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Patente a crediti e Dvr, le novità su badge di cantiere e dispositivi di sicurezza

Con la circolare n. 1/2026 arrivano le prime istruzioni operative sul Dl 159/2025: badge di cantiere con codice anticontraffazione, nuove regole sulla patente a crediti, formazione Ssl, sorveglianza sanitaria e aggiornamenti al Dvr.

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Patente a crediti e Dvr, le novità su badge di cantiere e dispositivi di sicurezza

La patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, è un documento digitale finalizzato ad aumentare la sicurezza sul lavoro. A partire dal 2026, sono entrate in vigore alcune nuove misure che prevedono un inasprimento delle sanzioni per i cantieri che non rispettano gli obblighi previsti (ad esempio la decurtazione automatica di 5 punti per ogni lavoratore irregolare).

Per chiarire alcuni aspetti sensibili, la circolare n. 1/2026 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, emanata a seguito del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, fornisce le prime indicazioni applicative del Dl 159/2025.

Il documento assume particolare rilievo per il settore immobiliare e delle costruzioni, dove la gestione dei cantieri, la qualificazione delle imprese e la corretta organizzazione della sicurezza sono fattori determinanti non solo sul piano sanzionatorio, ma anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs 81/2008.

Badge di cantiere e codice anticontraffazione: integrazione al sistema esistente

Tra le novità in vigore c’è l’introduzione del badge di cantiere, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del Dl 159/2025. L’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che non si tratta di uno strumento sostitutivo rispetto alla tessera di riconoscimento, al contrario il nuovo badge integra la disciplina esistente, imponendo un codice univoco anticontraffazione.
L’obbligo riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri in regime di appalto o subappalto, sia pubblici sia privati. Il sistema, tuttavia, ad oggi è in una “fase transitoria”, poiché gli operatori del settore attendono un decreto attuativo con le modalità operative, le tecnologie di controllo e la gestione dei flussi di manodopera.

Patente a crediti: nuove soglie, decurtazioni e sospensione cautelare

Il Dl 159/2025 interviene in modo significativo sull’articolo 27 del Dlgs 81/2008. La decurtazione dei crediti in caso di lavoro irregolare avviene dopo la notificazione del verbale di accertamento. Per ciascun lavoratore in nero è prevista una sottrazione di cinque crediti, con ulteriore decurtazione in presenza di aggravanti legate all’impiego di minori o lavoratori stranieri irregolari.

Inoltre dal 31 ottobre 2025 è stata elevata la soglia minima della sanzione amministrativa per chi opera senza patente o con punteggio inferiore a quindici crediti: fino a 12.000 euro, parametrata al 10% del valore dei lavori. Si tratta di un inasprimento che rafforza la funzione selettiva dello strumento.

Particolarmente rilevante è il rafforzamento del raccordo tra autorità giudiziaria e Ispettorato del lavoro nei casi di infortuni mortali o con danni permanenti. Le Procure devono trasmettere tempestivamente le informazioni utili all’adozione della sospensione cautelare fino a dodici mesi.
Tale misura, tuttavia, presuppone che venga accertata almeno la colpa grave secondo il criterio del “più probabile che non”; in questo modo si evitano pericolosi automatismi che potrebbero incidere in modo sproporzionato sull’operatività delle imprese.

Formazione e aggiornamento Rls: estensione e deroghe settoriali

L’articolo 5 del decreto estende l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità attuative. Invece restano invariate le ore minime per le aziende di dimensioni superiori.

In tal senso è rilevante anche la deroga introdotta per i pubblici esercizi e le strutture turistico-ricettive. In tali ambiti, la formazione dei neoassunti può essere completata entro trenta giorni dall’assunzione, in deroga al principio generale di formazione preventiva sancito dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008. La circolare in commento precisa che si tratta di un termine perentorio e non di un’esenzione dall’obbligo.

Sorveglianza sanitaria e nuovi poteri del medico competente

In aggiunta a quanto detto, il Dl 159/2025 prevede delle rilevanti integrazioni in materia di sorveglianza sanitaria. Ad esempio viene espressamente stabilito che i controlli obbligatori rientrano nell’orario di lavoro, con esclusione delle visite che precedono l’assunzione. Invece, in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, si può prevedere una visita medica ad hoc, nei casi in cui l’attività sia considerata ad alto rischio. L’effettiva operatività dipenderà dall’accordo Stato-Regioni atteso entro il 31 dicembre 2026.
Al medico competente è attribuita anche una funzione di promozione degli screening oncologici previsti dai Lea, rafforzando il ruolo attivo nella prevenzione primaria.

Dvr, indumenti Dpi e modelli organizzativi: aggiornamenti sostanziali

Tra i profili di maggiore interesse per le imprese del settore immobiliare ed edilizio vi è la modifica all’articolo 77 del Dlgs 81/2008. Qui è previsto che l’obbligo di manutenzione e sostituzione si estende agli indumenti da lavoro considerati dispositivi di protezione individuale.

La loro qualificazione come “dispositivi di protezione individuale” dovrà risultare espressamente dal Documento di valutazione dei rischi, con conseguente verificabilità in sede ispettiva.
Inoltre, il legislatore intende far rientrare la programmazione di misure contro condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela a carico del datore.

Un impianto rafforzato, ma ancora in attesa di attuazione

La circolare n. 1/2026 funge da riepilogo delle novità introdotte dal Dl 159/2025, evidenziando le intenzioni del legislatore, ovvero la responsabilizzazione dei datori di lavoro e la tracciabilità delle attività nei cantieri. Il percorso da seguire è bene definitivo. tuttavia, la reale operatività di tali modifiche dipenderà dai prossimi decreti attuativi, indispensabili per rendere pienamente operative il badge di cantiere, le visite mediche ad hoc e l’estensione della patente a punti ad altri settori.

Fino a quando questi provvedimenti non saranno adottati, resteranno alcune zone di incertezza interpretativa che richiedono attenzione da parte degli operatori.

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