Semplificazioni fiscali sul tavolo del Parlamento

Semplificazioni fiscali sul tavolo del Parlamento

Entro il prossimo primo agosto il Governo dovrà esprimersi sul Decreto Legislativo in materia di “Semplificazioni Fiscali”, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 giugno u.s., in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014.

Tra le misure più importanti ricordiamo:
Art. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata
Verrà proposta, a livello di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati – di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d) e g), con l’esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986).
La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente, che potrà essere accettata o modificata dal contribuente, sarà resa disponibile in via telematica dall’Agenzia delle entrate, a partire dal 2015, entro il 15 aprile di ogni anno.
Art. 6 – Responsabilità in materia di assistenza fiscale resa dai CAF e dai professionisti
Modificando l’art. 39, del D.Lgs 241/1997, viene disposto, tra l’altro, che il CAF o il professionista, qualora rilasci un visto di conformità o un’asseverazione infedele, sia tenuto al pagamento all’ente impositore di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi, che sarebbe stato richiesto al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Nel caso in cui, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata commessa la violazione, il CAF o il professionista presenti una dichiarazione rettificativa, ovvero trasmetta la comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta si riduce all’importo della sola sanzione.
Art. 13 – Comunicazione all’Agenzia delle entrate per lavori di riqualificazione energetica
Viene abrogato il comma 6, dell’art. 29, del D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, che prevede l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle entrate, per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. 296/2006.
Art. 14 – Semplificazioni per i rimborsi Iva
Con la riformulazione dell’art. 38-bis del Codice Iva (D.P.R. n. 633/1972), vengono apportate alcune modifiche nelle procedure per l’esecuzione dei rimborsi Iva risultante a credito in sede di dichiarazione annuale. Tra le principali novità previste:
– la possibilità di ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all’anno, anche in talune ipotesi in cui il contribuente effettui prevalentemente operazioni non soggette all’imposta, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato;
– l’eseguibilità dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza di rimborso, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa – di cui all’art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009 – e a cui sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza di determinate condizioni soggettive del contribuente;
– l’obbligo della prestazione di garanzia a favore dello Stato per importi superiori a 15.000 euro, nei casi in cui i soggetti passivi: esercitino attività d’impresa da meno di due anni, ad eccezione delle imprese start-up innovative; abbiano ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica da cui risultino, nei due anni antecedenti, scarti rilevanti tra gli importi dichiarati e quelli accertati; omettano di trasmettere tutti i documenti richiesti all’atto della presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso; richiedano il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Art. 28 – Crediti nei confronti della P.A.
Viene abrogato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 35/2013, convertito dalla L. 64/2013, che prevede l’obbligo per il soggetto d’imposta di allegare alla dichiarazione dei redditi annuale l’elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti della P.A. alla data di chiusura del periodo d’imposta, per cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Art. 31 – Rettifica Iva per crediti non riscossi
Viene stabilita la possibilità di dedurre le perdite su crediti in caso di variazioni dell’imponibile, di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, oltre che nelle ipotesi già previste,anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di piani attestati, ai sensi dell’art. 182-bis e dell’art. 67, lettera d), del R.D. 267/1942, pubblicati nel registro delle imprese.
Art. 33 – Definizione di prima casa ai fini dell’allineamento Iva-registro
Viene disposto che le case di abitazione per le quali è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”, pertanto, da ricomprendere nell’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota Iva agevolata del 4 per cento, di cui alla Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, anziché essere quelle definite come “non di lusso” in base ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, siano quelle non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Tale chiarimento allinea la nozione “prima casa” rilevante ai fini delle agevolazioni Iva a quella prevista in materia di imposta di registro.
Art. 34 – Rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (art. 34)
Modificando l’art. 6, comma 3, del D.L. 192/2005, viene riformata la procedura per l’accertamento e la contestazione delle violazioni riferite agli atti di compravendita o trasferimento di immobili, nonché ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, per i quali è previsto l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica (APE).
Viene previsto, in particolare, che l’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello Sviluppo economico, individui le informazioni rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981, tra quelle disponibili nel sistema informativo dei contratti, e le trasmetta telematicamente allo stesso Ministero, il quale può avvalersi della Guardia di Finanza ai fini dell’accertamento e la contestazione della violazione.
Dopo l’espressione dei pareri parlamentari, il provvedimento tornerà al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Fonte ANCE

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