Comunicazioni dei lavori condominiali: le novità dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate pubblica sul portale ufficiale le “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali”. Entro il 16 marzo 2026 gli Amministratori dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati degli interventi realizzati nel corso del 2025.

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Comunicazioni dei lavori condominiali: le novità dell’Agenzia delle Entrate

Gli amministratori di condominio hanno già segnato una nuova data in agenda: entro il 16 marzo 2026 dovranno infatti inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati degli interventi realizzati nell’anno 2025 sulle parti comuni degli edifici. In particolare si fa riferimento agli interventi legati alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione edilizia.

Una novità emerge quest’anno e riguarda le specifiche tecniche da seguire per la trasmissione, che sono state aggiornate con il Provvedimento comunicazione spese interventi condominiali 10.02.26. Si tratta di una novità che va sostanzialmente ad incorporare le modifiche già introdotte dalle Legge di Bilancio 2025.

Un aggiornamento importante riguarda il trattamento differenziato a favore dei contribuenti che destinano l’immobile ad abitazione principale.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate:

“La legge di bilancio 2025 ha rimodulato i termini di fruizione e le percentuali di detrazione, prevedendo agevolazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei contribuenti, titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulle stesse”.

Le specifiche tecniche aggiornate sono ora consultabili nella versione definitiva sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. In questo modo l’AdE va ad arricchire le informazioni a disposizione legate alla compilazione della dichiarazione precompilata rendendola uno strumento più accurato.

Oltre a poter scaricare e visionare il provvedimento nella sua interezza, sul portale dell’Agenzia delle Entrate è presente anche a documentazione che descrive le modalità di compilazione e trasmissione dei dati, comprensiva delle specifiche tecniche per la predisposizione dei file e dei controlli formali da eseguire prima dell’invio tramite Desktop Telematico. I file contengono record di testa, dettaglio, coda e riepilogo, e devono indicare informazioni chiave come il Progressivo intervento, il Progressivo edificio, i flag relativi al Superbonus, all’unità immobiliare, al pagamento e all’abitazione principale, con tutti gli importi arrotondati all’unità di euro.

Le percentuali di detrazione stabilite

Con la Legge di Bilancio 2025 le aliquote di detrazione per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica sono state ridefinite introducendo una distinzione basata sulla destinazione d’uso dell’immobile.

Come leggiamo nel provvedimento pubblicato il 10 febbraio, per il 2025 e 2026 l’Agenzia delle Entrate dichiara che la regola generale prevede una detrazione del 36% sulle spese sostenute, destinata a scendere al 30% per le spese del 2027.

Chi beneficia di condizioni più favorevoli è il contribuente che utilizza l’immobile come abitazione principale, a condizione di esserne proprietario o titolare di un diritto reale di godimento. Qui la detrazione sale al 50% per il 2025 e il 2026, e al 36% per le spese del 2027.

Gli amministratori di condominio possono dunque indicare nella comunicazione all’AdE se una determinata unità immobiliare è adibita come abitazione principale.

Come si approfondisce nel provvedimento:

“Tale informazione è trasmessa all’Agenzia delle entrate solo qualora il condòmino l’abbia comunicata all’amministratore di condominio entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa. Per il primo anno di applicazione, ossia per il periodo d’imposta 2025, la trasmissione di questa informazione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa”.

Bonus Verde e Superbonus

Tra le altre modifiche che sono state introdotte dall’Agenzia delle Entrate, la prima riguarda il “Bonus Verde” ovvero la detrazione IRPEF legata alle spese di sistemazione del verde per le unità abitative. La detrazione per gli interventi legati al bonus non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2025. Per questo motivo il relativo campo è stato rimosso dal tracciato della comunicazione. È stata inserita la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori a gas di ultima generazione per i quali la riduzione dell’aliquota rimane ferma al 50%.

Per quanto riguarda il Superbonus la percentuale di detrazione continua a variare in funzione dell’anno in cui la spesa è sostenuta. Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota ordinaria è fissata al 65%, che può salire fino al 110% al ricorrere di condizioni particolari previste dalla normativa vigente.

FAQ lavori in condominio e bonus edilizi

Quali sono i bonus edilizi 2026?

Bonus Casa ed Ecobonus vengono entrambi prorogati senza modifiche: la detrazione resta al 50% per la prima casa e al 36% per le seconde case, con rimborso in 10 rate annuali. Per il Bonus Casa il tetto massimo di spesa rimane 96.000 euro; per l’Ecobonus il limite dipende dalla tipologia di intervento. Confermato anche il Bonus Mobili al 50%, con un massimale di spesa di 5.000 euro, come sempre legato all’esecuzione di una ristrutturazione.

Quali interventi di ristrutturazione sono ammessi per usufruire delle agevolazioni?

La detrazione per ristrutturazioni edilizie si applica agli interventi di recupero su immobili residenziali e relative pertinenze, con alcune distinzioni importanti a seconda della tipologia di lavoro e della parte dell’edificio interessata.

La manutenzione ordinaria è ammessa solo se riguarda le parti comuni condominiali, mentre per le singole unità immobiliari è necessario che si tratti almeno di manutenzione straordinaria.

Che cos’è il condominio minimo?

Il condominio minimo è composto da un massimo di otto condòmini e non è obbligato a nominare un amministratore né a dotarsi di un codice fiscale proprio, ma può comunque accedere alle detrazioni fiscali per i lavori sulle parti comuni. La condizione essenziale è che i pagamenti siano effettuati tramite bonifico bancario o postale.

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