Nuovo Piano Casa: è legge in Umbria

Con 26 voti favorevoli e 16 contrari è stato approvato dalla Regione Umbria il disegno di legge che modifica il c.d. Piano casa, legge regionale 19/2009 “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”, e la legge regionale 16/2004, “Norme sul governo del territorio”.

Il provvedimento, che si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire, consente interventi di incremento volumetrico di superfici coperte e di riqualificazione delle aree urbane degradate da attuare con procedure amministrative semplificate “e nel rispetto del territorio, della salute, dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

Il Piano casa prevede interventi straordinari di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

È consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al 20% della volumetria esistente per gli edifici residenziali uni e bifamiliari, gli edifici di volumetria non superiore ai 1.500 metri cubi, gli edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto.

Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è possibile, in alternativa all’ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del 20%.

In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del 36%, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi all’interno dell’area nella quale l’edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente.

Viene confermato che l’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di accatastamento o per i quali, al momento della richiesta dell’ampliamento, non sia in corso la procedura di accatastamento.

È prevista, ancora, la possibilità di attuare interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola anche mediante mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo dell’azienda agricola.

Si può usufruire di tale opportunità anche mediante il cumulo di volumetrie di più edifici ricadenti nell’ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue.

Per quanto concerne la riqualificazione delle aree urbane degradate, sono previsti interventi di sostituzione e adeguamento integrale edilizio ai criteri costruttivi di sostenibilità attraverso l’incremento volumetrico del 50%, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la destinazione di un quota non inferiore al 30% all’edilizia sociale.

La volumetria derivante da sostituzione edilizia può avere destinazione di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al 10%, esercizi di vicinato e botteghe artigiane.

La riqualificazione delle aree urbane degradate può avvenire anche attraverso la conversione in edilizia abitativa di aree industriali dismesse con il vincolo di destinazione del 30% all’edilizia sociale.

Per realizzare interventi di sostituzione edilizia in immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, è necessario che le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell’immobile oggetto di sostituzione edilizia siano cessate da almeno tre anni.

Gli interventi di sostituzione edilizia possono riguardare anche residenze turistico-alberghiere a condizione che la quota destinata ad edilizia residenziale sociale sia superiore al 35% del volume esistente.

Gli interventi edilizi previsti dal Piano-casa non possono essere realizzati su edifici che al momento delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (Dia) o della richiesta del permesso a costruire:

– risultino realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria;

– siano sottoposti a vincolo o tutela espressamente previsti e individuati dalle norme vigenti in materia;

– siano definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente;

– siano collocati nelle aree di inedificabilità assoluta e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali e a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna o in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali o, ancora, all’interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata.

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