Detassazione a rischio

I tempi burocratici e tecnici frenano lo sconto per i nuovi investimenti. La brevità del periodo concesso dalla Legge Tremonti per gli investimenti potrebbe non consentire lo sfruttamento delle agevolazioni in molte attività edili. Il riferimento è a tutte quelle iniziative che per la loro naturale complessità, essendo decollate solo da qualche mese o che debbono ancora essere avviate, non produrranno “beni completamente finiti” entro il 31 dicembre 2002. Le esigenze di proroga in questo ambito, dunque, appaiono ampiamente giustificate. Prendiamo, ad esempio, il caso dell’acquisto immobiliare agevolabile. Per regola generale la Tremonti riguarda l’acquisto di “beni nuovi”. Non importa se a venderli sia il costruttore o chi abbia acquistato dal costruttore, l’importante è che nessuno ne abbia fatto utilizzo: Sempre per regola generale, poi, trattandosi di immobili, l’investimento si intende “effettuato” con la stipula del rogito di compravendita. Si pone, quindi, la necessità di stabilire quando un immobile acquistato entro il 31 dicembre 2002, ma ancora in corso di costruzione a quella data, sia da considerarsi in termine di “immobile nuovo”. A questo proposito, molto probabilmente, si dovrà intendere imprescindibile il disposto dell’art. 2645-bis del Codice Civile che specifica quel concetto di “venuta a esistenza” di un bene che nel Codice Civile si trova enunciato in termini generali sia nell’art. 1472 sia nello stesso art. 2645-bis: Il comma % afferma che “si intende esistente l’edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura”: In questo caso si potrà procedere alla detassazione, anche senza l’accatastamento del manufatto stesso.

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