IN GU normativa antincendio delle scuole e degli asili

IN GU normativa antincendio delle scuole e degli asili

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo il Decreto con le indicazioni programmatiche per la messa a norma antincendio delle scuole e degli asili nido.

IN GU normativa antincendio delle scuole e degli asili

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo è stato pubblicato il decreto a firma congiunta dei Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, “Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.

Nel testo si trovano le indicazioni programmatiche prioritarie, che potranno essere seguite dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per assegnare prescrizioni graduali e graduate, nel caso in cui si rilevino carenze o lacune negli adempimenti inseriti nei diversi livelli di priorità dal decreto.

Il 31 dicembre 2017 infatti sono scaduti i termini di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogati, sia degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado che di quelli adibiti ad asili nido.

I due ministeri hanno dunque ritenuto prioritario definire, in materia, indicazioni programmatiche per l’adeguamento principalmente delle strutture sprovviste di CPI/Scia Antincendio alla normativa di sicurezza antincendio.

Il decreto suddivide in tre livelli di priorità le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 relativo agli edifici e locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado e dal DM del 2014, art. 6, c. 1, lett. a, per gli asili nido. Si tratta di disposizioni da seguire quando si programmano le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole.

La normativa ha accolto in maniera parziale le richieste di associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) relative a una diversa distribuzione delle attività, tra i livelli di priorità, e che soprattutto chiedevano l’inserimento di un ultimo articolo, che non è stato accolto, il cui testo era il seguente: “In relazione ai livelli di priorità programmatica individuati , in assenza di attuazione delle misure negli stessi indicate, potranno essere impartite, caso per caso, apposite prescrizioni sia relative all’adozione di misure compensative sia relative alle necessarie regolarizzazioni con individuazione di un tempo congruo per l’adempimento, anche in relazione all’impegno economico richiesto e ai tempi necessari per il reperimento delle relative risorse”.

 

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