Aggiornamento normativo regionale 5/2007

Ad ogni aggiornamento normativo saranno segnalati quelli che, tra gli ultimi provvedimenti pubblicati, si ritiene abbiano maggior rilievo.

Basilicata (LR 9 del 26/4/2007 “Disposizioni in materia di energia” – Pubblicata sul B.U.R n. 20 del 27 aprile 2007)
La legge disciplina il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l’avvio di impianti per la produzione di energia nelle more dell’approvazione del nuovo Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) che dovrà definire le relative scelte fondamentali di programmazione.
In particolare l’art. 3 stabilisce che fino all’approvazione del nuovo PIEAR, non è consentita l’autorizzazione degli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni contenute nel precedente Piano Energetico approvato con DCR n. 220 del 26 giugno 2001.

Umbria (RR 2 del 5/4/2007 “Regolamento di attuazione della LR 20/2005 : Norme in materia di prevenzione dall”’inquinamento luminoso e risparmio energetico” – Pubblicato sul B.U.R n. 17 del 18 aprile 2007, suppl.ord. n. 1)
Il regolamento, di attuazione della LR 20/2005, individua i criteri e le modalità per la prevenzione dell’inquinamento luminoso prescrivendo una serie di requisiti tecnici che dovranno avere gli impianti di nuova costruzione e quelli soggetti a sostituzione o manutenzione straordinaria, sia pubblici che privati.
Requisiti specifici sono poi stabiliti dall’art. 8 per particolari impianti di illuminazione. I Comuni devono predisporre il piano per l’illuminazione secondo i criteri contenuti nell’Allegato A del regolamento.

Friuli Venezia Giulia (LR 9 del 23/4/2007 “Norme in materia di risorse forestali” – Pubblicata sul B.U.R n. 18 del 2 maggio 2007)
La legge che si compone di 106 articoli nasce con l’obiettivo di migliorare e valorizzare le aree forestali regionali. Sono attributi alla Regione i compiti di programmazione e pianificazione che essa esercita attraverso la redazione del Piano forestale regionale.

Toscana (LR 14 del 19/3/2007 “Istituzione del piano regionale di azione ambientale” – Pubblicata sul B.U.R n. 6 del 28 marzo 2007)
La legge istituisce il piano regionale di azione ambientale (PRAA) che costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo (di cui all’art. 6 della LR 49/1999), è coordinato con il piano di indirizzo territoriale di cui all’art. 48 della LR 1/2005 e persegue finalità di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.
Si segnala poi che con la DCR n. 32 del 14/3/2007 (pubblicata sul B.U.R n. 19 del 9 maggio 2007) è stato adottato il PRAA 2007-2010. In esso sono state definite le aree di azione prioritaria della regione: cambiamenti climatici; natura biodiversità e difesa del suolo; ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse e gestione dei rifiuti.

Toscana (DGR 227 del 2/4/2007 “Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti energetici abitativi” – Pubblicata sul B.U.R n. 16 del 18 aprile 2007, parte seconda)
Il provvedimento prevede l’erogazione di incentivi per favorire la realizzazione di edifici residenziali, sia pubblici che privati, ad elevata efficienza energetica. Gli incentivi consisteranno nella corresponsione da parte del Comune al costruttore di un contributo sugli extra costi riconosciuto attraverso l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione. Il contributo erogato dai comuni, che sarà poi rimborsato dalla Regione attraverso il pagamento agli enti locali di un analogo aiuto in conto capitale, verrà riconosciuto a fronte della realizzazione di interventi di riqualificazione o nuovi interventi costruttivi con volumetria superiore a 10.000 mc, ma solo se le soluzioni impiantistiche adottate saranno tali da abbattere il fabbisogno termico annuo per metro quadrato di almeno il 50% rispetto ai valori indicati nel D.Lgs. 311/06 (Allegato C, num. 1, tabelle 1.1 e 1.3 zona climatica D).
L’iniziativa denominata “Distretti energetici abitativi” sarà concretamente avviata solo dopo la pubblicazione da parte della Regione di un bando rivolto ai Comuni che consentirà di selezionare gli enti con i quali verrà in un secondo momento stipulato un accordo volontario territoriale che indicherà gli extra cosi necessari per il raggiungimento delle prestazioni energetiche migliorative.
Per il raggiungimento di tali scopi la Regione ha stanziato per il 2007 4.2 milioni di euro che serviranno per realizzare una prima parte di iniziative pilota.

Piemonte (LR 13 del 28/5/2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico in edilizia” – Pubblicata sul BUR n. 22 del 31/5/2007)
La legge è uno dei primi provvedimenti in materia di rendimento energetico in edilizia che recepisce la normativa europea (in particolare la direttiva 2002/91/CE) e la legislazione nazionale vigente (D.Lgs. 192/05) che ha appunto demandato alle regioni significativi adempimenti.
Il testo punta ad aggiornare e semplificare la normativa relativa ad un settore caratterizzato da elevati livelli di consumo (circa il 30% del totale della Regione Piemonte) e a promuovere il miglioramento e la razionalizzazione dei consumi finali degli edifici. Per diversi aspetti si discosta dal D.lgs. 192/05, allineandosi o meglio adeguando alla realtà piemontese il contenuto minimale sancito dalla direttiva comunitaria.
In particolare la legge prevede:
– la certificazione energetica degli edifici che, analogamente a quanto accade per gli elettrodomestici, consentirà ai cittadini interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile di conoscere le caratteristiche energetiche dello stesso in termini di consumi e di comfort e a fornire raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
– il miglioramento delle caratteristiche energetiche degli edifici nuovi e oggetto di ristrutturazione che, a fronte di una spesa aggiuntiva minima (al di sotto dell’1% dei costi complessivi) potrà determinare risparmi di energia superiori al 50% dei consumi attuali;
– un sistema di autocertificazione per tutti gli impianti termici, attraverso l’apposizione di un bollino verde da parte del manutentore, che permetta di semplificare e diminuire gli oneri economici e gli adempimenti previsti per gli utenti;
– nuove modalità di ispezione dirette ad individuare gli impianti termici sprovvisti di bollino verde e di manutenzione.
Sulle modalità di attuazione della legge, soprattutto in relazione all’informazione per i cittadini, la Giunta provvederà a mettere a punto tutti gli accorgimenti necessari.

Friuli Venezia Giulia (LR 14 del 14/6/2007 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione degli artt. 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna. Legge comunitaria 2006” – Pubblicata sul BUR n. 25 del 20/6/2007)
Con questa legge il Friuli da attuazione nel territorio regionale ad alcune disposizioni delle Direttive europee in materia di aree naturali protette, recepite a livello nazionale con il DPR 357/1997 e con la Legge 157/1992.
In particolare, vengono fissate le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), fra le quali si segnalano i seguenti divieti:
– realizzazione di nuovi impianti eolici nel raggio di 2.000 mt dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione
– apertura di nuove cave o ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste nei piani generali e di settore vigenti alla data di approvazione della legge, a condizione che sia conseguita la valutazione positiva di incidenza dei piani stessi
– apertura di nuove discariche e di impianti di trattamento di fanghi e rifiuti ovvero ampliamento di quelli esistenti.

Valle d’Aosta (LR 8 del 21/5/2007 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle Direttive 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna. Legge comunitaria 2007” – Pubblicata sul BUR n. 24 del 12/6/2007)
Anche la Valle d’Aosta, nel rispetto dei principi del DPR 357/1997, da attuazione alle Direttive sulle aree naturali protette di interesse comunitario, cd. Rete natura 2000 e sulla tutela della fauna selvatica.
La Regione provvede a individuare:
– i siti da proporre alla Commissione europea per la costituzione della Rete natura 2000 (pSIC, denominati SIC una volta inseriti nella lista della Commissione e ZSC una volta terminata la procedura di individuazione dal parte del Ministero dell’ambiente)
– le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409/CEE
– i siti di interesse naturalistico regionale (SIR)
e fissa le relative misure di tutela e di conservazione, cui si affiancano, ove occorra, appositi piani di gestione.
I piani territoriali, urbanistici e di settore nei cui ambiti sono ricompresi i siti della Rete natura 2000, nonchè gli interventi e i progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale che ricadono in questi ultimi sono soggetti a valutazione d’incidenza (VI). Se il progetto è sottoposto anche a VIA, la VI si effettua all’interno di quest’ultima.

Valle d’Aosta (LR 4 del 29/03/2007 “Legge di manutenzione per l’anno 2007 del sistema normativo regionale” – Pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 24 aprile 2007).
La legge, nell’ambito del riordino e dell’aggiornamento di alcune leggi regionali, contiene importanti modifiche anche della LR 11/1998 “Normativa urbanistica e di Pianificazione della Valle d’Aosta”(art. 22).
In particolare, viene ridisciplinato il procedimento per il raggiungimento dell’intesa tra Comune e Regione ai fini della realizzazione di opere pubbliche regionali ovvero volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale, che siano difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 29 LR 11/1998).
Il nuovo procedimento prevede che la proposta di intesa debba essere approvata dalla Giunta regionale completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche dell’opera, nonchè i contenuti delle varianti da apportare agli strumenti urbanistici. Il Comune avrà a disposizione 90 gg. dal ricevimento della proposta di intesa per presentare osservazioni o pronunciarsi sulla stessa.
In caso di inerzia o ritardo del Comune, non sarà più necessario nominare un commissario ad acta, come avveniva prima, perchè la Giunta regionale ora può decidere in via definitiva, con propria deliberazione. Il progetto definitivo dell’opera viene poi approvato con decreto del Presidente della Regione, che sostituisce a tutti gli effetti i titoli abilitativi ed equivale a variante del PRGC, nonchè a dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, viene delineata una procedura semplificata per l’approvazione delle varianti in corso d’opera che se non comportano ulteriori variazioni allo strumento urbanistico sono adottate direttamente con decreto del Presidente della Regione, sentito il Comune.

Marche (LR 6 del 12/6/2007 “Modifiche ed integrazioni alle LLRR 7/2004, 34/1992, 28/1999, 16/2005 e 10/1999 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000” Pubblicata sul BUR n. 55 del 21/6/2007)
La Legge contiene una serie variegata di disposizioni in tema di:
– Valutazione di impatto ambientale
– autorizzazioni paesaggistiche
– aree produttive ecologicamente attrezzate
– Valutazione ambientale strategica
– siti naturali di interesse comunitario, cd. Rete natura 2000.
In particolare, in tema di VAS, la legge si limita a definire l’ambito di applicazione e le autorità competenti allo svolgimento della valutazione a livello regionale, rinviando la disciplina di dettaglio a future linee guida da emanarsi da parte della Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Puglia (LR 17 del 14/6/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” Pubblicata sul BUR n. 87 del 18/6/2007, suppl. 1)
Anche la Puglia ha varato una legge contenente disposizioni su tematiche diverse ma tutte connesse con l’ambiente e cioè:
– Valutazione di impatto ambientale
– siti naturali di interesse comunitario, cd. Rete natura 2000
– aree protette regionali
– emissioni in atmosfera
– tecnici competenti in acustica ambientale
– rifiuti e bonifiche
– IPPC
– immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

Liguria (LR 22 del 29/05/2007 “Norme in materia di energia” – Pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 6 giugno 2007)
La legge interviene in materia di rendimento energetico, recependo le indicazioni contenute nel D.Lgs. 192/2005. In particolare, l’art. 26 prevede che la progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo energetico, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.
Viene inoltre introdotto l’obbligo della certificazione energetica a cura del costruttore in caso di nuove costruzioni, ovvero di ristrutturazione edilizia integrale di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 mq (art. 28). Per gli altri immobili, l’obbligo della certificazione energetica sussiste solo all’atto della compravendita ovvero della locazione, con tempi diversi a seconda delle dimensioni dell’edificio stesso (art. 28, comma 2).
Con successivo regolamento della Giunta regionale da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti:
– i requisiti minimi di rendimento energetico,
– i criteri per il contenimento dei consumi di energia,
– la procedura per la richiesta ed il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Spetta, inoltre, alla Regione l’istituzione dell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale (art. 30).

Lombardia (DGR 3/04/2007, n. 8/4502 “Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali – Primo provvedimento di attuazione della LR 1/2007, art. 5” – Pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 23 aprile 2007)
L’art. 5 della LR 1/2007 per la competitività del territorio regionale lombardo, in un’ottica di semplificazione amministrativa, ha previsto la sostituzione dei procedimenti relativi allo svolgimento di attività economiche, fra cui l’agibilità degli edifici funzionali a tali attività, con una autocertificazione del proprietario dell’immobile o dell’avente titolo o del titolare dell’impresa che attesti la conformità alla normativa vigente in materia.
Con la presente Delibera, la prima in attuazione dell’art. 5, la Regione rende operativa questa semplificazione amministrativa in relazione all’agibilità degli edifici dove si svolgono attività imprenditoriali. In particolare si specifica che la procedura di cui all’art. 24 e 25 del DPR 380/2001 (TU edilizia) e all’art. 28 della LR 12/2005 (Norme sul governo del territorio) è sostituita da una autocertificazione resa a firma congiunta dal proprietario dell’immobile o dal legale rappresentante dell’impresa e dal Direttore dei lavori, che unitamente alla ricevuta di deposito presso il comune, costituisce titolo per l’immediata agibilità dell’immobile.

Lombardia (LR 10 del 8/06/2007 “Disciplina regionale dell’agriturismo” – Pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 12 giugno 2007, suppl. ord. n. 1)
La legge disciplina in maniera organica l’attività dell’agriturismo allo scopo di promuovere nuove forme di turismo nel territorio regionale.
In particolare, per realizzare tali attività possono essere utilizzati tutti gli immobili rurali già esistenti che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica. La ristrutturazione di questi immobili può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento, nonchè mediante gli ampliamenti necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.
Peraltro, si segnala che gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica non perdono la loro destinazione di uso agricolo e che il rilascio del titolo abilitativo per la loro sistemazione non è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d’uso (art. 6).
Viene inoltre previsto che nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici a zona agricola possono essere predisposti spazi per la sosta di mezzi di campeggio, nonchè impianti tecnologici ed igienici, in considerazione delle potenzialità dell’azienda stessa.
In ogni caso, tutte le strutture ed i locali adibiti ad attività agrituristiche devono possedere i requisiti di abitabilità ed agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti edilizi, i quali però devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli immobili, soprattutto con riferimento a:
– volumi dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti;
– altezze;
– limitate dimensioni dell’attività esercitata.

Campania (DGR 11/05/2007, n. 834 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli articoli 6 e 30 della LR 16/2004 “Norme sul governo del territorio” – Pubblicata sul B.U.R. n. 33 del 18 giugno 2007)
Il provvedimento, in attuazione della LR 16/2004, riguarda la redazione e la valutazione dei piani territoriali ed urbanistici. Vengono pertanto elencati, per ciascuna tipologia di piano (Piani Territoriali di coordinamento provinciale, piani urbanistici comunali, piani attuativi nonchè programmi integrati di intervento di cui alla Legge 179/1992) gli indicatori di efficacia e gli elaborati che dovranno accompagnarli.

Friuli Venezia Giulia (LR 16 del 18/06/2007 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico” – Pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 27 giugno 2007).
Tutela della qualità dell’aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio: questi gli obiettivi principali della legge, che introduce, tra l’altro, anche il Piano comunale della classificazione acustica (PCCA), che deve essere approvato dal Comune, previo parere dell’ARPA (art. 23). La legge prevede, inoltre, che qualora il PCCA comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune deve apportare le necessarie varianti al POC (art. 24).
I progetti di nuovi edifici, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del DPCM 5/12/1997 e sottoscritto da un tecnico competente in acustica-ambientale. Tale progetto definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite di cui al DPCM 5/12/1997 e costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire (art. 29).

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