Fatturazione elettronica, cosa c’è da sapere

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Da circa un anno abbiamo dovuto dire definitivamente addio, seppur con qualche difficoltà, al vecchio sistema cartaceo per l’emissione di fatture a fronte di quello elettronico. Vediamo le novità

Cosa c’è da sapere a due mesi dalla fatturazione elettronica

Indice degli argomenti:

L’obbligatorietà della fatturazione elettronica imposta nella strutturazione aziendale e introdotta dalla legge di Bilancio del 2018, sembra nascere da un’esigenza di maggior trasparenza e verifica sull’esistenza della Partita Iva sia del fornitore che del committente e sull’esattezza dei dati ai fini fiscali (quali l’indirizzo PEC), oltre alla coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva.

Se da una parte tale sistema ha un risvolto positivo in riferimento anche alla riduzione dello spreco di carta, dall’altro sembra però non esserci un mero controllo sulla natura delle fatture in quanto tali. Le problematiche più ricorrenti che si stanno riscontrando riguardano alcuni scarti non visibili dal sistema di interscambio legati all’impossibilità di leggere, da parte di alcuni software impiegati, i caratteri speciali (accenti, segni d’interpunzione…). L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia messo a punto un sistema di gestione gratuito per facilitare l’operatore Iva a trasmettere, predisporre e conservare nel tempo le fatture elettroniche emesse.

Sistema di gestione fatturazione elettronica messo a punto dall'Agenzia delle Entrate

Dal 1° Gennaio 2019 le fatture emesse a seguito di prestazioni di servizi o cessioni di beni sono ammesse esclusivamente elettroniche: tale regime vale sia per i B2B (Business to Business), ossia tra due operatori Iva, che per i B2C, tra un professionista/società e un consumatore finale (un privato, ad esempio).

In particolare per il Business to Consumer è necessario consegnare una copia cartacea della fattura inviata al Sistema di Interscambio che sia conforme con quella elettronica, scaricabile dal sito Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Tali fatture, come stabilito dal Decreto, a partire dal 1° Luglio 2019 possono essere emesse entro i 10 giorni dalla prestazione del servizio e non entro le 24 ore di pagamento del corrispettivo, e dovranno contenere la data in cui è stata effettuata se diversa da quella di emissione della stessa. In caso di violazione di tali termini, o per fatture emesse in ritardo ma comunque entro i limiti di liquidazione periodica dell’imposta, entro il 30 Giugno vi è la possibilità di una riduzione totale o parziale delle sanzioni: dal giorno successivo a quella data diventerà a regime, dunque porre molta attenzione a rispettare gli obblighi dell’e- fatturazione.

Chi è esonerato dalla fatturazione elettronica?

Tutti i professionisti con regime agevolato, quale quello di vantaggio stabilito dalla legge 111 del 2011 e il forfettario, a cui si può accedere attraverso la presenza di determinati requisiti tra cui una soglia di ricavi e compensi pari a 65.000 euro e la cui aliquota è fissata al 15%.

Fatture estero

Per operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio italiano vige l’obbligo dell’Esterometro ossia una comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere da inviare all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno successivo di ricezione/emissione della fattura. Attualmente per la fatturazione da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari si adoperano le stesse regole del B2C: ricordarsi di mandare sempre un cartaceo che l’Agenzia delle Entrate riconoscerà attraverso Il Codice Destinatario composto da 7 volte X.

 La fatturazione elettronica 2021: aggiornamenti

Uno dei più importanti aggiornamenti in materia è che le nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche sono obbligatorie a partire dal 2021: in questo modo l’Agenzia delle Entrate può ricevere numerose informazioni fondamentali per fornire delle dichiarazioni precompilate dedicate ai liberi professionisti e alle imprese. Una modalità per il Fisco di snellire le procedure.

Ma quali sono le novità in materia di fatturazione elettronica? A partire dal 1° ottobre è stato modificato il tracciato XML delle fatture introducendo codici e informazioni più precise. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi codici relativi alla “Natura Operazione” (codice N) oltre a nuovi documenti (codice TD): le fatture sprovviste non saranno prese in carico dal sistema di interscambio.

I codici natura IVA previsti dal SdI aggiornati con il tracciato in vigore dal 1 gennaio 2021 sono i seguenti:

  • N1 – escluse ex art. 15

Il codice N2 (operazioni non soggette ad IVA) si dettaglia nel seguente modo:

  • 1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • 2 non soggette – altri casi

Anche per il codice N3 (fattura elettronica su operazioni non imponibili) vige una suddivisione:

  • 1 non imponibili – esportazioni
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 – esenti
  • N5 – regime del margine / IVA non esposta in fattura

Il codice N6, relativo alle operazioni in reverse charge, si dettaglia così:

  • 1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • 2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • 3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • 4 inversione contabile – cessione di fabbricati
  • 5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • 6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • 7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
  • 8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • 9 inversione contabile – altri casi
  • N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72).

Ritenute multiple e di tipo previdenziale

Anche qui menzioniamo alcune significative novità: con la nuova versione del tracciato XML è possibile inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale (oltre alla ritenuta d’acconto).

I codici sono:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale

Fattura elettronica: i nuovi codici TD (TipoDocumento)

Abbiamo parlato di codici natura relativi all’IVA, ma con le nuove specifiche sono aumentate anche le tipologie di documenti da poter trasmettere al Sistema di Interscambio.

Ecco i nuovi tipi di codice da poter utilizzare:

  • TD01: fattura
  • TD02: acconto/anticipo su fattura
  • TD03: acconto/anticipo su parcella
  • TD04: nota di credito
  • TD05: nota di debito
  • TD06: parcella
  • TD16: integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21: autofattura per splafonamento
  • TD22: estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
  • TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

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