Non è necessario registrare l’atto di cessione ecobonus e sismabonus

Non è necessario registrare l’atto di cessione ecobonus e sismabonus

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 84/E ha fornito chiarimenti relativi alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico

Cessione credito ecobonus sismabonus nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In seguito alle richieste di chiarimento pervenute all’Agenzia delle Entrate sulla cessione dell’ecobonus e del sismabonus, la stessa Agenzia ha pubblicato il 5 dicembre la circolare 84/E “Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico”.

Le richieste in particolare erano volte a capire

  • da quando il cessionario può utilizzare il credito
  • se il cedente debba presentare la dichiarazione dei redditi per l’utilizzo del credito
  • le eventuali formalità da rispettare e se sia necessario registrare l’atto redatto in forma scritta

I documenti e le risoluzioni dell’Agenzia per la cessione del credito

L’Agenzia nella risoluzione ricorda che gli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 stabiliscono il diritto per i soggetti che sostengono le spese per interventi volti alla riqualificazione energetica o alla diminuzione del rischio sismico, di cedere il credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

I provvedimenti pubblicati dall’Agenzia l’8 giugno 2017 e il 28 agosto 2017 hanno chiarito le modalità attuative della cessione del credito per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici.

Il condomino che decide di cedere la detrazione, nel caso in cui i dati non siano contenuti nella delibera condominiale che ha approvato i lavori, deve comunicare all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, la cessione del credito e l’accettazione del cessionario con i dati di quest’ultimo. L’Amministratore deve obbligatoriamente informare l’Agenzia per via telematica fornendo tutti i dati previsti dal decreto ministeriale 1° dicembre 2016 e successivamente informare il condominio comunicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Se il condomino cedente ha correttamente sostenuto le spese per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta, il cessionario avrà a disposizione il credito dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e potrà cederlo a sua volta, in tutto o in parte, dandone corretta comunicazione telematica all’Agenzia.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia suggerisce che vada applicato l’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede che non siano soggetti all’obbligo di registrazione gli atti relativi all’attuazione del rapporto tributario, ovvero gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”. Il diritto alla detrazione è un elemento di questo rapporto, che nasce per effetto dell’applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell’imposta. Il legislatore permette l’uso del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.

L’atto di cessione non richiede l’obbligo di registrazione neanche nel caso in cui rivesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come da art. 7 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica” (cfr. Circolare del 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 4)“.

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