La SCIA sostituirà la DIA?

Il punto di domanda è d’obbligo, considerato che nonostante l’entrata in vigore della Scia (segnalazione certificata inizio attività) ad Agosto, ancora molto poco si sa della nuova norma.
La Scia consiste in un’autocertificazione che, tuttavia, non potrà essere utilizzata nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali o nell’ambito di quei procedimenti in cui siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze (compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivanti dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria). L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, senza attendere 30 giorni, come accadeva prima della riforma con la Dia. Il legislatore ha inteso rispondere all’esigenza di liberalizzazione dell’attività d’impresa, istituendo una «segnalazione certificata di inizio attività» che sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale».
Dal punto di vista normativo, infatti, il maxi-emendamento governativo ha introdotto all’articolo 49 il comma 4-bis, il quale ha sostituito integralmente l’art. 19 della legge n. 241/90 (originariamente rubricato «Dichiarazione di inizio attività»).
Correderanno la segnalazione (per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali ecc.) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero le dichiarazioni di conformità da parte delle agenzie delle imprese (di cui all’art. 38, comma 4, dl n. 112/08, convertito dalla legge n. 133/08), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive.
L’applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:
– che il rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale;
– che non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione:
a) dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
b) per quei procedimenti in cui siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria;
– che gli atti richiesti non riguardino le attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico bancario.
Il testo della manovra prevede anche l’adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti. Il termine è fissato in 60 giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l’ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
L’ amministrazione può per anche fissare un termine (in ogni caso non inferiore a 30 giorni) entro cui l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando la responsabilità penale, potrà sempre e in ogni tempo adottare i suddetti provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Decorso il predetto termine di 60 giorni, l’amministrazione potrà intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Le nuove disposizioni stabiliscono che la disciplina sulla Scia sostituirà direttamente, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, quella della Dia (statale e regionale). La disciplina sulla Scia che è stata introdotta, infatti, è ricondotta alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. e), della Costituzione (materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2.
Ciò ha consentito di risolvere il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. Inoltre, le espressioni «segnalazione certificata di inizio di attività» e «Scia» sostituiranno, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio di attività» e «Dia».

In materia di semplificazione è stata introdotta una normativa a cascata che tende a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle Pmi, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese. In particolare, il governo sarà autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle pmi, in base ai seguenti principi e criteri:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate;
c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte delle agenzie delle imprese (art. 38, comma 4, dl n. 112/08);
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del dlgs 82/05 (codice dell’amministrazione digitale)
e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione Iso o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Fonte Italiaoggi

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