Rivelatori di fumo marcati CE: da fine giugno scatta l’obbligo

Sono due le tipologie di rivelatori di fumo interessate dall’entrata in vigore del regime di marcatura CE obbligatoria a fine mese. La prima tipologia riguarda i dispositivi sonori di allarme incendio (UNI EN 54-3), mentre la seconda riguarda i rivelatori di calore puntiformi (UNI EN 54 parti 5 e 7).

Per quanto riguarda la prima tipologia, la norma UNI EN 54-3 ricorda che lo scopo di un dispositivo sonoro di allarme incendio è quello di avvertire le persone che si trovano all’interno o nelle vicinanze di un edificio dell’evenienza di una situazione di emergenza di incendio, al fine di consentire a tali persone di adottare le misure appropriate.
La norma riconosce che l’esatta natura del requisito sonoro, cioè la sua gamma di frequenza, il suo modello temporale e il livello di uscita, varia a seconda della natura dell’installazione, del tipo di rischio presente, delle misure appropriate da adottare, del tipo di segnali utilizzati per altri allarmi di emergenza diversa dall’incendio e delle differenze di usi e prassi nazionali. Pertanto, la norma risultante, invece di imporre requisiti comuni, specifica un metodo comune per la prova della prestazione operativa dei dispositivi sonori rispetto alle specifiche dichiarate dal fabbricante.
Specifica dunque i requisiti e i criteri di prestazione per i dispositivi sonori di allarme incendio in un’installazione fissa destinati ad emettere un avvertimento acustico di incendio tra un sistema di rivelazione e di allarme di incendio e gli occupanti di un edificio, oltre che ai requisiti comuni per la costruzione e la robustezza dei dispositivi sonori, e per le loro prestazioni in condizioni di interferenza climatica, meccanica ed elettrica che possono verificarsi nell’ambiente di servizio. Essa è applicabile solo ai dispositivi la cui capacità di funzionamento deriva da mezzi di collegamento elettrico fisico a una sorgente esterna come un sistema di allarme di incendio, mentre non è applicabile nè ai dispositivi di diffusione sonora destinati principalmente ad emettere messaggi vocali di emergenza, nè ai dispositivi sonori di controllo, per esempio all’interno della centrale di controllo e di segnalazione.

Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di prodotti, ovvero i rivelatori di calore puntiformi, le norme di riferimento sono due.
La prima, UNI EN 54-5, specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l’utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d’incendio installati in edifici, con l’avvertenza che per altri tipi di rivelatori di calore, o per rivelatori destinati all’utilizzo in altri ambienti, la norma sia utilizzata solo come guida. I rivelatori di calore con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici non sono coperti dalla presente norma.
La seconda norma, UNI EN 54-7, riguarda, invece i rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione.

In quanto norme armonizzate, ovvero norme emanate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su specifico mandato della Commissione Europea e citate in Gazzetta europea, tutte contengono l’appendice ZA contenente l’indicazione delle caratteristiche di prodotto rilevanti ai fini della marcatura CE e i criteri da seguire per il controllo della conformit` dei prodotti alla norma di riferimento.

Per informazioni:
UNI,
Alberto Galeotto, Comparto Costruzioni
e-mail: [email protected]

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