Adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione incendi

Adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione incendi

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 121 del 25 maggio 2016 il D.m. 12.05.2016 che attua il piano per l’adeguamento delle scuole alle norme antincendio.

antincendio

Gli edifici scolastici già costruiti alla data del 26 maggio 2016, data dell’entrata in vigore del Decreto del ministero dell’Interno, e che non siano in regola sul fronte ‘prevenzione incendi’, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in differenti fasi, con una prima scadenza fissata al 26 agosto (tre mesi dall’entrata in vigore del Dm) e un’altra al 26 novembre 2016.

Entro la fine dell’estate tutte le scuole dovranno provvedere all’adeguamento degli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza. Obbligatorio anche il sistema di allarme da attivare in caso di pericolo.
Gli estintori dovranno essere disposti in ragione di almeno un estintore per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due estintori per piano. Deve essere garantita la segnaletica per la sicurezza, nonché la predisposizione del registro dei controlli periodici e del piano di emergenza.

Gli edifici realizzati dopo il 26 agosto 1992 dovranno attuare le restanti misure in essa previste entro il 26 novembre 2016 (cioè sei mesi dall’entrata in vigore del Dm 12 maggio 2016).

Differente è il caso degli istituti realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto del ministero per i Lavori pubblici del 18 dicembre 1975: entro il 26 novembre 2016 dovranno attuare solo alcune delle misure per la sicurezza. Tra i requisiti da garantire c’è l’evacuazione in caso di emergenza, e dunque l’adeguamento del sistema di vie d’uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne. Obbligatorio, inoltre, dotarsi di impianto elettrico di sicurezza e della rete di idranti.

Qualora gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti siano in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, sono esentati dall’obbligo di adeguarsi.

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