Impianti: sicurezza e progettazione a regola d’arte (DM 37/08). Certificazioni di conformità DiCo e DiRi

Il DM 37/08 regola la progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti a servizio di edifici (termici, idrosanitari, gas, elettrici ed elettronici, antincendio), di qualsiasi natura. Definisce principi e criteri, dalla dichiarazione di conformità alla regola d’arte (DiCo) alle imprese abilitate. E introduce la Dichiarazione di Rispondenza o DiRi.

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Impianti: sicurezza e progettazione a regola d’arte (DM 37/08). Certificazioni di conformità DiCo e DiRi

Il riferimento normativo per gli impianti posti al servizio di tutti i tipi di edifici, aldilà della destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricola) è il DM 22 gennaio 2008, n.37Regolamento sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Entrato ufficialmente in vigore il 27 marzo 2008, manda finalmente in pensione la legge 46/90, dopo 18 lunghi anni di onorata carriera.

Questo lasso di tempo ha reso inevitabilmente necessario un ammodernamento del quadro normativo, per adeguarsi all’evoluzione della tecnologia e ai requisiti in materia di salute, sicurezza ed efficienza energetica. Nonostante già la Legge 5 marzo 1990, n. 46 fosse finalizzata a dettare norme sulla sicurezza degli impianti, infatti, ancora oggi si registrano in Italia numerosissimi infortuni all’interno delle abitazioni. Si stima che nel 2018 (dati Istat) gli incidenti in ambiente domestico abbiano coinvolto oltre 3 milioni di persone. Di questi, la gran parte è attribuibile a caduta, e ferite per urto, schiacciamento, ustione. Ciò fa capire come la sicurezza domestica, sia una materia particolarmente delicata.

Ora, anche alla luce degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la ristrutturazione, seguendo le orme dello sviluppo sostenibile che l’Europa sostiene con la recente direttiva Case Green, non abbiamo più scuse per migliorare i nostri impianti domestici mettendoli a norma e inserendo anche energie rinnovabili e sistemi per la domotica, a tutto vantaggio dell’efficienza energetica, con risparmi economici e la riduzione dell’impatto ambientale in contrasto ai cambiamenti climatici. Ma vediamo la normativa sugli impianti.

Le principali novità del DM 37/08

Il DM 37/08 è un’evoluzione della legge 46/90, di cui mantiene alcuni importanti principi base a garanzia della sicurezza degli impianti:

  • affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad imprese abilitate;
  • realizzazione degli impianti a regola dell’arte;
  • dichiarazione di conformità degli impianti o DiCo, che certifica la corretta esecuzione a regola d’arte, rilasciata dall’impresa installatrice.

Le principali novità del DM 37/08

La legge custodiva alcuni limiti (primo fra tutti si rivolgeva in via esclusiva agli edifici adibiti ad uso civile), che il successivo Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ha superato.

Tra le novità:

  • comprende ora gli impianti di tutti gli edifici ed ogni destinazione d’uso, inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione;
  • fra gli impianti elettrici vengono inseriti per la prima volta gli impianti di autoproduzione di energia elettrica con potenza fino a 20 kW e gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  • esclusa la manutenzione ordinaria, l’obbligo della progettazione è estesa a tutti gli impianti e deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, oppure, in casi particolari anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice;
  • gli impianti di protezione antincendio comprendono ora, non solo gli impianti di estinzione di tipo automatico o manuale e idranti, ma anche gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d’incendio;
  • dichiarazione di conformità (DiCo): per gli impianti realizzati precedentemente al 27/03/2008 è ora prevista la possibilità di redigere una “dichiarazione di rispondenza” (DiRi);
  • le sanzioni amministrative sono state raddoppiate rispetto a quelle previste dalla legge 46/90.

Meglio identificati gli aspetti evolutivi della normativa, entriamo ora nel dettaglio della materia impiantistica.

Classificazione degli impianti domestici

Gli impianti posti al servizio degli edifici sono classificati in:

  • impianti elettrici (di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere);
  • impianti elettronici (radiotelevisivi, antenne…);
  • impianti termici o di climatizzazione invernale/estiva (di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione) di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrosanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti a gas (per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali);
  • impianti di sollevamento (di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
  • impianti di protezione antincendio.

Impianti: sicurezza e progettazione a regola d’arte (DM 37/08). Certificazioni di conformità DiCo e DiRi

Fatti salvo i casi di manutenzione ordinaria (sostituzione o riparazione di una lampada, presa, terminale di una tubazione, valvola o sanitario), il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati, ad imprese abilitate (iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e s.m.i., o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443).

Imprese abilitate: i requisiti tecnico-professionali

Fatti salvo i casi di manutenzione ordinaria, il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati, ad imprese abilitate iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane, se dispongono di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali.

Imprese abilitate: i requisiti tecnico-professionali per gli impianti

Il responsabile tecnico dell’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore impiantistico, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento, esclusivamente per gli impianti idrici e sanitari, è di un anno;
  • titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento, esclusivamente per gli impianti idrici e sanitari, è di due anni;
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio  qualificato, in qualità di operaio  installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per gli impianti idrici e sanitari, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

La progettazione degli impianti

Il DM 37/08 mette definitivamente in luce il ruolo predominante del progetto, quale strumento di controllo e determinazione dei parametri di sicurezza negli impianti. L’art. 5 del DM 37/2008 stabilisce infatti che, salvo i casi di manutenzione ordinaria, per tutti gli altri interventi edilizi (nuova installazione, trasformazione o ampliamento, manutenzione straordinaria) deve essere sempre redatto un progetto. Questo può essere messo a punto, a seconda dei casi, da un professionista iscritto negli albi professionali o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

La progettazione degli impianti secondo il DM 37/2008

Il progetto è redatto da un professionista iscritto all’albo, secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti elettrici (di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica), per tutte le utenze condominiali e domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti termici (di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento), se dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per impianti di climatizzazione aventi una potenza frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili, se con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di protezione antincendio (per attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10).

In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

La progettazione degli impianti secondo il DM 37/08

I progetti contengono almeno:

  • gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
  • una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte (in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione dell’Unione europea). Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Il progetto, in alternativa, può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. In questo caso l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come  descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria  documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Progetto a regola d’arte

Per ogni tipo di impianto, esiste una specifica normativa tecnica che va a definire nel dettaglio criteri e regole comuni per la progettazione a regola d’arte. Le norme guidano il progetto secondo specifiche di sicurezza e funzionalità standard.

Progettazione impianti a regola d'arte secondo il DM 37/08

Ecco un elenco indicativo delle principali normative tecniche:

Accanto alle principali leggi impiantistiche, per ogni tipologie, esistono una serie di normative che affrontano dettagli specifici per ogni genere di impianto. Ad esempio, per quanto riguarda l’impianto elettrico, esistono norme che regolano la messa a terra, la protezione dai fulmini e antincendio, il fotovoltaico, l’illuminazione.

Per gli impianti termici ci sono regole specifiche per il riscaldamento e raffrescamento, condizionamento, refrigerazione, ventilazione, canne fumarie, distinguendo tra l’alimentazione del generatore di calore (elettrica, combustibile), i terminali (radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti) ed il fluido termovettore (aria, acqua). La normativa stabilisce anche le regole per la gestione, controllo e manutenzione degli impianti termici, e l’obbligo di dotarsi di un libretto d’impianto e dei controlli di efficienza energetica.

La realizzazione dell’impianto a regola d’arte deve essere attestata, a fine lavori, dalla dichiarazione di conformità o DiCo, rilasciata al committente dall’impresa installatrice o dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici. Il progetto, insieme alla dichiarazione di conformità ed alla relazione sui materiali utilizzati, va depositato presso lo sportello unico per l’edilizia o SUE del comune in cui deve essere realizzato l’impianto (in genere è il Direttore dei lavori che si occupa di questo).

La Dichiarazione di Conformità dell’impianto (DiCo)

La Dichiarazione di Conformità (DiCo) certifica la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte degli impianti ed equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente:

  • la dichiarazione di conformità degli impianti (DiCo) realizzati secondo la regola dell’arte (resa sulla base del modello di cui all’allegato I);
  • la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati;
  • il progetto

La DICO può essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, secondo il modello di cui all’allegato II. Si rammenda che i modelli degli allegati I e II del DM 37/2008, sono stati modificati e aggiornati dal DM 19 maggio 2010.

La Dichiarazione di Conformità dell’impianto (DiCo) a regola d'arte
Modello di Dichiarazione di Conformità (conforme all’Allegato I)

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella DICO e nel progetto, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

Il committente dell’impianto deve consegnare copia della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, all’ente distributore. Decorso il termine di 30 giorni senza che venga prodotta la DiCo, il fornitore o il distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Ai fini semplificativi, è stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio (L 46/90) ma è sufficiente depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune.

Il proprietario dell’immobile deve conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e cederla all’avente diritto, in caso di trasferimento o vendita. L’atto di trasferimento riporta infatti la garanzia del venditore rispetto alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato la dichiarazione di conformità o di rispondenza. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile (es. locatario).

Per ottenere l’agibilità di un immobile, a seguito di lavori di nuova costruzione o ristrutturazione, insieme ai titoli abilitativi necessari (Cila, Scia, PdC), occorre presentare anche le dico degli impianti. Qualora ci si trovi in presenza di impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del decreto) e la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, in alternativa si può elaborare una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista o responsabile tecnico che esercitano da almeno 5 anni la professione nel settore impiantistico.

Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)

Per impianti vecchi e datati, realizzati prima del 27/03/2008, sprovvisti di conformità, è possibile redigere una “dichiarazione di rispondenza” (DiRi). È un documento che sostituisce la DICO nel caso questa fosse smarrita o irreperibile o mai rilasciata (per impianti installati tra il 1990 e il 2008). Il modello non è allegato al decreto (come per la DiCo) ma, quello che si scorge in figura, è il più utilizzato.

dichiarazione di rispondenza impianto regola d'arte

Per impianti installati dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 e prima del DM 37/08, è possibile quindi redigere una dichiarazione di rispondenza o DiRi in sostituzione di una dichiarazione di conformità.

Il tecnico che può certificare l’impianto deve avere i seguenti requisiti:

  • professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
  • oppure un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata (di cui all’art. 3), operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Per impianti più datati o a cui è difficile risalire alla data di installazione, sarà il tecnico che valuterà il da farsi. Se, a seguito di accertamenti, valuta che l’impianto rispetta comunque le disposizioni della legge 46/1990, potrà redigere una DiRi. Altrimenti, prima di certificare l’impianto, dovrà assicurarsi che siano stati eseguiti quegli interventi che ne aggiornino i requisiti di sicurezza e normativi, a standard più attuali.

Deposito del progetto e DiCo (o certificato di collaudo)

Il progetto degli impianti (o il certificato di collaudo degli impianti installati, se previsto) e la dichiarazione di conformità (Di.Co.) devono essere depositati dall’impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia (SUE) del comune ove ha sede l’impianto.

Deposito del progetto e DiCo o collaudo impianti

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire, il soggetto titolare del permesso di costruire deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Lo sportello unico inoltra copia della DICO alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvede alle opportune verifiche, contestazioni e notifiche, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie (dlgs 31 marzo 1998, n. 112).

Sanzioni

La responsabilità dell’impianto è del proprietario: deve adottare le necessarie misure di manutenzione per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Alle violazioni degli obblighi già citati sulla dichiarazione di conformità, si applicano le sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro (in base all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione). Per tutti gli altri obblighi si applicano le sanzioni amministrative da mille a 10.000 euro.

Sanzioni violazione conformità impianti

Le violazioni accertate da parte delle imprese installatrici, sono comunicate alla Camera di commercio competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

La terza violazione reiterata, delle norme relative alla sicurezza degli impianti, può comportare, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

Esistono sanzioni anche per i professionisti iscritti agli albi: alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono ai rispettivi ordini professionali congrui provvedimenti disciplinari.

FAQs Progettazione impianti (DM 37/08)

Che cos’è il DM 37/08 e quali impianti regola?

Il DM 37/08, evoluzione della legge 46/90, disciplina la realizzazione degli impianti a regola d’arte, in materia di sicurezza, salute, efficienza. Il decreto riguarda gli impianti di tutti gli edifici ed ogni destinazione d’uso: impianti elettrici ed elettronici, impianti termici, impianti idrosanitari, impianti a gas, impianti di sollevamento, impianti di protezione antincendio.

Quali sono le responsabilità del progettista secondo il DM 37/08?

Il progetto dell’impianto deve essere eseguito a regola d’arte secondo il DM 37/08. Le aziende fornitrici o distributrici, sono responsabili per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Quali sono le responsabilità del proprietario dell’impianto?

Il proprietario dell’impianto deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Cosa significa “impianto realizzato a regola d’arte”?

Per ogni tipo di impianto, esiste una specifica normativa tecnica che va a definire nel dettaglio criteri e regole comuni per la progettazione a regola d’arte, secondo specifiche di sicurezza e funzionalità standard.

Chi può rilasciare la dichiarazione di conformità impianti secondo il DM 37/08?

La dichiarazione di conformità può essere rilasciata da un tecnico in possesso dei seguenti requisiti:

  • professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
  • oppure un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata (di cui all’art. 3), operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Quando è obbligatorio il progetto degli impianti?

Il progetto degli impianti è obbligatorio, esclusa la manutenzione ordinaria, per tutti gli altri interventi edilizi (nuova installazione, trasformazione o ampliamento, manutenzione straordinaria).

Quali sono le sanzioni previste per chi non rispetta il DM 37/08?

Violazioni degli obblighi sulla dichiarazione di conformità, causano sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro (in base all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione). Per tutti gli altri obblighi si applicano le sanzioni amministrative da mille a 10.000 euro.

Quali documenti servono per certificare un impianto a norma?

Per certificare un impianto a norma occorrono i seguenti documenti: il progetto degli impianti (o il certificato di collaudo degli impianti installati, se previsto) e la dichiarazione di conformità (Di.Co.).

È possibile sanare un impianto non conforme al DM 37/08?

Certamente. Per sanare un impianto non conforme al DM 37/08, occorre anzitutto verificare se rispetta la legge 46/90: in tal caso, il tecnico può redigere una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi). Qualora le condizioni dell’impianto siano irregolari e antecedenti al 1990, si dovrà mettere in regola l’impianto con interventi specifici al fine di garantirne la sicurezza. Per capire se un impianto è a norma, occorre la valutazione del tecnico.

Qual è il ruolo del responsabile tecnico nelle imprese abilitate?

Il responsabile tecnico dell’impresa, in possesso dei requisiti professionali, può certificare a corretta esecuzione secondo la regola dell’arte dell’impianto, rilasciando contestualmente la DiCo.

Il DM 37/08 si applica anche agli impianti nelle unità abitative private?

Sicuro. Il DM 37/2008 si applica agli impianti di tutti gli edifici ed ogni destinazione d’uso, impianti civili e industriali, inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione. Per cui anche agli impianti nelle unità abitative private.


Per approfondire:


Articolo aggiornato – Prima pubblicazione 2021

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