Novità per i laterizi

Il nuovo decreto del 14 gennaio 2008, rispetto al precedente del 14 settembre 2005, introduce numerosi cambiamenti che riguardano anche gli elementi in laterizio. Vediamo quali sono.
Murature
La muratura è trattata al Capitolo 4.5 e le indicazioni fornite sono relative alla progettazione non sismica. La nuova classificazione sismica del territorio aveva eliminato la divisione fra zone sismiche e zone non sismiche; ma la facoltà data alle regioni di stabilire se applicare o meno la progettazione sismica in zone a bassa sismicità, ha reso necessario uno specifico capitolo. Il decreto 14 settembre 2005, punto 5.4.2.2, limitava l’impiego ai soli blocchi a foratura verticale, mentre il nuovo decreto, al punto 4.5.2.2, prevede espressamente anche elementi a foratura orizzontale.
Poiché si dice che “Gli elementi possono essere rettificati sulla superficie di posa” sembrerebbe lecito, in caso di progettazione non sismica, realizzare le murature in blocchi rettificati e giunti sottili. Un chiarimento definitivo è atteso nella Circolare che dovrà seguite il decreto. Entrambi i decreti non fissano valori minimi per lo spessore di pareti e setti, mentre riprendono le definizioni e i limiti del d.m. 20 novembre 1987 per quanto riguarda la classificazione degli elementi (pieni, semipieni e forati) e delle caratteristiche dei fori di presa. Il nuovo decreto ammette anche un solo foro di dimensione massima di 70 cm2, al posto di due fori da 35 cm2, come foro di presa o come foro per alloggiamento di armatura. Precisa anche che non sono soggetti a limitazione i fori destinati a essere riempiti di malta.
Non è fissato nessun limite minimo di resistenza meccanica. Sempre il d.m. 14 gennaio 2008 porta da 12 a 15 cm, lo spessore minimo delle murature in elementi artificiali pieni e da 25 a 24 cm, lo spessore delle murature in elementi artificiali forati. Riguarda ancora gli elementi resistenti la novità relativa ai coefficienti di sicurezza ?M, che variano in funzione della loro categoria (categoria I o categoria II secondo Uni En 771-1), delle caratteristiche della malta e della classe di esecuzione 1 o 2.
Per passare dalla classe di esecuzione 2 alla 1, oltre ad avere disponibilità di personale qualificato dipendente dall’impresa (capocantiere) e alla presenza di un direttore dei lavori, è necessario attivare un controllo in cantiere delle caratteristiche della malta e disporre di un impianto di betonaggio a volume.
In caso di indisponibilità di impianto a volume, è possibile impiegare malta premiscelata certificata dal produttore.
Ritorna il dimensionamento semplificato per edifici semplici (Punto 4.5.6.4 Verifiche alle tensioni ammissibili), seppure con un coefficiente ?M elevato (4,2), basato sulla formula
s = N/0,65 A = fk/?M
La muratura armata, in precedenza brevemente trattata al capitolo 5.4.7, e limitata ai soli elementi semipieni a foratura verticale, è ora ampiamente trattata al capitolo 4.5.7.
È costituita da elementi resistenti artificiali pieni e semipieni idonei ad incorporare armature metalliche verticali e orizzontali. La formulazione relativa ai materiali è quindi più estesa e consente l’impiego di una più ampia gamma di elementi. La malta deve avere resistenza minima di 10 MPa (classe M10 o superiori. La classificazione è riportata al Capitolo 11.10.2). Nel caso si utilizzi conglomerato cementizio, deve essere di Classe di resistenza C12/15 (resistenza caratteristica di 12÷15 MPa) secondo la classificazione Uni En 206-1:2006 riportata al Cap. 4.1 Tabella 4.1.I.
Il Capitolo 7, dedicato alla progettazione per azioni sismiche, non era così evidenziato nel decreto del 2005, che trattava le azioni sismiche in vari punti.
Al Capitolo 7.8 relativo alla costruzioni di muratura, vengono definite nuove caratteristiche degli elementi artificiali: la percentuale di foratura (definita come percentuale volumetrica, ma coincidente con l’abituale rapporto F/A) è limitata al 45%; la resistenza minima è fissata in 5 MPa nella direzione portante e in 1,5 MPa nel piano della parete.
I blocchi possono avere foratura sia verticale che orizzontale.
La malta deve avere resistenza minima di 5 MPa. Anche in zona sismica è possibile ricorrere al dimensionamento semplificato per gli edifici semplici, sia in muratura ordinaria che in muratura armata, secondo indicazioni già presenti nelle norme allegate all’Ordinanza 3274 e successive modificazioni.
Il Capitolo 11.10 Muratura portante introduce alcune importanti conferme e novità. I prodotti in laterizio per muratura sono soggetti alla marcatura Ce e quindi devono essere identificati e qualificati (Cap. 11.1) a cura del produttore che deve dichiarare, nei modi previsti dalla norma 771-1, Appendice ZA, le caratteristiche di riferimento valide ai fini della progettazione.
È quindi implicito che il produttore non dovrà fornire fotocopie di certificazioni eseguite presso laboratori ufficiali, certificazioni non più richieste dal decreto.
La novità, che certamente confligge con le indicazioni del Cap. 11.1 (che parla di prove di accettazione facoltative), è l’obbligo, in capo al direttore dei lavori, di procedere a prove di accettazione degli elementi per muratura presso un laboratorio ufficiale (11.10.1.1).
Le malte per muratura sono trattate al capitolo 11.10.2 e sono suddivise fra malte a prestazione garantita, evidentemente preconfezionate e prodotte in stabilimenti fissi e soggette alla marcatura Ce secondo la Uni En 998-2, e malte a composizione prescritta. Sono introdotte anche nuove classificazioni, fra loro diverse, per entrambe le tipologie (v. tabelle 11.10.III e 11.10.IV). Il precedente decreto non riportava questa distinzione e paradossalmente parlava anche di malte per usi non strutturali.
Al Capitolo 11.10.3 è disponibile la tabella per la stima della resistenza a compressione della muratura in blocchi pieni e semipieni, che conferma la tabella del d.m. 14 settembre 2005, e la tabella per la determinazione della resistenza a taglio, in assenza di tensioni normali, maggiormente articolata (v. tabelle 11.10.V e 11.10.VII).
Solai in laterizio
Il precedente decreto dedicava il capitolo 5.1.9 alle norme complementari relative ai solai, già con rilevanti semplificazioni rispetto al d.m. 9 gennaio 1996 (ad esempio, e per il carattere prestazionale della norma, non veniva data nessuna indicazione sulle caratteristiche geometriche dei blocchi, sull’altezza minima in funzione della luce del solaio e della soluzione tecnologica, mentre lo spessore minimo veniva fissato in 15 cm). Il nuovo decreto è ancora più stringato e dedica ai solai misti in c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio (punto 4.1.9.1 soltanto sei righe.
In particolare sui solai è auspicabile che la Circolare, che seguirà certamente il decreto, sia più esauriente.

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