Silenzio-assenso sul permesso di costruire: la conformità urbanistica non è un presupposto 23/03/2026
Indice degli argomenti Toggle Come funziona la prova dell’ante 1967Che succede quando è impossibile risalire all’epoca di realizzazioneCondono edilizio, sanatoria e limiti agli interventi successiviVincoli, lottizzazione abusiva e responsabilità penaleProspettive normative e criticità applicative Il tema dello stato legittimo degli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967, data “spartiacque” introdotta dalla cosiddetta Legge Ponte, continua a essere al centro di un intenso dibattito giurisprudenziale. Infatti la difficoltà di ricostruire l’epoca di realizzazione di manufatti risalenti complica la determinazione dell’onere della prova. Alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato aiutano a chiarire in quali casi l’assenza di prove conduce legittimamente alla demolizione e quando, invece, l’impossibilità oggettiva di accertamento impedisce di qualificare un immobile come abusivo. Ecco come districarsi in queste situazioni secondo la normativa vigente. Come funziona la prova dell’ante 1967 La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che la dimostrazione della realizzazione di un immobile prima del 1° settembre 1967 non possa fondarsi su mere dichiarazioni del proprietario. Al contrario, ai fini dell’accertamento dello stato legittimo (articolo 9-bis del DPR 380/2001) sono necessari elementi oggettivi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare in modo rigoroso la risalenza temporale del manufatto. Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 394/2026 e n. 418/2026, ha ribadito che una perizia di parte priva di riscontri documentali, così come un verbale generico, non sono sufficienti a spostare l’onere della prova sull’amministrazione. Dunque, in tali casi, spetta al privato dimostrare la legittimità originaria dell’immobile; il Comune, invece, una volta accertata l’assenza di un titolo edilizio per opere successive, è tenuto ad attivare i poteri repressivi previsti dalla legge. Che succede quando è impossibile risalire all’epoca di realizzazione Accanto a questo orientamento rigoroso, la giurisprudenza riconosce un’importante eccezione. Qualora emerga, sulla base di una valutazione tecnica attendibile, che sia oggettivamente impossibile stabilire l’epoca di realizzazione del manufatto, non può operare una presunzione automatica di abusività. Ciò perché l’amministrazione non può fondare i propri provvedimenti su supposizioni e qualificare l’immobile come abusivo in assenza di elementi certi. È proprio questo il principio che consente, in presenza di una perizia tecnica adeguatamente motivata, di ritenere legittima l’autorizzazione a ulteriori interventi edilizi, purché non emergano profili di abuso successivo. Il punto di equilibrio individuato dai giudici amministrativi è chiaro: il rigore probatorio non può tradursi in una compressione irragionevole del diritto di proprietà. Condono edilizio, sanatoria e limiti agli interventi successivi Il tema dello stato legittimo si intreccia con quello del condono edilizio e delle sue reali capacità sananti. Sia la giurisprudenza amministrativa sia quella penale escludono l’equiparazione tra condono e sanatoria ordinaria e individuano nell’accertamento di conformità l’unico istituto pienamente idoneo a sanare un abuso sia sotto il profilo formale sia sostanziale. In questa direzione si collocano la sentenza del Consiglio di Stato n. 482/2025 e la successiva pronuncia della Cassazione penale n. 38977/2025, che hanno affrontato il tema delle premialità volumetriche previste dalla legislazione regionale, in particolare dalla L.R. Lazio n. 7/2017 sulla rigenerazione urbana. La Corte ha chiarito che gli immobili condonati possono essere oggetto esclusivamente di interventi manutentivi e conservativi, restando invece preclusi quelli riconducibili alla ristrutturazione edilizia o a trasformazioni urbanisticamente rilevanti. Vincoli, lottizzazione abusiva e responsabilità penale La pronuncia della Cassazione del 2025 assume particolare rilievo anche per il rapporto tra interventi edilizi e vincoli assoluti. In un caso relativo a un edificio situato in fascia di rispetto cimiteriale, disciplinata dall’articolo 338 del R.D. 1265/1934, la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico è stata qualificata come lottizzazione abusiva, nonostante la presenza di titoli edilizi e di una precedente concessione in sanatoria. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui la lottizzazione abusiva può configurarsi anche in presenza di atti autorizzativi, qualora l’intervento determini una trasformazione del territorio in contrasto con la pianificazione urbanistica o con divieti imposti direttamente dalla legge. È inoltre definitivamente superata l’idea che tale reato richieda necessariamente il dolo, potendo invece essere integrato anche da una condotta colposa. Prospettive normative e criticità applicative Dal quadro evidenziato si evince l’esigenza di un intervento legislativo chiarificatore. Parte della dottrina chiede una modifica dell’articolo 9-bis del DPR 380/2001, volta a includere espressamente le concessioni rilasciate in sanatoria tra i titoli idonei a fondare lo stato legittimo dell’immobile. Una simile integrazione consentirebbe di ridurre l’attuale incertezza applicativa, soprattutto nei casi in cui gli immobili condonati risultino penalizzati da un’interpretazione eccessivamente restrittiva. In assenza di un intervento normativo, il ruolo della giurisprudenza resta centrale nel bilanciare l’interesse pubblico alla repressione dell’abusivismo edilizio con l’esigenza di garantire certezza giuridica ai proprietari, specialmente quando il tempo rende impossibile ricostruire con precisione la storia edilizia degli immobili. Consiglia questo approfondimento ai tuoi amici Commenta questo approfondimento