Resistenza al fuoco ed omologazione di parte ed altri elementi di chiusura: norme tecniche e procedurali

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio il Decreto 21 Giugno 2004 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”. Il provvedimento si compone di dieci articoli e tre allegati.
Il primo articolo è dedicato alla classificazione che deve essere effettuata secondo quanto specificato nella norma UNI EN 1634-1 e nelle norme UNI EN 1363-1 e UNI EN 1363-2.
Segue l’articolo delle Definizioni in cui sono spiegati i singoli termini tecnici: Omologazione, Prototipo, Porta Omologata, Produttore, Laboratorio, Certificato di prova, Rapporto di prova, Dichiarazione di conformita, Marchio di conformità, Libretto di installazione, uso e manutenzione.

All’utilizzazione di porte e altri tipi di chiusura è dedicato l’articolo tre che stabilisce quale documentazione predisporre per la immissione in commercio di porte resistenti al fuoco: copia dell’atto di omologazione della porta; dichiarazione di conformita’ alla porta omologata; libretto di installazione, uso e manutenzione.

Gli articoli quattro, cinque e sei si riferiscono rispettivamente alle Procedure per il rilascio dei certificati di prova, Procedure per il rilascio dell’atto di omologazione e Omologazione di porte certificate in ambito comunitario.

Di particolare importanza l’articolo sette che comprende gli “Obblighi e responsabilità per il produttore” che deve:
– emettere, per ogni porta resistente al fuoco, la dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, lettera h)
– rilasciare, per ogni porta resistente al fuoco, copia dell’atto di omologazione cui fa riferimento la dichiarazione di cui al comma precedente
– fornire, a corredo di ogni esemplare, il libretto d’uso e manutenzione di cui all’art. 2, lettera j)
– applicare, sulla porta resistente al fuoco, il marchio di conformita di cui all’art. 2, lettera i)
– consentire l’accesso ai locali di deposito, fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformita’ dei prodotti stessi e consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo di cui al successivo art. 8.

L’articolo 8 riguarda i controlli. Il Ministero dell’interno ha facoltà di effettuare controlli e verifiche, sulle porte resistenti al fuoco omologate. Gli ultimi due articoli definiscono la “Validita’, rinnovo, decadenza e annullamento dell’omologazione” e le Norme transitorie. Seguono i tre allegati con maggiori specifiche tecniche.

Per informazioni:
www.gazzettaufficiale.it

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