Regime forfettario inalterato, in salvo le partite Iva fino a 65mila euro

La Manovra chiarisce l’ambito di questa flat tax grazie alle osservazioni all’Europa.
Dopo una serie di mediazioni politiche all’interno della maggioranza, il pacchetto economico del combinato disposto Legge di Bilancio e decreto Fiscale si presenta in modo più formale. L’ultimo dei nodi viene sciolto con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha messo un punto: “Il governo non intende aggravare la posizione di coloro che si trovano in questo range di fatturato. Ci stiamo impegnando a trovare qualche altra misura”. Ma non ci sarà alcun passaggio all’analitico. Rimarrà al 15% l’aliquota fiscale.Legge di Bilancio: In salvo le partite Iva fino a 65mila euro, il regime forfettario rimane inalteratoIndice degli argomenti:

La Manovra è pronta. Dopo l’approvazione di Palazzo Chigi con la formula ‘salvo-intese’, e una serie di lunghe giornate di mediazione politica all’interno della maggioranza, il pacchetto economico del combinato disposto Legge di Bilancio e decreto Fiscale si presenta in modo più formale, sia pure conservando ancora qualche profilo di incertezza soprattutto nella parte del testo toccato dalle osservazioni ricevute dall’Europa.

L’ultimo dei nodi che dovevano essere sciolti è stato infatti sbrogliato.

Regime forfettario, flat tax, partite Iva

La parola finale l’ha messa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Manterremo inalterato il regime forfettario per le partite Iva fino a 65mila euro”. Il governo – ha spiegato il premier – non intende “aggravare la posizione di coloro che si trovano in questo range di attività e di fatturato perché è un costo per il sistema economico. Ci stiamo impegnando a trovare qualche altra misura ma non a gravare su coloro che sono questa fascia e che hanno un regime forfettario”.

Il passaggio significativo sarà l’azzeramento o la forte riduzione delle commissioni. “Su questo vi assicuro il massimo impegno”.

E delle regole semplici e di fisco equo per le imprese ha parlato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo al tempo stesso una sinergia tra istituzioni e parti sociali soprattutto per accompagnare “il percorso di innovazione e digitalizzazione delle piccole imprese con una strategia complessiva, favorendo l’imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile”.

Resterà come è attualmente previsto il regime forfettario che era stato inserito per chi fattura fino a 65mila euro l’anno. Non ci sarà alcun passaggio dal regime forfettario a quello analitico che avrebbe comportato una maggiore pressione fiscale per centinaia di migliaia di partite Iva (oltre che l’obbligo di un conto corrente dedicato alla professione su cui far transitare costi e ricavi delle attività). Rimarrà al 15% l’aliquota fiscale (è il regime della flat tax).

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si erge a paladino delle partite Iva definendola come la nuova “classe operaia di oggi”, e si conferma contro ogni stretta alla flat tax al 15%. Ma il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che è il vero interlocutore con l’Europa, pur non avendo mai nascosto i suoi dubbi ha confermato che la misura non sarà toccata; ma sul progetto complessivo della flat tax, comunque legato al precedente modello, parla come di “passato e non di futuro”, e allora preme sull’acceleratore di uno schema fatto da meno bonus, meno misure “spot”, ma con “un disegno di Paese per i prossimi tre anni”.

Piccoli spostamenti nel Documento programmatico di bilancio

Nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) vengono rivisti i parametri del regime dei minimi rendendo più selettiva la possibilità di accedervi. Si introducono limiti di spesa a 20mila euro per il personale e per i beni strumentali.

Non viene più prevista la flat tax al 20% per professionisti e partite Iva con redditi compresi tra 65mila e 100mila euro che sarebbe entrata in vigore nel 2020. Viene introdotta una stretta sui crediti Irpef, Ires e Irap da utilizzare in compensazione dei propri debiti fiscali se superano i 5mila euro fino a 10 giorni dopo la trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Per le partite Iva (sia in regime forfettario che standard) non verranno prorogate al 16 marzo 2020 le rate fiscali previste al 18 novembre 2019, così come veniva invece indicato. Al posto della proroga – che si sarebbe rivolta a 4 milioni di imprese e professionisti che avevano deciso di rateizzare le tasse quest’anno – ci sarà la riduzione dell’acconto di fine novembre (per un taglio del 10% degli acconti che si pagano nel 2019), con conseguente rimodulazione del saldo l’anno prossimo, per 1,5 miliardi.

Il corpo dedicato della Manovra (Legge di Bilancio e decreto Fiscale)

E’ dalle risposte che il nostro Paese ha inviato all’Ue che si riesce a intuire qualcosa di più delle misure e dei punti principali della Manovra per i prossimi tre anni (2020-2021-2022): il deficit programmatico per il 2020 è fissato al 2,2% del Pil, in linea con il livello del 2019; 30 miliardi di maggiori spese e 15 miliardi per le maggiori entrate.

Tra queste, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel decreto Fiscale mentre 8,5 miliardi da maggiori entrate individuate con le misure della Legge di Bilancio; il resto è coperto in deficit con 14,4 miliardi. E, oltre alla base della lotta all’illegalità e al recupero del sommerso, la spinta all’uso delle carte e la riduzione della circolazione di contanti, arriva anche una nuova azione di spending review per i ministeri, che consentirebbe di ottenere un miliardo nel 2020 e 1,2 miliardi nel 2021 e nel 2022; e si dovrebbe intervenire per iniziare un percorso di semplificazione sul sistema delle tax expenditures, cominciando con la rimodulazione dei sussidi dannosi per l’ambiente che dovrebbe portare risorse per circa un miliardo nel 2020, 1,3 miliardi nel 2021 e 1,5 miliardi nel 2022.

Che cosa è il regime forfettario al momento (al netto dei possibili interventi che potrebbero spuntare nella Manovra)?

È un regime fiscale agevolato, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. La Legge di Bilancio 2019 ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando la soglia limite dei ricavi e dei compensi ed eliminando gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali. La Legge di Bilancio di quest’anno dovrebbe lasciare tutto come è al momento.

I requisiti di accesso

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa (arte o professione) e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro, sia coloro che già sono in attività e, nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la soglia indicata. Se si esercitano più attività (contraddistinte da codici Ateco differenti) bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non tutti possono accedervi, tra le cause di esclusione, per le persone fisiche l’avvalersi di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito.

Reddito e tassazione

Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n.2 alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Flat tax al 15%

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito calcolato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, non per la determinazione dell’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

I vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti, e cioè se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; se l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Semplificazioni e adempimenti

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette. Per esempio i contribuenti che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti, sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale, non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica.

Restano invece soggetti agli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi, integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione. Sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, non operano le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.

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