Il controllo di produzione in fabbrica per i prodotti da costruzione

Per la direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD), il controllo di produzione in fabbrica è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter marcare CE i prodotti. È inteso come il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto, nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.
La CPD prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la valutazione di conformità. La conformità di un sistema di qualità aziendale alle norme della serie EN ISO 9000 non è un requisito obbligatorio nell’ambito della CPD e non è pertanto incluso come tale nelle norme armonizzate. Tuttavia, ai fabbricanti che adottano un controllo di produzione in fabbrica conforme alla EN ISO 9001, e che soddisfano i requisiti della norma armonizzata, viene di fatto riconosciuto il soddisfacimento dei requisiti di controllo di produzione in fabbrica ai sensi della CPD.
Storicamente, le norme sui prodotti da costruzione emesse dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) non contengono disposizioni relative alla valutazione della conformità e, in generale, al controllo di produzione in fabbrica. Tuttavia, lo status di norme armonizzate quale strumento legale di attuazione della direttiva 89/106 ha comportato la necessità di iniziare ad includere delle norme requisiti di questo tipo. Che significa non solo requisiti strettamente connessi alle azioni intraprese dal fabbricante per il proprio controllo di produzione, ma anche, laddove sia previsto l’intervento di un ente di terza parte, i compiti dell’organismo notificato.
È bene ricordare che l’Allegato III della CPD definisce i metodi di controllo della conformità di un prodotto alla norma armonizzata di riferimento secondo i seguenti criteri:
– Sistema 1/1+: Certificazione di conformità rilasciata da un organismo notificato che esegue sia una valutazione della conformità del prodotto sia un sorveglianza continua del controllo della produzione in fabbrica (per il sistema 1+ anche con prelievi periodici di campioni dalla fabbrica stessa o dal mercato);
– Sistema 2/2+: Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo effettuate sotto la propria responsabilità, e dell’intervento di un organismo notificato che effettua una ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione (per il sistema 2+ sorveglianza continua del controllo di produzione in fabbrica);
– Sistema 3: Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo effettuate da un laboratorio notificato e da un controllo di produzione in fabbrica effettuato sotto la propria responsabilità;
– Sistema 4: Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali di tipo e da un controllo di produzione in fabbrica effettuati sotto la propria responsabilità.
Al fine di evitare che siano stabiliti criteri di valutazione della conformità non omogenei, che possono condurre ad un’interpretazione soggettiva dei contenuti della norma armonizzata da parte degli organismi notificati e, conseguentemente, ad una distorsione del mercato sia per quanto concerne i comportamenti sia dei produttori sia degli organismi di certificazione, il gruppo europeo di coordinamento degli organismi notificati per la CPD sta mettendo a punto un documento guida avente l’obiettivo di fornire delle raccomandazioni di carattere generale su come trattare gli aspetti legati alla valutazione della conformità e al controllo di produzione in fabbrica, partendo dalla selezione dei punti della EN ISO 9001 applicabili ai sensi della direttiva 89/106, con particolare riferimento a modalità e frequenza delle verifiche ispettive. A tale proposito è stata prodotta un elenco di voci della EN ISO 9001 ritenute pertinenti per la CPD, il quale, una volta approvato dal Comitato Permanente per le Costruzioni della Commissione Europea, potrà essere pubblicato come Rapporto CEN e preso come riferimento nelle norme armonizzate nelle parti relative alla valutazione di conformità. Il documento allo studio prevede altresì una check-list contenente una serie di domande di carattere generale (sul processo di produzione) e particolare (sul prodotto) che il fabbricante di deve porre per poter impostare un efficace sistema di controllo di produzione in fabbrica e che l’organismo di terza parte notificato deve considerare per effettuare delle altrettanto efficaci visite.

Per informazioni:
UNI, Alberto Galeotto
Comparto Costruzioni
tel. 02 70024.403, fax 02 70106106
e-mail: [email protected]

Pubblicato su Edilizia e Territorio n. 45/2002 (18-23 novembre 2002)

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