Esente da IVA lo smantellamento dei padiglioni EXPO

Expo Milano 2015: in una circolare dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sul trattamento fiscale

Esente da IVA lo smantellamento dei padiglioni EXPO

In una circolare dell’Agenzia delle Entrate sono esposti i chiarimenti sui trattamenti fiscali di smantellamento e rimozione dei padiglioni realizzati dai Paesi Partecipanti Ufficiali e Non Ufficiali di Expo 2015: ad esempio le cessioni delle aree dedicate e dei beni impiegati per la loro realizzazione.
Sono, infatti, fuori campo Iva le cessioni di beni acquistati e/o importati dai Partecipanti Ufficiali all’Expo Milano 2015, in quanto relativi allo svolgimento dell’attività istituzionale espositiva.
Nessun adempimento Iva, quindi, sempre che precedentemente, in sede di acquisizione o costruzione del padiglione oppure di acquisto o importazione dei beni impiegati per realizzare la struttura, sia stato legittimamente applicato l’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (BIE) sulla non imponibilità dei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale. L’estraneità all’Iva è valida anche per i Commissariati Generali di Sezione titolari di partita Iva per aver svolto, per esempio, un’attività di vendita di gadget o di ristorazione, dal momento che il bene essenziale e caratterizzante per la rappresentazione istituzionale del Partecipante è comunque il padiglione.
Per tutti coloro che non risultano Ufficiali, bisogna verificare se la cessione è riferibile alla sfera istituzionale o a quella commerciale.
Scontano ordinariamente l’Iva le cessioni dei padiglioni effettuate dai Partecipanti Non Ufficiali che esercitano in via esclusiva, o prevalente, attività commerciali, o che abbiano forma societaria.
Anche in questo caso quindi, il documento di prassi ribadisce, ai fini Iva, la netta distinzione tra le attività svolte in veste istituzionale, ossia quali “espositori”, e le attività a carattere commerciale.
Per la stessa ragione, prosegue la circolare, non sono da considerare rilevanti ai fini Iva le cessioni dei padiglioni da parte di enti non commerciali, amministrazioni pubbliche territoriali e organizzazioni della società civile che, pur avendo preso parte all’evento in veste di Partecipanti Non Ufficiali, solo in via residuale o, comunque, non prevalente, svolgono attività commerciali.

Per quanto concerne le imposte sul reddito, ogni cessione riferibile ad attività istituzionale è esclusa da tassazione. Per quanto riguarda l’imposta di registro, se la cessione del padiglione è fuori campo Iva, sull’atto di compravendita è dovuta l’imposta di registro, scontata al 3% come bene mobile. La registrazione è in termine fisso se l’atto è in forma scritta o in caso d’uso se invece è verbale o perfezionato per corrispondenza. Se la cessione è soggetta a Iva, in applicazione del principio di alternatività, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa. Nel caso delle cessioni a titolo gratuito, la donazione del padiglione rileva ai fini Iva nell’ipotesi in cui sia effettuata da un soggetto passivo d’imposta, cioè la cui attività è in prevalenza commerciale. Resta, invece, esente dall’Iva se a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute, fondazioni con finalità esclusivamente di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, e nei confronti delle Onlus. In particolare, il cedente deve far pervenire la comunicazione scritta al competente ufficio dell’Amministrazione finanziaria, nel caso di Expo Milano 2015 la Direzione Provinciale II di Milano, riportando i dati richiesti, tra cui l’ammontare dei beni ceduti gratuitamente; deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto progressivamente numerato; l’ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti. Per quanto riguarda l’imposta di donazione, quando dovuta, è calcolata in misura proporzionale sul valore globale del bene trasferito, fatti salvi i beneficiari esclusi per legge.

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