Agevolazioni fiscali sui prodotti VIMEC

I prodotti Vimec godono di 4 forme di agevolazioni all’acquisto. Innanzitutto qualsiasi prodotto Vimec gode dei contributi statali per l’eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati. Si tratta della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e Circolare Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L..Agevolazione fiscale per eliminazione barriere architettonicheI prodotti VIMEC sono strumenti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le spese per il loro acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989 (qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione delle opere di modifica dell’immobile).

Tale legge concede contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

Alla domanda occorre allegare:

  • descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista
  • certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi
    medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente)
  • autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL. L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

Subito dopo la presentazione della domanda l’amministrazione comunale deve effettuare un immediato accertamento riguardante l’ammissibilità della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

L’interessato deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire. Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo.

Il contributo è concesso secondo i seguenti scaglioni:

  • spesa base fino a € 2.582,28, contributo base fino alla copertura della spesa e cioè fino a € 2.582,28,
  • spesa da € 2.582,25 fino a € 12.911,42, contributo base + 25% dell’eccedenza della spesa effettiva rispetto alla spesa base
  • spesa da € 12.911,42 fino a € 51.645,69, contributi precedenti + 5% dell’eccedenza della spesa effettiva rispetto ad € 12.911,42.

L’erogazione del contributo viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture debitamente quietanzate.

In caso di interventi volti all’abbattimento di barriere architettoniche, i prodotti Vimec godono di detrazione IRPEF pari al 36% (art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449 e art.2, comma 5, Legge 27/12/2002, n. 289).

Detrazione IRPEF per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

art. 1, Legge 27/12/1997, n. 449 e art.2, comma 5, Legge 27/12/2002, n. 289 – L’installazione degli ausili prodotti da Vimec (ad eccezione dei montascale mobili) consente la fruizione della detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute dall’1 gennaio 2007 al 31/12/2007 per interventi di recupero edilizio tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Beneficiari di tale agevolazione sono tutti i soggetti passivi IRPEF che possiedono o detengono l’immobile sul quale è stata effettuato l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche: proprietario o nudo proprietario, titolare di un diritto di uso, usufrutto, abitazione, inquilino, comodatario, soci di cooperative. La detrazione spetta anche ai familiari conviventi di tutti i soggetti indicati, purché nell’immobile oggetto dell’intervento si esplichi la convivenza e non è necessario che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario/detentore o per il familiare convivente.

Il limite di spesa è di € 48.000 ed è riferito a ciascun anno e a ciascuna abitazione (unità immobiliare). La detrazione IRPEF va operata sull’imposta lorda e deve essere ripartita in 10 quote annuali, ridotte facoltativamente a 5 e a 3 per chi ha compiuto almeno 75 e 80 anni al termine di ciascun anno.

Le formalità a carico del contribuente per aver diritto alla detrazione sono le seguenti:

  • comunicazione su apposito modello al Centro operativo di Pescara (Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara), mediante lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, inviata prima di iniziare i lavori, con allegata la documentazione richiesta, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio (esente da bollo), dove il soggetto dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta e di essere pronto a esibirla agli Uffici Finanziari; in generale la documentazione richiesta è la seguente (salvo i casi particolari da verificare volta per volta con un consulente tecnico):
    1) permessi comunali necessari per l’esecuzione dei lavori o la comunicazione di inizio lavori, se necessari in elazione al tipo di intervento da effettuare
    2) documentazione catastale
    3) prova del pagamento dell’ICI, se dovuta, per gli anni dal 1997 in poi
  • comunicazione alla ASL competente per territorio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita prima di iniziare i lavori, contenente la data di inizio dei lavori stessi, la loro ubicazione, la natura delle opere, il committente e l’impresa esecutrice (tale comunicazione può essere omessa se già effettuata a norma del DLGS 626/94 o del DLGS 494/96, oppure se, sulla base di tali decreti, la comunicazione alla ASL non è necessaria)
  • ottenimento dall’impresa esecutrice dei lavori di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e contributiva, in mancanza della quale (in caso di violazione di tali obblighi da parte dell’impresa esecutrice dei lavori), il contribuente perde il diritto all’agevolazione IRPEF.

Il pagamento delle spese deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, a favore dell’esecutore dei lavori, contenente l’indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del o dei contribuenti che scaricano la spesa e la partita IVA del beneficiario del bonifico.

Eventuali acconti al fornitore dell’ausilio per il superamento di barriere architettoniche possono essere pagati anche prima dell’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, purché siano eseguiti mediante bonifico bancario o postale con le caratteristiche sopra descritte.
La documentazione inerente la effettuazione e il pagamento dei lavori (fatture, ricevute fiscali intestate a chi vuole fruire della detrazione e ricevute dei bonifici eseguiti) va debitamente conservata.

Cumulabilità delle due detrazioni IRPEF

La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte che eccede quella per la quale si intenda eventualmente fruire della detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel caso in cui i prodotti Vimec costituiscano spese sanitarie per portatori di handicap, godono di detrazione IRPEF al 19% (art. 15, comma 1, lettera c, DPR 22/12/1986, n. 917).

Detrazione IRPEF 19%

(art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22/12/1986, n. 917)
Le spese sostenute dai contribuenti privati per l’acquisto di prodotti VIMEC rientrano tra gli oneri che danno diritto alla detrazione di imposta IRPEF del 19% e sono da classificare tra le

Spese sanitarie per portatori di handicap

(nel modello 730 – rigo da compilare E3). I beneficiari sono in primo luogo i portatori di handicap che hanno ottenuto il riconoscimento della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (vedi istruzioni al rigo E3 nel mod. 730).

Tale autocertificazione dovrà attestare che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo di invalidità medesima (vedi Appendice delle istruzioni al mod. 730).

Intestazione della fattura

Se il soggetto portatore di handicap è titolare di redditi di importo > € 2.840,51 (Lit. 5.500.000) la fattura deve essere intestata a lui. Se invece il soggetto portatore di handicap è fiscalmente a carico di un familiare l’intestazione può essere fatta indifferentemente al soggetto stesso o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. In tal caso beneficiario della detrazione IRPEF è il contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa nell’interesse della persona fiscalmente a suo carico.

La definizione di familiare fiscalmente a carico è la seguente: sono familiari a carico quelli che hanno un reddito personale complessivo tassabile lordo non superiore a € 2.840,51.

Si tratta di:

  • coniuge, figli ed in loro mancanza i discendenti più prossimi
  • genitori e in loro mancanza gli ascendenti più prossimi
  • fratelli e sorelle
  • suoceri, nuore e generi
  • adottanti

Il coniuge e i figli possono essere fiscalmente a carico (se è rispettato il limite di reddito) anche se non conviventi o residenti all’estero.
Gli altri familiari si considerano fiscalmente a carico non solo se rispettano il limite di reddito, ma anche se convivono con il contribuente ovvero se percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
In secondo luogo beneficiari della detrazione del 19% per l’acquisto dei prodotti VIMEC sono anche i soggetti affetti da gravi patologie (ad esempio soggetto A, che può essere disabile e non disabile) quali cardiopatie, allergie o trapianti, che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (patologie esenti da ticket). In tali casi la spesa per l’acquisto dell’ausilio può essere sostenuta e detratta da un altro familiare contribuente (ad esempio soggetto B) (rigo da compilare = rigo E2), anche se il primo soggetto non è fiscalmente a carico del secondo, qualora la detrazione non trovi sufficiente capienza nella dichiarazione dei redditi del soggetto con grave patologia. Il limite totale di spesa annua è € 6.197,48, comprensivo della parte che viene detratta dal soggetto A nella propria dichiarazione dei rediti e della parte che viene detratta nella dichiarazione dei redditi del soggetto B (art. 15, comma 2, DPR 917/86).
La fattura di vendita dell’ausilio deve essere intestata al contribuente che ha effettuato il pagamento e deve contenere l’indicazione del soggetto affetto dalla grave patologia. Se è intestata a quest’ultimo, deve contenere l’annotazione di quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. La patologia grave del soggetto A deve essere documentata da una certificazione rilasciata dalla ASL.

Cumulabilità delle due detrazioni IRPEF

La detrazione IRPEF del 19% può essere fruita sulla parte che eccede quella per la quale si intenda eventualmente fruire della detrazione del 36% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tutti i prodotti Vimec hanno l’IVA agevolata al 4% (Voce n. 31, parte II della Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/3/05 –Circolare Assonime n. 17 del 14/4/05).

Aliquota IVA agevolata 4%

(Voce n. 31, parte II della Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/3/05 – Circolare Assonime n. 17 del 14/4/05).
Alle vendite dei prodotti Vimec si applica, per i requisiti oggettivi degli stessi prodotti, l’IVA in misura ridotta.
Nelle fatture Vimec viene applicata l’aliquota IVA ridotta del 4%, di molto inferiore all’aliquota normale del 20%.

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