Degrado degli edifici: infiltrazioni d’acqua, cause, danni e soluzioni per la sicurezza strutturale 03/04/2026
Alcune importanti delucidazione sui costi del lavoro autonomo e parasubordinato. L’agenzia delle entrate, infatti, chiarisce alcuni dei punti interrogativi che attanagliano da anni la categoria. Primo tra tutti quello relativo alla ripartizione delle spese comuni tra i singoli professionisti e sui trattamenti fiscali del collaboratore coordinato e continuativo. All’argomento il Sole 24 ore ha dedicato un interessante articolo che Infobuild ripropone di seguito. Professionisti, si scioglie il rebus dei costi Paolo Meneghetti L’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle maxi circolari emesse tra fine giugno e inizio luglio, è tornata sulla disciplina del lavoro autonomo e di quello cosiddetto “parasubordinato”, fornendo — con le circolari 58/E del 18 giugno e 67/E del 6 luglio 2001 — una serie di chiarimenti sia su questioni “storiche”, quali la corretta ripartizione delle spese comuni tra singoli professionisti, sia su novità più recenti come il trattamento fiscale del collaboratore coordinato e continuativo. Collaboratori: si cambia di nuovo. A proposito di quest’ultimo rapporto la nuova amministrazione ha reso nota l’intenzione di riclassificare la collaborazione coordinata e continuitiva tra i redditi assimilati a quello di lavoro autonomo. Quindi, in pratica, di fare marcia indietro rispetto alle recenti modifiche. Ma di questa volontà non c’è traccia nei disegni di legge della manovra dei cento giorni, per cui con ogni probabilità sarà nella Finanziaria per il 2002 che si registrerà l’innovazione, con la conseguenza che per il 2001 il contratto in questione dovrebbe essere trattato quale reddito assimilato al lavoro dipendente. Da qui l’occasione di approfondire, nei servizi di questa pagina, i principali passaggi dei chiarimenti in ordine al lavoro autonomo e a quello parasubordinato. La ripartizione delle spese comuni. Una realtà molto diffusa nel mondo delle libere professioni è la situazione di studi utilizzati da più professionisti, non legati tra loro da vincoli societari, che semplicemente si accordano per suddividere i costi comuni, quali i canoni di locazione, le utenze telefoniche, elettriche o il riscaldamento. Normalmente, in assenza di realtà societarie, i costi sono imputati a un professionista che successivamente provvede a riaddebitare quota parte degli stessi agli altri soggetti che utilizzano la struttura secondo accordi convenzionali. Questo riaddebito è da sempre oggetto di diversi comportamenti tributari sia sotto il profilo delle imposte dirette, sia sotto quello dell’Iva. Le imposte dirette. Il professionista che riaddebita ai colleghi parte dei costi a lui fatturati deve inquadrare correttamente ai fini fiscali questo incasso. In base al combinato disposto degli articolo 49, comma 1, e 50, comma 1, del Tuir, emerge che formano reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti per l’esercizio della libera professione. Da qui il dubbio se sia corretto qualificare un riaddebito di costi sostenuti come se fosse un compenso per una prestazione di lavoro autonomo. È evidente che il riaddebito sfugge alla stringente nozione di compenso, e non esistendo per il lavoro autonomo una norma residuale che qualifichi tutti i proventi quali redditi appartenenti a una certa categoria (come, invece si ha per il reddito d’impresa ex articolo 45, comma 2 del Tuir) la tesi prevalente andava nella direzione di escludere questo provento dal reddito di lavoro autonomo stesso. D’altra parte non si poteva pensare che un provento, in qualche modo legato all’esercizio d’arte o professione, potesse essere completamente escluso da tassazione. Qualche commentatore aveva ipotizzato l’attrazione dei riaddebiti tra i redditi diversi, ma, anche in questo caso, la tesi non appariva convincente poiché l’attuale stesura letterale dell’articolo 81 del Tuir è strettamente casistica e non prevede ipotesi generiche di riconduzione ai redditi diversi di ogni provento non inquadrabile nelle altre categorie reddituali. Il riaddebito non è compenso. Quindi l’unica via percorribile è quella avallata dalla circolare 58/2001, punto 2.3, laddove ritiene che il riaddebito per il professionista che percepisce una somma debba decurtare il costo sostenuto. In questo modo non si qualifica compenso ciò che non può esserlo, ma, allo stesso tempo, si evita un salto d’imposta diminuendo i costi deducibili per il professionista che riaddebita parzialmente gli stessi ad altri soggetti. La fattura soggetta a Iva. La circolare 58 aggiunge che il riaddebito deve essere realizzato tramite emissione di fattura assoggettata a Iva contraddicendo, sul punto, la posizione della norma di comportamento n. 93 della Ladc, secondo cui la prestazione è esclusa da Iva per carenza del presupposto soggettivo. Dalle tesi delle Entrate sembra emergere che in ogni caso il riaddebito realizzi il presupposto oggettivo Iva ad aliquota ordinaria del 20% a prescindere, cioè, dall’attività svolta dal professionista. Questo è il punto più delicato, poiché, ad esempio, nel caso dei medici che svolgono attività esente da Iva, si dovrebbe operare un riaddebito ad aliquota ordinaria con la conseguente indetraibilità oggettiva specifica dell’Iva assolta ex articolo 19 bis, comma 2, del Dpr 633/72. Fonte il Sole 24 Ore Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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