Norme tecniche per le costruzioni

Al posto del decreto contenente le nuove norme tecniche, l’articolo 20 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n° 248, stabilisce un regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
Da tale regime transitorio sono escluse le verifiche tecniche e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonchè relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, individuate nel decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003.
L’articolo 20 del D.L. 248/2007 sancirebbe quindi un nuovo periodo transitorio di 18 mesi a partire dal 31.12.2007, in cui è ancora possibile applicare la normativa tecnica di cui alla legge 5 novembre 1971 n° 1086 e 2 febbraio 1974 n° 64, e relative norme di attuazione, in alternativa al D.M. 14 settembre 2005.
La formulazione poco chiara dell’articolo 20 non dovrebbe indurre ad interpretazioni differenti che avrebbero come conseguenza l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 in quanto, se così fosse, non si ravviserebbe la necessità dello stesso articolo 20.
Viceversa, essendo il legislatore consapevole della grande difficoltà di applicazione del decreto del 2005, aveva insediato una specifica Commissione per la riscrittura dell’intero testo del decreto, pervenendo ad un nuovo testo che era stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 27 luglio 2007.
Per un chiarimento della situazione, finalizzato anche alle modifiche da apportare all’articolo 20 in fase di conversione del D.L. 248/2007, l’Ance è intervenuta presso il ministero competente.

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