Nuove regole per il DURC

Questo al fine di promuovere la regolarità contributiva, attraverso il calcolo dell’incidenza minima del costo del lavoro comprensivo di contributi, in relazione alla realizzazione di una specifica opera.
A stabilirlo la delibera n. 1/2011 del 16 novembre 2011 del Comitato della bilateralità, che sancisce l’entrata in vigore del test di congruità, introdotto con accordo del 28 ottobre 2010 di attuazione della Legge n.296/2006.
Fino al primo gennaio 2013, la fase di comunicazione e calcolo della congruità per il rilascio del DURC è in fase sperimentale su base volontaria presso 44 Casse Edili.
A partire dal primo gennaio 2012, comunque, le Casse Edili dovranno adottare un modello di denuncia mensile, in cui inserire l’elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio e le imprese dovranno trasmettere alle Casse stesse una denuncia integrativa/sostitutiva.
A partire dal primo ottobre 2012 i DURC per fine lavori dovranno segnalare il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera rispetto al valore dell’opera, mentre dal primo gennaio 2013 la congruità sarà requisito necessario per il rilascio del DURC regolare.

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