Advertisement



Ristrutturazioni edilizie, per ottenere il bonus non serve la convivenza con il proprietario

Non è soltanto il proprietario dell’immobile che può sfruttare la maxi detrazione fino al 31 dicembre 2024. La normativa non prevede alcun vincolo di convivenza, ecco perché il bonus ristrutturazione spetta anche al “detentore”.

A cura di:

Bonus Ristrutturazione in edilizia, non serve la convivenza con il proprietario

Non è soltanto il proprietario dell’immobile che può sfruttare il bonus ristrutturazione fino al 31 dicembre 2024. La normativa non prevede alcun vincolo di convivenza, ecco perché il bonus spetta anche al “detentore”.

Il bonus Ristrutturazioni è la vantaggiosa agevolazione fiscale che viene riconosciuta a chi esegue lavori interni, non di ordinaria manutenzione, e opere di restauro in casa. Per ottenere la maxi detrazione non serve necessariamente convivere con il proprietario dell’immobile, basta avere il suo consenso in forma scritta.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nel dare spiegazioni dettagliate circa i beneficiari del bonus, i requisiti e le modalità per farne richiesta.

Il fatto che la convivenza non sia obbligatoria apre le porte alla possibilità di chiedere l’agevolazione anche ai detentori, cioè agli inquilini, ai comodatari e ai titolari di diritti reali di godimento. Tale condizione, tuttavia, deve risultare da atto scritto ed essere regolarmente registrata. Non basta, quindi, l’accordo orale.

Regole e dettagli in questa guida.

Per la detrazione IRPEF 50% non serve il requisito della “convivenza”

Per agevolare chi ristruttura casa, lo Stato ha ampliato la lista dei beneficiari del bonus. Possono sfruttare la detrazione del 50% sulla spesa sostenuta (da calcolare sul tetto massimo di spesa di 96.000 euro) sia il proprietario che i possessori dell’immobile purché muniti di un titolo giuridicamente valido.

Per la detrazione IRPEF 50% non serve il requisito della “convivenza”

In altre parole, il bonus Ristrutturazioni è esteso anche a chi non conviene con il proprietario dell’immobile. L’importante è che sia in possesso dell’unità abitativa e che abbia effettivamente sostenuto le spese per la sua ristrutturazione o il restauro.

L’Agenzia dell’Entrate ha dato il via libera al detentore, purché abbia il consenso del proprietario che deve risultare mediante una dichiarazione scritta.

Altra condizione indispensabile è la presenta del titolo valido – quindi un contratto di locazione o di comodato d’uso – regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate con data anteriore all’avvio dei lavori.

Per provare la data di inizio degli interventi basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quindi, ricapitolando, sì al bonus Ristrutturazioni senza convivenza con il proprietario per:

  • il detentore dell’immobile, quindi l’inquilino con regolare contratto d’affitto o il comodatario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale l’uso e l’usufrutto.

Anche il futuro acquirente può avere il bonus Ristrutturazione

Un altro aspetto più volte precisato dall’Agenzia delle Entrate è che il bonus spetta anche al futuro acquirente dell’immobile.

In tal caso servono due condizioni:

  • deve esserci un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato
  • il futuro acquirente deve essere in possesso dell’immobile ed eseguire gli interventi a sue spese.

Chi non può chiedere il bonus Ristrutturazione: i soggetti esclusi

Visto che i detentori, con regolare contratto d’affitto o di comodato d’uso, possono usufruire del bonus vediamo invece i soggetti esclusi e in quali casi la legge non riconosce alcuna agevolazione fiscale.

In primo luogo, il bonus non spetta se il detentore, il proprietario, il coniuge o parte dell’unione civile non esegue lavori e interventi previsti dalla Legge di Bilancio. Nessuna agevolazione per il semplice acquisto di strumenti e per interventi di ordinaria manutenzione come la tinteggiatura delle pareti o la laminatura del parquet.

Chi non può chiedere il bonus Ristrutturazione: i soggetti esclusi

Ancora, il bonus Ristrutturazioni non spetta se l’immobile in questione risulta al catasto come A10, cioè è un ufficio o uno studio privato. Questo perché la detrazione spetta unicamente per le abitazioni, anche quelle di lusso.

Inoltre la detrazione non spetta per i lavori su immobili a disposizione di altri familiari, per esempio il coniuge non può indicare la detrazione nel 730 relativamente ad un immobile di proprietà dell’altro coniuge e dato in affitto a terzi.

Ai fini della detrazione del 50%, l’Agenzia delle Entrate ammette solo ed esclusivamente questi familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, a patto che siano conviventi con il possessore/detentore dell’immobile. Attenzione a questa condizione: la convivenza deve risultare al momento in cui si avvia la procedura o si iniziano i lavori in casa.

Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici

Commenta questo approfondimento