Superbonus, i chiarimenti del MEF su abusi, limite unità immobiliari e fotovoltaico

Superbonus, i chiarimenti del MEF su abusi, limite unità immobiliari e fotovoltaico

La Commissione Finanze della Camera il 15 settembre ha risposto ad alcuni quesiti, posti da 2 deputati del PD, relativi all’applicazione del Superbonus in caso di abusi edilizi, limite di unità immobiliari per poter usufruire della detrazione, barriere architettoniche e pannelli solari

Superbonus, alcuni chiarimenti del MEF per accedere alla detrazione
Il ministero dell’Economia, ha risposto in Commissione Finanze all’interrogazione dei deputati Gian Mario Fragomeli e Gianluca Benamati del Pd, che chiedevano chiarimenti sull’applicazione del Superbonus per alcuni interventi di ristrutturazione.

Per quanto riguarda la questione spinosa degli abusi edilizi, si conferma che un immobile legittimamente edificato, provvisto di concessione edilizia e titolo abilitativo può accedere al Superbonus anche se costruito “in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza”.

Si ricorda infatti che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili tramite la sola comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA, che non richiede l’attestazione dello stato legittimo.

Un altro chiarimento riguarda il numero delle unità immobiliari su cui si può chiedere il superbonus. In particolare l’interrogazione chiedeva se, in caso di comproprietà al 50% di un edificio su cui sia previsto un intervento di demolizione e ricostruzione, se uno dei due soggetti ha già utilizzato l’agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa comunque usufruirne anche per questo terzo edificio o in qualche modo cedere il beneficio all’altro proprietario. L’articolo 119 del decreto rilancio stabilisce che le persone fisiche possano beneficiare del superbonus per gli interventi di efficientamento realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Il Mef ricorda che “tale limitazione non opera con riferimento alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. Inoltre non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione”.
Nel caso proposto il soggetto che abbia già utilizzato il superbonus per altri 2 immobili non potrà beneficiarne per gli interventi di efficientamento su un altro edificio di cui sia comproprietario al 50%. L’altro proprietario, purché non abbia a sua volta fruito della detrazione, potrà accedere al bonus in relazione alle spese sostenute.

Un altro chiarimento conferma la possibilità di applicazione del Superbonus alle spese sostenute per l’installazione di montascale e ascensori purché rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche. A questo proposito dovrebbe essere pubblicato a breve un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Infine il MEF conferma che l’acquisto di sonde geotermiche rientra nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari. Infatti tra gli interventi trainanti vi sono anche quelli di “sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo”.

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