Ok ai contratti delle società di ingegneria stipulati dal 1997

Ok ai contratti delle società di ingegneria stipulati dal 1997

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2481 del 7 agosto 2015 della seconda sezione civile, ha affermato che i contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati sono legittimi in quanto il divieto di svolgimento in forma societaria di attività professionali è stato abrogato nel 1997.
La sentenza bolognese riguarda un contratto di progettazione e di direzione dei lavori di un nuovo immobile stipulato da una società di ingegneria costituita come s.r.l, rispetto al quale il giudice testualmente afferma: “si aderisce all’orientamento della giurisprudenza  della Corte di appello di Roma  (2575/07, 2586/07, 594/06) secondo cui il divieto di esercitare attività libero professionale informa societaria è stato abrogato dalla legge 266/ 1997, e l’articolo 17 comma 6 della legge 109/94 detta una definizione  delle società  che possono  effettuare  attività di progettazione, direzione  lavori ed accessori applicabile anche ai lavori privati.”

Dopo la recente approvazione dell’articolo 31 del disegno di legge sulla concorrenza, che ha subordinato la validità dei contratti privati all’iscrizione all’albo delle società di ingegneria, il Presidente dell’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria, Patrizia Lotti attacca  nuovamente il contenuto della disposizione approvata dalle commissioni  competenti  della Camera: “Questa  pronuncia non fa altro che confermare due cose: da un lato che la questione dei contratti privati delle società di ingegneria, che rappresentano il 30% del fatturato dei nostri associati, è 1111 11011 problema perché già leggendo la legge 415 del ’98 e la giurisprudenza era possibile giungere alle conclusioni cui sono arrivate  – fra gli altri la Corte di appello di Roma e, adesso, il giudice di Bologna.
Dall’altro lato appare 
evidente che l’artico/o  31 del ddl concorrenza nel/a versione approvata alla Camera del tutto inutile, anzi è dannoso perché introduce vincoli e balzelli per condizionare la invece pacifica – legittimità dei contratti stipulati dalle società di ingegneria con committenti privati .  

Per l’Associazione delle società di ingegneria l’articolo 31, a questo punto, va stralciato perché non ha più alcun senso se non quello di fare u n illogico regalo agli ordini professionali: “Se la giurisprudenza conferma per l’ennesima volta quanto da sempre sosteniamo, cade l’esigenza espressa inizialmente dal Governo di chiarire la presunta questione di legittimità di questi contratti. Ma, ancora di più, dopo le modifiche introdotte dalla Camera, emerge urgentemente l’esigenza di evitare nuovi contenziosi per tutte le società di ingegneria e tutto ciò si può risolvere solo ed esclusivamente stralciando e cassando in toto l’articolo 31 del disegno di legge.
Diversamente – conclude Patrizia Lotti – vorrà dire che Governo e Parlamento passeranno dallafollia al dolo. E allora rimarranno soltanto l’Unione europea, la disobbedienza civile, l’elusione della norma attraverso il trasferimento della sede all’estero con conseguente riduzione del gettito fiscale e di contribuzione previdenziale e con i relativi problemi occupazionali per molti professionisti impiegati nelle società di ingegneria”.

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