Decreto PNRR 2026: cosa cambia per edilizia, autorizzazioni e opere pubbliche

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in vigore dal 20 febbraio) rafforza la governance PNRR, accorcia i tempi della conferenza di servizi, chiarisce i limiti del silenzio-assenso e introduce misure settoriali su energia, student housing, bonifiche, cantieri ferroviari, aree interne e infrastrutture idriche, con uno strumento finanziario nazionale da 1 miliardo di euro.

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Decreto PNRR 2026: cosa cambia per edilizia, autorizzazioni e opere pubbliche

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 e vigente dal 20 febbraio 2026, nasce con l’obiettivo di ridurre i rallentamenti amministrativi e aumentare la “capacità di esecuzione” degli interventi collegati al PNRR e alle politiche di coesione.

Per chi lavora nella filiera delle costruzioni – progettisti, RUP, stazioni appaltanti, imprese, direzioni lavori, operatori impiantistici – questo significa soprattutto maggiore attenzione ai tempi procedurali, alla qualità della documentazione e alla tracciabilità dei passaggi (dalla progettazione alla rendicontazione).

Il decreto interviene infatti su conferenza di servizi e silenzio-assenso, ma anche su settori “ad alto impatto cantierabile” come student housing, bonifiche, ferrovie, reti idriche e misure per le aree interne, oltre alla gestione di alcune sovvenzioni PNRR nel perimetro energia.

Tempi più stretti e regole più chiare nelle autorizzazioni

Una parte consistente del DL 19/2026 lavora su un tema che in edilizia è determinante quanto il budget: la prevedibilità del percorso autorizzativo. Il punto non è solo ridurre i giorni “a calendario”, ma rendere più difficile che una procedura resti sospesa per inerzia, richieste tardive o dissensi non strutturati.

La prima leva è la conferenza di servizi, con termini resi perentori: le determinazioni delle amministrazioni devono arrivare entro 30 giorni in via ordinaria, che diventano 60 giorni se sono coinvolte amministrazioni preposte a interessi sensibili (ambiente, paesaggio-territorio, beni culturali, salute, incolumità pubblica), salvo eventuali scansioni temporali previste dal diritto UE.

In parallelo, viene rafforzata l’aspettativa di “determinazioni utili”: le amministrazioni sono chiamate a esprimersi in modo motivato, indicando prescrizioni e misure mitigatrici e, dove possibile, anche una quantificazione dei costi connessi, in un quadro che richiama criteri di proporzionalità ed efficacia. In pratica, si spinge verso una conferenza che chiude davvero, e non rimanda la complessità a passaggi successivi. 

Silenzio-assenso e casi in cui non si forma

Sul fronte del silenzio-assenso, il decreto chiarisce un confine operativo spesso sottovalutato: non si forma se la domanda non è stata ricevuta dall’amministrazione competente o se è priva degli elementi indispensabili per identificare oggetto e ragioni dell’istanza. È un messaggio molto pratico per il mercato: l’accelerazione non passa da richieste “leggere”, ma da istanze tecnicamente robuste e correttamente indirizzate.

Opere in ambito doganale e mare territoriale

C’è poi una previsione puntuale che interessa alcuni interventi infrastrutturali e portuali: per opere permanenti, anche in prossimità della linea di vigilanza doganale o nel mare territoriale, è richiesta la preventiva autorizzazione dell’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). L’ADM si esprime entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza nell’ambito del procedimento edilizio; se non risponde nei termini, l’autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso. 

Fondi, cantieri e filiere: energia, residenze universitarie, idrico e infrastrutture

Accanto alle semplificazioni procedurali, il DL 19/2026 tocca alcuni snodi settoriali con ricadute immediate su progettazione e pianificazione lavori.

Sul lato energia, il decreto istituisce programmi di sovvenzione PNRR (contributi in conto capitale) e indica il GSE come soggetto gestore per investimenti collegati a biometano, interventi in ambito agricolo e configurazioni di autoconsumo collettivo/comunità energetiche. Il GSE opera sulla base di accordi con l’amministrazione competente e subentra nei rapporti già in essere. Gli accordi di concessione con i beneficiari devono essere stipulati entro il 30 giugno 2026 e gli interventi ammessi devono entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione degli accordi, con richiamo al rispetto del principio DNSH* e alle regole sul cumulo per gli stessi costi ammissibili finanziati da risorse UE.

Nel nuovo assetto, il decreto tutela anche la continuità amministrativa: restano fatti salvi i provvedimenti di concessione già adottati e le graduatorie già approvate alla data di entrata in vigore, evitando che i progetti già istruiti debbano ripartire da zero. Le decisioni di assegnazione dei contributi sono demandate a un comitato indipendente istituito presso il GSE e assunte a maggioranza. Inoltre, per rendere operativa la misura, il GSE dovrà adottare entro 45 giorni dalla stipula degli accordi con l’amministrazione competente le regole operative, che disciplineranno avanzamento, eventuale scorrimento degli elenchi, rendicontazione ed erogazione dei contributi. 

Chiusa la partita energia, il decreto interviene anche su un’altra leva ad alta cantierabilità: le residenze universitarie. Per lo student housing, il decreto interviene sugli interventi di alloggi e residenze universitarie (L. 338/2000): se la destinazione è prevista dagli strumenti urbanistici, non è necessaria la previa approvazione di un piano attuativo e gli interventi possono essere realizzati tramite permesso di costruire convenzionato (art. 28-bis del DPR 380/2001) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento e da cedere al Comune.

Sulle bonifiche, oltre a precisare l’efficacia temporale di permessi/autorizzazioni acquisiti in conferenza di servizi in coerenza con la durata del progetto approvato, viene estesa l’operatività della disciplina anche ai progetti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Per i cantieri ferroviari, il decreto attribuisce a RFI il potere di espropriare le aree individuate come siti di conferimento delle terre e rocce da scavo, finalizzandole alla successiva riambientalizzazione; gli assensi sono acquisiti in conferenza di servizi e gli oneri restano nel quadro economico dell’opera, con attribuzione gratuita delle aree/opere realizzate al Comune.

Nel capitolo coesione, è previsto un pacchetto da 90 milioni di euro (10 milioni nel 2026 e 80 milioni nel 2027, a valere su FSC 2021-2027) per interventi su infrastrutture pubbliche nei Comuni delle aree interne, con attenzione anche alla classificazione sismica.

Infine, sul versante idrico, viene istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI), con una dotazione pari a 1 miliardo di euro. Lo strumento è alimentato anche da risorse nella disponibilità di Invitalia pari a 39.848.621 euro e può ricevere ulteriori assegnazioni derivanti da rimodulazioni e riprogrammazioni afferenti al PNRR. 

Misura Cosa prevede il DL 19/2026 Valore / termine
Conferenza di servizi Termini perentori per le determinazioni delle amministrazioni 30 giorni ordinari; 60 giorni con amministrazioni a tutela di interessi sensibili
Silenzio-assenso Non si forma con istanza non ricevuta dall’amministrazione competente o priva di elementi indispensabili Regola di esclusione esplicita
Opere in ambito doganale e mare territoriale Autorizzazione preventiva ADM nel procedimento edilizio; se non risponde nei termini vale l’assenso 30 giorni; poi silenzio-assenso
Sovvenzioni PNRR gestite dal GSE Programmi di sovvenzione (biometano, ambito agricolo, autoconsumo/CER) con accordi di concessione e tempi di entrata in esercizio Accordi entro 30/06/2026; entrata in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione
Programma GSE: attuazione Decisioni di assegnazione affidate a un comitato indipendente; adozione delle regole operative dopo gli accordi con l’amministrazione competente Regole operative entro 45 giorni dalla stipula degli accordi
Aree interne Interventi su infrastrutture pubbliche nei Comuni rientranti nella mappatura aree interne, tenendo conto della classificazione sismica 90 milioni: 10 milioni (2026) + 80 milioni (2027) – FSC 2021-2027
Infrastrutture idriche Istituzione dello Strumento finanziario nazionale per investimenti infrastrutturali e sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI) Dotazione 1 miliardo; risorse Invitalia 39.848.621 euro
Ferrovie e terre e rocce da scavo Potere di esproprio a RFI per aree destinate a siti di conferimento, finalizzate a riambientalizzazione; trasferimento gratuito al Comune delle aree/opere Misura procedurale e patrimoniale (esproprio + attribuzione gratuita)
Bonifiche Estensione della disciplina anche ai progetti finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) Estensione esplicita

FAQ Decreto PNRR 2026

Quando è entrato in vigore il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19?

È vigente dal 20 febbraio 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026. 

Quali sono i nuovi tempi della conferenza di servizi per le opere legate al PNRR?

Le determinazioni devono arrivare entro 30 giorni (ordinario) o 60 giorni se sono coinvolte amministrazioni a tutela di interessi sensibili

In quali casi il silenzio-assenso non si forma secondo il DL 19/2026?

Non si forma se l’istanza non è stata ricevuta dall’amministrazione competente o se mancano gli elementi indispensabili per identificare oggetto e ragioni della richiesta.

Che novità introduce il decreto per gli investimenti infrastrutturali nel settore idrico?

Istituisce lo SFNIISSI, uno strumento finanziario nazionale con dotazione di 1 miliardo di euro, alimentato anche da risorse Invitalia pari a 39.848.621 euro.

Cosa cambia per i cantieri ferroviari in tema di terre e rocce da scavo?

Il decreto attribuisce a RFI il potere di espropriare aree per siti di conferimento delle terre e rocce da scavo, finalizzate alla riambientalizzazione, con trasferimento gratuito al Comune delle aree/opere realizzate.


*Il principio DNSH (acronimo di Do No Significant Harm, in italiano “non arrecare un danno significativo”) è un vincolo ambientale che si applica agli investimenti finanziati con fondi UE – in particolare al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF), quindi anche al PNRR – e richiede che le misure sostenute non causino impatti significativi su nessuno dei principali obiettivi ambientali. 

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