Slittano i tempi del condono edilizio
Fra le disposizioni contenute nel Decreto Legge, oltre ad una serie di proroghe di termini legislativi in scadenza, vi è l’art. 11 che fissa al 30 aprile 2006 un nuovo termine per presentare la documentazione integrativa necessaria ai fini della definizione delle pratiche di condono edilizio; il termine per integrare la domanda di sanatoria era scaduto il 31 ottobre 2005.
Si tratta in particolare della documentazione di cui all’Allegato 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 269/2003, convertito dalla Legge 326/2003 vale a dire:
– denuncia in catasto dell’immobile oggetto della sanatoria e documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
– denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili;
– denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, ove dovute.
Si ricorda che, ai sensi del comma 37 dell’art. 32, D.L. 269/2003, la mancata integrazione della domanda di condono con questi documenti non permette l’eventuale conseguimento per silenzio-assenso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria decorsi ventiquattro mesi dal termine per la presentazione della documentazione integrativa senza che il comune abbia adottato un provvedimento negativo.
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