Conto Termico 3.0: tutti gli interventi agevolabili

Il Conto Termico 3.0, entrato in vigore il 25 dicembre 2025, incentiva gli interventi di piccole dimensioni rivolti all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L’incentivo è destinato a privati, imprese e Pubblica Amministrazione ed è erogato dal GSE tramite bonifico bancario.

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Conto Termico 3.0: tutti gli interventi agevolabili

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Il 25 dicembre 2025 è ufficialmente entrato in vigore il Conto Termico 3.0, che incentiva gli interventi edilizi di piccole dimensioni rivolti all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (destinato a privati, imprese e Pubblica Amministrazione). Istituito dal D.M. 7 agosto 2025, il nuovo Conto Termico si distingue dal suo predecessore (Conto Termico 2.0) per un’ampliamento, sia dei soggetti ammessi che degli interventi incentivabili.

A differenza dei Bonus Edilizi erogati sottoforma di detrazioni fiscali, nel Conto Termico 3.0 l’incentivo è un contributo diretto a fondo perduto, erogato dal GSE tramite bonifico bancario (fino a 15mila euro in un’unica rata).

Vediamo soggetti e interventi ammessi, la procedura di accesso modalità di erogazione e percentuali degli incentivi, con uno sguardo alla diagnosi energetica. In fondo all’articolo, una sezione FAQ cercherà di risolvere i più comuni quesiti sull’argomento (alcuni estrapolati dal sito del GSE). Rircordiamo che dal 2 febbraio è attivo il nuovo PortalTermico, l’applicativo informatico per l’accesso all’incentivo, disponibile all’Area Clienti del GSE.

Conto Termico: da 2.0 a 3.0 (principali novità)

Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico, in continuità con il suo predecessore, incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed è destinato a privati, imprese e Pubblica Amministrazione. Ma, rispetto al passato, la nuova misura ne amplia la platea, sia dei soggetti ammessi che degli interventi incentivabili.

Conto Termico: da 2.0 a 3.0 (principali novità)

Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:

  • l’estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie;
  • l’ampliamento degli interventi incentivabili;
  • l’ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all’ambito terziario;
  • il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle PA e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
  • la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatoridi cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
  • la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell’ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA;
  • l’innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
  • la maggiorazione dell’incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell’UE o che prevedono l’installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico“.

Ha una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui (500 milioni di euro ai privati e 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni), erogati con un sostegno in conto capitale, un bonifico diretto elargito in un’unica soluzione o in rate annuali da 2 a 5 (a seconda dell’intervento). Ciononostante, il limite finanziario del Conto Termico, unito al ridimensionamento dei Bonus Edilizi, rischia di non riuscire a soddisfare le richieste di efficientamento energetico e abbattimento di gas serra del patrimonio immobiliare europeo come indicato dalla Direttiva Case Green e come necessaria misura di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Difatti, già al principio del mese di Marzo il GSE ha comunicato la sospensione temporanea della presentazione di nuove richieste di incentivo, per aver accumulato circa 1,3 miliardi di euro di richieste.  La sospensione è adottata in via prudenziale per consentire al GSE di compiere le attività di istruttoria e di verifica delle domande già presentate, nel rispetto dei limiti annuali di spesa previsti dal D.M. 7 agosto 2025 e al fine di garantire la sostenibilità degli impegni finanziari. Il portale sarà riattivato non appena concluse le necessarie verifiche operative.

Cosa resta del Conto Termico 2.0

Al fine di salvaguardare l’ammissibilità agli incentivi per tutti gli interventi ammissibili al Dm 16 febbraio 2016, trova applicazione il Conto Termico 2.0 purché la conclusione dei lavori avvenga entro il 25 dicembre 2025 e la relatiova richiesta di accesso agli incentivi sia presentata entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Cosa resta del Conto Termico 2.0

Il vecchio Conto Termico 2.0, disciplinato dal DM 16 febbraio 2016, continua ad applicarsi:

  • per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi al 25 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del M. 7 agosto 2025);
  • per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro il 25 dicembre 2026, ovvero a un anno dall’entrata in vigore del M. 7 agosto 2025;
  • per le istanze per la richiesta degli incentivi trasmesse prima del 25 dicembre 2025.

Con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi al 25 dicembre 2025, è consentito l’invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Decreto, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Applicative.

Gli interventi del conto termico

Il Conto Termico incentiva gli interventi di piccole dimensioni negli edifici esistenti finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica ed alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gli interventi del conto termico 3.0

Le tipologie di interventi previste dal Decreto e disciplinate nelle Regole Applicative sono dediti:

  • interventi per l’incremento dell’efficienza energetica (Titolo II);
  • interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III).

Entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzate su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, iscritti al catasto edilizio urbano alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione, ad esclusione di quelli in costruzione (categoria F) e che siano dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante.

Incremento dell’efficienza energetica

Il Conto Termico 3.0, incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica (in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti dotati di impianto termico).

Conto termico 3.0: Incremento dell'efficienza energetica

Gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica ammessi al conto termico sono:

  • Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
  • Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
  • Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili
  • Trasformazione degli edifici esistenti in NZEB (edifici a energia quasi zero);
  • Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti
  • Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
  • Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Il Conto Termico 3.0, incentiva gli interventi (di piccole dimensioni) per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto termico).

Conto termico 3.0: Produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, ammessi al conto termico sono:

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt)
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt)
  • Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2)
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW)
  • Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili

Per tutti gli ulteriori dettagli sulle tipologie di intervento si rimanda al Capitolo 9 delle Regole Applicative.

Soggetti ammessi al conto termico

I Soggetti Ammessi agli incentivi sono i Soggetti che hanno la disponibilità dell’edificio o dell’unità immobiliare dove l’intervento è realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Soggetti ammessi al conto termico 3.0

I Soggetti ammessi possono essere:

  • Le Pubbliche Amministrazioni (PA), che possono accedere al nuovo Conto Termico per la realizzazione di uno o più interventi di entrambe le tipologie del Titolo II e del Titolo III (la definizione di “Pubbliche Amministrazioni” è nel paragrafo 3.2 delle Regole Applicative);
  • Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS (se non svolgono attività economica possono richiedere incentivi per gli interventi del Titolo II e del Titolo III. Se svolgono attività economica possono richiedere incentivi per il Titolo III e per il Titolo II esclusivamente su edifici ricadenti nella categoria catastale del terziario);
  • I soggetti privati quali persone fisiche, titolari di reddito di impresa, titolari di reddito agrario, nonché gli altri soggetti non iscritti al RUNTS e non rientranti nell’ambito delle PA possono richiedere gli incentivi per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario (interventi del Titolo II e III) o all’ambito residenziale (interventi del Titolo III).

Il Soggetto Responsabile (SR) è colui che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo. Stipula il contratto con il GSE, effettua la richiesta tramite il Portaltermico e gestisce i rapporti contrattuali con il GSE. Può anche delegare un soggetto terzo.

Procedura di accesso agli incentivi

La procedura di accesso agli incentivi è disciplinata dall’art. 14 del DM 7 agosto 2025. Ai fini dell’accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

Conto termico 3.0: Procedura di accesso agli incentivi

L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:

  1. tramite accesso diretto, alla conclusione dei lavori: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità agli incentivi;
  2. tramite prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore: le PA che operano direttamente o attraverso la ESCO trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.

La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  • presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del citato decreto;
  • presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata come soggetto responsabile;
  • presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile;
  • presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal dlgs 36/2023.

Nel caso di accettazione da parte del GSE, lo stesso procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo.

Per gli interventi riguardanti l’installazione di generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 mq, è prevista una richiesta di accesso agli incentivi semplificata tramite la precompilazione dei campi della scheda-domanda, nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE.

Attenzione: tutta la documentazione relativa agli interventi del Conto Termico vanno conservati per 5 anni ed esibiti in caso di controllo. Cosa che pochi sanno è che il timer parte, non dalla fine della progettazione o dalla richiesta dell’incentivo, ma dal momento dell’incasso dell’ultima rata.

Modalità di accesso tramite ESCO e altri soggetti abilitati

Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, le amministrazioni pubbliche, possono avvalersi, in qualità di soggetto responsabile, alternativamente:

  1. di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica;
  2. di altro soggetto pubblico deputato alla gestione degli immobili oggetto degli interventi o di quelli preposti, ai sensi della normativa vigente, all’attuazione dei medesimi interventi, tra i quali, l’Agenzia del demanio o i provveditorati alle opere pubbliche, qualora tali soggetti agiscano in qualita’ di soggetto responsabile;
  3. di un soggetto privato nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato, ad esclusione del partenariato sociale, nei limiti delle spese sostenute dalla amministrazione pubblica nell’ambito del medesimo contratto;
  4. delle comunità energetiche ovvero delle configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

Nel caso in cui le PA si avvalgano di una ESCO per l’accesso agli incentivi, a garanzia dell’erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti. Le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi ammissibili al Conto Termico su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto-legge n. 189 del 2016, possono avvalersi, in qualità di Soggetto Responsabile, degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Conto termico 3.0: Modalità di accesso tramite ESCO e altri soggetti abilitati

Anche i soggetti privati possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia da definire nell’ambito delle regole applicative di cui all’art. 19, comma 2, dal GSE. Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia deve avere ad oggetto interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o superiore a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.

Possono presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352.

Diagnosi e certificazione energetica

Alcuni degli interventi incentivabili dal Conto Termico hanno l’obbligo di includere nella richiesta la diagnosi energetica precedente l’intervento e l’attestato di prestazione energetica (APE) successivo all’intervento.

Conto termico 3.0: Diagnosi e certificazione energetica

Tali interventi, che necessitano di diagnosi energetica PRE e POST intervento, sono:

  • isolamento termico delle superfici opache e trasformazione degli edifici esistenti in NZEB (art. 5, comma 1, lettera a) e d));
  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi e installazione di sistemi di schermatura (art. 5, comma 1, lettere b) e c)), quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW;
  • interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (art. 8, co. 1, lettere da a) a g)), quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW.

La Diagnosi Energetica ante-operam, redatta da un soggetto certificato Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) o ESCo certificata. Nei casi di prenotazione dell’incentivo, le diagnosi energetiche precedenti l’intervento devono essere allegate già all’atto della prenotazione. La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Per gli altri interventi, la diagnosi energetica è sostituita da una relazione tecnica descrittiva dell’intervento atta a dimostrare l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo di incentivazione del presente decreto.

Ad esclusione delle grandi imprese, le spese sostenute per diagnosi energetica e APE sono riconosciute tra le spese ammissibili del Conto Termico in base alla natura del soggetto beneficiario (per PA ed ETS non economici l’incentivo è pari al 100% della spesa, mentre per soggetti privati e cooperative scende al 50%).

Per le Pubbliche Amministrazioni e gli ETS non economici, è previsto il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione della diagnosi energetica, 50% come acconto e 50% come saldo (alla realizzazione di almeno uno degli interventi), previa trasmissione di specifica “richiesta” tramite il Portaltermico.

Percentuali ed erogazione degli incentivi

Gli incentivi sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento, nel rispetto dei massimali specifici per unità di superficie, unità di potenza e producibilità degli impianti. Il limite massimo, fatta eccezione per alcune tipologie di intervento, è del 65%. Le percentuali di incentivi sono diverse per le PA, gli ETS economici, gli ETS non economici, i privati.

Conto termico 3.0: Percentuali ed erogazione degli incentivi

Le tipologie di intervento che fanno eccezione e che prevedono un limite massimo del 100% sono:

  • interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi che non siano imprese per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all’ente locale;
  • interventi realizzati su scuole e su strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale.

È inoltre prevista, per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica (Titolo II, art. 5, comma 1, lett. a)-f)) sempre nel rispetto dei limiti massimi del 65% e del 100%, una maggiorazione del 10% nel caso in cui vengano utilizzati componenti esclusivamente prodotti nell’Unione Europea. Per l’installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico” la premialità è rispettivamente del 5%, 10 % o 15% in relazione alla sezione di iscrizione al registro.

Il contributo viene erogato tramite bonifico bancario. Erogazione e durata dell’incentivo avvengono in:

  • unica rata per importo ≤ 000 euro;
  • più rate annuali (da 2 a 5 anni, in base all’intervento) per importi superiori.

La prima rata dell’incentivo sarà erogata entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui ricade l’attivazione del contratto. Fanno eccezione gli interventi realizzati dalla PA, dagli ETS economici e non economici, anche per il tramite di ESCo o degli altri soggetti abilitati: in tal caso, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 15.000 €. Nel caso del ETS economici ciò vale esclusivamente per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III). In caso di multi-intervento, i pagamenti sono uniformati alla durata massima prevista dagli interventi che lo costituiscono (vedi tabella 1 dell’art. 11).

Le amministrazioni pubbliche che optino, anche per il tramite di una ESCO o tramite altri soggetti che sostengono le spese dell’intervento, per la procedura di accesso tramite prenotazione, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.

Gli incentivi del Conto Termico sono riconosciuti esclusivamente agli interventi a cui non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili. Con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, del Decreto CER (7 dicembre 2023, n. 414).

Verifiche, controlli e sanzioni

Il GSE effettua le verifiche sugli interventi incentivati mediante sia controlli documentali che attraverso sopralluogo in situ, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi erogati del Conto Termico.

Conto termico 3.0: Verifiche, controlli e sanzioni

Le verifiche sono effettuate a campione, per un totale non inferiore all’1% delle richieste ammesse agli incentivi nell’anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonchè il recupero delle somme già erogate, provvedendo, ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 28/2011, a segnalare le istruttorie all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE accerti violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate nell’ambito del procedimento di verifica, recuperando le somme indebitamente erogate.

FAQs Conto Termico 3.0

Che cos’è il Conto Termico?

Il Conto Termico è un incentivo (fino al 65% delle spese ammissibili) per interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In casi particolari può arrivare a coprire interamente le spese sostenute (ad es., per le Pubbliche Amminicstrazioni).

Quali interventi possono beneficiare del nuovo Conto Termico?

Possono beneficiare del nuovo Conto Termico, gli interventi di piccole dimensioni da realizzare su edifici o unità immobiliari esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Quali sono i massimali di spesa ammessi a detrazione?

L’ammontare dell’incentivo non può eccedere il 65% delle spese sostenute (ad eccezione dei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti e per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici, dove può arrivare al 100%). Nel caso in cui vengano utilizzati componenti esclusivamente prodotti nell’Unione Europea, si può ottenere una maggiorazione del 10%.

Per la verifica del rispetto dei costi massimi ammissibili, è obbligatorio caricare sul portale il computo metrico estimativo?

No, il caricamento del computo metrico estimativo (CME) non è obbligatorio. Il portale CT 3.0 effettua in forma automatica una verifica di rispondenza ai requisiti minimi e di congruità dei costi dell’intervento. Il calcolo dell’incentivo è basato sul costo specifico sostenuto rispetto al costo massimo ammissibile. A tal fine, il Soggetto Responsabile è tenuto a caricare la documentazione attestante le spese effettuate (fatture e ricevute dei bonifici). Si ricorda, inoltre, che per le richieste da trasmettere in modalità prenotazione, i prezziari regionali possono costituire un riferimento utile al fine della identificazione delle spese ammissibili da preventivare per la realizzazione degli interventi.

Si può beneficiare di più bonus edilizi per uno stesso intervento?

Normalmente, per uno stesso intervento, non si può beneficiare di più bonus edilizi (fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse). Tuttavia, esistono casi in cui è permessa la cumulabilità dei bonus.

Nel caso di edifici pubblici (di proprietà ed uso della PA), gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi e finanziamenti pubblici fino al 100% delle spese ammissibili. O ancora, con riferimento alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili, gli incentivi sono cumulabili nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, del Decreto CER (7 dicembre 2023, n. 414).

La Diagnosi Energetica è sempre obbligatoria?

No. La diagnosi è obbligatoria solo per gli interventi di isolamento termico (II.A) e nZEB (II.D), o per tutti gli interventi del Titolo III o degli altri interventi del Titolo II (II.B, II.C) su interi edifici con impianti di riscaldamento con potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kW.

Chi deve redigere la Diagnosi Energetica?

Ai fini dell’ammissibilità, la diagnosi energetica, quando obbligatoria, deve essere sempre redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339, oppure una ESCO certificata (UNI CEI 11352). La sola comprovata esperienza o un attestato di formazione non sono sufficienti ai fini dell’ammissibilità.

L’APE ante e post operam è obbligatorio per interventi di imprese su edifici terziari?

Sì. L’APE ante e post operam è obbligatorio per gli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, al fine di verificare la riduzione della domanda di energia primaria. Si ricorda, inoltre, che l’APE post operam è obbligatorio per interventi del Titolo III realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt.

Come si verifica se un soggetto è un Ente del Terzo Settore (ETS)?

Il criterio per l’identificazione di un Ente del Terzo Settore (ETS) è l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), piattaforma istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale iscrizione, infatti, ha effetto costitutivo ai fini dell’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore. Per la natura dell’attività svolta dall’ETS (economico o non economico) fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS.

Gli ETS sono equiparati alle PA per l’accesso al Conto Termico 3.0?

L’equiparazione tra Ente del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione varia in base alla natura dell’ente. Gli ETS non economici sono assimilati alla PA per quanto riguarda il perimetro degli interventi ammissibili, le modalità di accesso agli incentivi, le regole di cumulabilità e le intensità di incentivo riconoscibili (fino al 100% in casi specifici). Gli ETS economici, invece, sono assimilati alla Pubblica Amministrazione esclusivamente con riferimento alle modalità di accesso (inclusive anche della “modalità prenotazione” per gli interventi del Titolo III) e di erogazione degli incentivi. A tali Enti si applicano le disposizioni del Titolo V del Decreto, nonché la disciplina della cumulabilità prevista per le imprese.

Una parrocchia o altro ente religioso che abbia adibito un proprio immobile a uso scolastico, a quali condizioni può accedere al Conto Termico 3.0?

Un ente religioso può accedere al Conto Termico 3.0: in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS) se iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con la relativa attuazione delle disposizioni previste per tali Enti come Soggetto Privato se non iscritto al RUNTS. Le parrocchie/altri enti religiosi possono beneficiare della percentuale del 100%, nel rispetto dei massimali e della producibilità degli impianti, esclusivamente se risultano utilizzatori e non siano riconducibili a imprese o a un ETS economico, di un edificio di proprietà pubblica con destinazione scolastica.

In caso di edifici con destinazioni d’uso miste, quale categoria catastale va indicata?

Per edifici nella proprietà o disponibilità di un unico Soggetto Ammesso agli incentivi deve essere indicata la categoria catastale prevalente. La prevalenza dell’ambito (residenziale o terziario) è determinata in base alla ripartizione in millesimi delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Pertanto, è necessario inserire la categoria corrispondente alla quota maggioritaria calcolata in millesimi.

Per l’acquisto dei materiali come privato occorre per forza un bonifico o è sufficiente uno scontrino con rilascio fattura?

È obbligatorio presentare fattura e ricevuta del bonifico bancario o postale. Il bonifico deve essere ordinario (non per detrazioni fiscali) e riportare la dicitura del DM 7 agosto 2025. In fattura deve essere riportato il riferimento all’intervento oggetto della richiesta.

Per approfondire:


Articolo aggiornato – Prima pubblicazione ottobre 2025

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