Disegno di legge Regione Lazio: obbligatori i pannelli solari

Il presidente della commissione Ambiente presenta una pdl per favorire la produzione di acqua calda e ridurre gli sprechi idrici. “Per fermare i black – out dobbiamo cominciare a fare un uso maggiore delle energie rinnovabili e diminuire gli spechi energetici nella realizzazione di nuovi edifici”. E’ quanto dichiara il capogruppo regionale di Alleanza nazionale, Luigi Celori, presidente della commissione ambiente della Regione Lazio, che ha presentato un disegno di legge che prevede l’obbligo dell’installazione di pannelli solari in tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione al di fuori dei centri storici.
“La Regione Lazio – sottolinea l’esponente di An – è la prima che ha il coraggio di affrontare seriamente e pragmaticamente il problema energetico e rendere obbligatoria, con questa proposta, l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda. Questa legge matura proprio a seguito delle esperienze condotte ormai da diversi anni dall’assessorato all’Urbanistica e Casa, che nell’erogazione di finanziamenti per l’edilizia agevolata e sovvenzionata, già obbliga i costruttori all’utilizzo dei pannelli solari. Considerando che questo tipo di edilizia ha bassi costi controllati stabiliti dall’Ente, ritengo sia giunto il momento di estendere tali obblighi ad ogni tipo di costruzione”.
“In linea con le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e in recepimento delle direttive europee – precisa Celori – l’obiettivo che questa legge si propone di raggiungere è la realizzazione di edifici che ‘consumino poco’ e che non inquinino. Questo obbligo ha anche una funzione sociale. Molti costruttori non inseriscono elementi di risparmio energetico per pigrizia, ma noi sappiamo quanto i consumi e quindi le bollette energetiche impegnino le risorse finanziarie delle famiglie. Avere una casa che consuma fra il 30 e il 70 per cento in meno significa lasciare più soldi in tasca alle persone”.
“Altri aspetti della legge, poi – aggiunge Celori – riguardano fattori per aumentare il risparmio energetico. In rispetto dell’Anno internazionale dell’acqua dolce, questo disegno di legge prevede infatti il riutilizzo di acque piovane o grigie specificamente per le cassette di scarico dei water, i miscelatori aria/acqua e una diminuzione delle impermeabilizzazioni delle superfici esterne”.
“In definitiva – conclude Celori – si tratta di promuovere una legge mirata ad interventi anche ‘educativi’ facilmente implementabili negli edifici che vanno nella direzione delle iniziative sperimentali del bando di Kyoto e di quelle per gli edifici a emissioni zero, per un miglioramento complessivo della qualità della vita ed una oculata gestione delle risorse disponibili. Il Lazio si conferma così la Regione più ambientalista d’Italia, e per questo motivo assumerò una serie di iniziative per illustrare nel dettaglio i contenuti di questa legge”.

IL DISEGNO DI LEGGE
Oggetto: Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento degli sprechi idrici.

Articolo 1(Finalità).
1. La Regione, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita mediante un uso razionale delle risorse energetiche ed idriche, promuove, in conformità agli obiettivi della politica energetica comunitaria, interventi volti a migliorare il rendimento energetico negli edifici attraverso l’impiego di fonti di energia alternativa e la diminuzione degli sprechi idrici.

Articolo 2 (Oggetto e destinatari)
1.Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, seguendo l’esempio della sperimentazione già avviata nel Lazio nel caso di edilizia pubblica agevolata e sovvenzionata, la Regione stabilisce che tutte le nuove costruzioni o gli edifici soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria siano provvisti:
a) a) Di sistemi di produzione di acqua calda sanitaria attraverso l’installazione e l’uso di pannelli solari termici;
b) b) Di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie per un loro riutilizzo negli scarichi dei water. Le acque meteoriche potranno essere utilizzate anche per l’irrigazione dei giardini e del verde condominiale;
c) c) Di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
d) d) Di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua.
2. Nelle sistemazioni esterne agli interventi si dovrà realizzare una impermeabilizzazione complessiva inferiore al 50% della superficie del lotto. Per ottenere ciò si può anche utilizzare pavimentazioni esterne di tipo drenante.
3. Nel calcolo della volumetria delle costruzioni non saranno conteggiati gli spessori murari delle pareti, esterne ed interne e dei solai, superiori a trenta centimetri per incentivare l’uso di maggiori isolamenti termici o l’utilizzo di murature ad alta inerzia termica. Non saranno altresì calcolati i volumi di eventuali serre addossate ai lati maggiormente assolati degli edifici, qualora si dimostri il loro apporto energetico in una opportuna relazione di calcolo termico.
4.Gli interventi di cui al comma 1., devono riguardare esclusivamente edifici situati al di fuori dei centri storici, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione.

Articolo 3 (Procedura)
1.Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare:
a) a) modalità attuative e procedurali per l’ammissione e l’erogazione dei contributi per le fasce deboli della società, nonché l’ammontare massimo degli stessi, per la installazione dei pannelli solari;
b) b) direttive agli enti locali in ordine ai nulla osta ed alle autorizzazioni necessari per gli interventi di cui alla presente legge.

Articolo 4 (Norma finanziaria)
1.Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003, è istituito apposito capitolo per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base ……, denominato “Contributi per l’impiego di fonti di energia rinnovabile e per la riduzione degli sprechi idrici” con lo stanziamento di due milioni di euro.
2.Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede, in termini di competenza, mediante l’utilizzazione………

RELAZIONE
La presente proposta si prefigge di aumentare il rendimento energetico degli edifici in rapporto alle condizioni climatiche esterne, nonché di diminuire gli sprechi idrici attraverso un uso più razionale dell’acqua e il riutilizzo della stessa.
In linea con le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e in vista del recepimento delle Direttive Europee, in particolare della Direttiva CEE 2002/91 del 16 dicembre 2002, le norme di cui alla presente proposta mirano a realizzare interventi costruttivi che abbassino il livello di inquinamento e consentano un risparmio idrico notevole proprio in occasione dell’Anno Internazionale dell’acqua dolce.
Questa legge è maturata a seguito delle esperienze condotte ormai da diversi anni dall’Assessorato Urbanistica e Casa. Nell’erogazione dei contributi regionali nel caso di edilizia agevolata e sovvenzionata la Regione già obbliga i costruttori all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ad altri accorgimenti tecnici. Considerando che questo tipo di edilizia ha costi controllati e che queste tecnologie non incidono sul costo finale a metro quadro stabilito dall’Ente si ritiene sia giunto il momento di estendere tali obblighi ad ogni tipo di costruzione.
Si propone, quindi, di addivenire alla produzione di acqua calda attraverso l’uso di pannelli solari, favorendo e incentivando il risparmio energetico, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia ed abbassando le emissioni inquinanti per le nuove costruzioni e quelle soggette ad interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione; si dettano norme per il riutilizzo e l’uso di acque piovane o grigie specificamente per le cassette di scarico dei water; si specificano gli interventi costruttivi per le miscelazioni aria/acqua e le impermeabilizzazioni delle superfici esterne ai lotti edificabili.

Destinatari di tali norme sono gli edifici di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione al di fuori dei centri storici.
E’ ovvio che dette norme enunciate come principio di carattere generale necessitano di una regolamentazione dettagliata attraverso la definizione di criteri, da parte della Giunta, per la puntuale applicazione della presente legge (definizioni, modalità, direttive) da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Si tratta, in conclusione di promuovere una legge mirata ad interventi “educativi” facilmente implementabili negli edifici che vanno nella direzione delle iniziative sperimentali del bando di Kyoto per gli edifici a zero emissioni, nell’ottica di un miglioramento complessivo della qualità della vita e di una oculata gestione delle energie disponibili.

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