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Con l’entrata in vigore della R.M. 49/E/2015, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio. Devono considerarsi quindi superate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi. Il trasferimento dell’immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione c.d. “prima casa”, prima del decorso di cinque anni dalla data dell’atto, comporta la decadenza dal regime di favore fruito. La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dall’alienazione effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Sulla questione, la Corte di cassazione, con sentenza 16077/2013, ha chiarito che “[…] il punto n. 4 Nota II bis Parte Prima della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 […] espressamente riconosce l’agevolazione sia ai trasferimenti onerosi e sia a quelli gratuiti. Laddove, il medesimo punto n. 4 […], in fondo, quando stabilisce che pel mantenimento dell’agevolazione debba procedersi all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale’ non dice diversamente, giacché, come noto, ‘acquisto’ è sia quello oneroso che quello gratuito” (cfr anche Cassazione sentenza 5689/2014). Detto orientamento è stato ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza 29 novembre 2013, n. 26766, laddove si afferma che “ciò che rileva, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, è, dunque, che il contribuente ponga in essere tempestivamente un atto, sia a titolo oneroso o gratuito (cfr. Cass. n. 16077 del 2013) cui consegua un nuovo ‘acquisto’ di altra abitazione”. Quindi, per i giudici di legittimità, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio. Diversamente, l’Amministrazione Finanziaria nei precedenti documenti di prassi (circolare 6/2001, risoluzione 125/2008 e circolare 18/2013), aveva chiarito che la decadenza dal beneficio poteva essere impedita solo con l’acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione. Con la R.M. 49/E/2015, in conformità ai richiamati orientamenti giurisprudenziali, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile – entro un anno dall’alienazione – è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio. Devono considerarsi quindi superate le indicazioni fornite con i documenti di prassi sopra citati. Si ribadisce tuttavia la necessità – ai fini del mantenimento dell’agevolazione – che il nuovo immobile sia adibito a dimora abituale del contribuente. Questo in conformità ai chiarimenti forniti con le risoluzioni nn. 44/2004 e 30/2008. Su tale punto, la posizione dell’Amministrazione finanziaria è confortata anche dalla giurisprudenza di legittimità. Con sentenza 7338/2015, infatti la Corte di cassazione ha affermato che “le agevolazioni fiscali previste dall’art.1, comma 4, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sono subordinate al raggiungimento dello scopo per cui vengono concesse e, dunque, applicabili laddove gli acquisti delle unità immobiliari siano seguiti dall’effettiva realizzazione dell’intento di abitarvi da parte dell’acquirente”. In senso conforme anche la successiva ordinanza 8847/2005. Riacquisto gratuito su prima casa 2 Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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