Le novità dalla Legge di Stabilità 2016 sulle rendite catastali

Le novità dalla Legge di Stabilità 2016 sulle rendite catastali

Dall’Agenzia delle Entrate arriva l’aggiornamento riguardante le rendite catastali, previste nella Legge di Stabilità.
Non sono più previsti, nel calcolo della rendita catastale gli “imbullonati”, i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo.
Questa novità riguarda  gli immobili identificati nelle categorie D ed E, cioà le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare.
Per essere più chiari, dal primo gennaio 2016, come chiarisce la circolare 2/E , nella fase estimativa di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione.

Allo stesso modo sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
Per quanto concerne le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.

D’ora in poi, dunque, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), escluso tutto ciò che vi sta all’interno, comprese attrezzature e/o impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno.
Con la norma sopra indicata vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.
Se l’aggiornamento dei dati viene effettuato prima del 2015, quindi, non si paga l’IMU del 2016, perchè avrà valore dall’1 gennaio 2016.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova versione Docfa

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