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L’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2016, con il quale si forniscono indicazioni operative in riferimento alle condizioni di ammissibilità per la trattazione delle richieste. Il Comunicato ribadisce che i quesiti proposti saranno oggetto di trattazione solo nel caso in cui rivestano uno dei caratteri di rilevanza indicati dal Regolamento Anac sulla funzione consultiva del 20 luglio 2016. Per quanto riguarda l’ordine di trattazione dei quesiti, gli stessi saranno presi in esame secondo l’ordine cronologico di arrivo, fermo restando che potrà essere data priorità a quelli, pur pervenuti successivamente, che soddisfano una o più delle condizioni espresse nel comunicato. Non saranno invece considerate prioritarie richieste di urgenza non motivate e con motivazione generica. Indicazioni operative in merito all’esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione Con il presente Comunicato si intendono fornire agli operatori del mercato, alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all’applicazione delle normative in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici alcune indicazioni sull’esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all’ordine di trattazione delle richieste. L’esigenza si giustifica sia con il notevole incremento numerico delle richieste sia con l’equivoco che sembra essersi ingenerato sulla funzione dell’attività in esame; essa non può né deve essere intesa come una forma di consulenza data ai richiedenti ma come un’attività strettamente connessa alle funzioni di vigilanza e regolazione che l’Autorità è chiamata a svolgere nei settori indicati. Partendo, cioè, dal caso concreto l’Autorità indica, non solo ai richiedenti ma a tutti coloro che si possano trovare in situazioni analoghe, quale sia il comportamento da tenere in ossequio alle disposizioni legislative e alle prescrizioni date dall’Autorità stessa con provvedimenti anche di carattere generale, quali in primis le linee guida. Criteri di ammissibilità Nella prospettiva da ultimo indicata, va evidenziato che sono numerosi i quesiti pervenuti nei quali appaiono assenti i requisiti di ammissibilità, precisamente indicati nel Regolamento adottato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 20 luglio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2016 (nel seguito, “Regolamento”). 2 In particolare, si ricorda che i quesiti proposti saranno oggetto di trattazione solo nel caso in cui rivestano uno dei caratteri di rilevanza indicati all’art. 1, comma 2, del Regolamento, ovvero: quando la questione di diritto oggetto della richiesta presenta carattere di novità o una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto socio-economico; quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione ai casi analoghi o quando la disposizione normativa oggetto della richiesta di chiarimenti presenta particolare complessità. Saranno inoltre esaminati i quesiti in cui i profili problematici evidenziati appaiono particolarmente significativi in relazione allo svolgimento dell’attività di vigilanza e/o al conseguimento degli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità. In riferimento ai soggetti legittimati a presentare istanza di parere si ricorda che, in materia di prevenzione della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, i quesiti devono essere sottoscritti dall’organo competente, nella persona del legale rappresentante dell’amministrazione o dell’ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse o dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Analogamente, in materia di contratti pubblici, le istanze provenienti dalle stazioni appaltanti devono essere sottoscritte da persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Le istanze di parere prive dei requisiti di rilevanza di cui al citato art. 1, comma 2, del Regolamento o che non siano provenienti dai soggetti indicati saranno ritenute inammissibili. Ugualmente inammissibili saranno ritenute le richieste che non riguardino fattispecie specifiche, risultino interferenti con esposti di vigilanza, linee guida o altri atti a valenza generale o procedimenti sanzionatori dell’Autorità; che abbiano ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza dell’Autorità; che presentino un contenuto generico o contengano un mero rinvio alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti. Le richieste da considerarsi inammissibili ai sensi del presente Comunicato saranno archiviate senza specifica comunicazione ai richiedenti, ma con una indicazione generale delle pratiche archiviate pubblicata sul sito dell’Autorità. I quesiti non trattati verranno comunque esaminati ai fini dell’eventuale emanazione di linee guida o atti di carattere generale o per l’avvio dell’attività di vigilanza, qualora dall’istanza pervenuta emergano elementi concreti tali da far presumere l’avvenuta violazione della normativa vigente in materia di contratti pubblici o anticorruzione e trasparenza. In ogni caso, l’Autorità si riserva di esercitare i poteri di accertamento d’ufficio di cui alla l. 190/2012 sui quesiti non trattati. In particolare, per quanto riguarda i quesiti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, si ribadisce quanto già chiarito nella delibera Anac del 6 agosto 2016, n. 833, in ordine alla facoltà dell’Autorità di esercitare, qualora l’istanza di parere riguardi un incarico già conferito, i poteri di accertamento di cui all’art. 16, comma 1, del d.lgs. 39/2013. Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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