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E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dei Lavori Pubblici – www.llpp.it – il Decreto del 4 aprile 2001 concernente l’aggiornamento degli onorari professionali di ingegneri e architetti. Il decreto riguarda i compensi inerenti le attività di progettazione e le altre attività previste dall’art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109. Proponiamo, di seguito, l’intero testo al termine del quale è possibile scaricare gratuitamente in formato pdf le tabelle di calcolo rielaborate dal CNA DECRETO 4 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI INGEGNERI E AGLI ARCHITETTI. Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 17, comma 14-bis, ter e quater; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554; Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”; Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: “Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti”; Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n. 233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili”; Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti; Decreta: Art. 1. 1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall’art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Art. 2. 1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell’onorario corrispondente a 50 milioni di lire. 2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all’importo di 100 miliardi di lire. Art. 3. 1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfettariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare. 2. Nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l’intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori. Art. 4. 1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto. Art. 5. 1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all’art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 è il seguente: a) progettazione preliminare: 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme; 2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull’ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale; b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva: 1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull’intero ammontare dell’opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all’opera nel suo insieme; 2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull’ammontare delle opere, con la relativa percentuale; 3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull’ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale. TABELLE TABELLA A – Corrispettivi a percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori TABELLA A – Corrispettivi a percentuali relative alle varie classi e categorie di lavori TABELLA “A” – Esemplificazione per scaglioni di importo lavori TABELLA B – Aliquote base relative alla progettazione e direzione lavori TABELLA B1 – Aliquote integrative relative alla progettazione e direzione dei lavori TABELLA B2 – Onorario relativo alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri TABELLA B3.1 – Onorario relativo ai rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici TABELLA B3.2 – Onorario relativo ai rilievi dei manufatti TABELLA B4 – Onorario relativo agli studi di impatto ambientale TABELLA B5 – Onorario relativo ai piani particellari d’esproprio TABELLA B6 – Onorario relativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento Applicazione Aliquote ATTENZIONE: I FOGLI DI CALCOLO NON SONO STATI RESI ANCORA DISPONIBILI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGENGERI E DEGLI ARCHITETTI. (16 maggio 2001) Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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