Lotta alla lottizzazione abusiva

Non basta l’autorizzazione per evitare il reato di lottizzazione abusiva. Con la sentenza 5115/2002 le sezioni unite della cassazione penale hanno raggiunto un punto fermo sulla questione stabilendo che è configurabile il reato di lottizzazione abusiva anche in presenza di un provvedimento d’autorizzazione rilasciato in violazione delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici o comunque stabilite da leggi statali o regionali. E’ stata, dunque, accolta la tesi secondo la quale il reato di lottizzazione abusiva è a “consumazione alternativa”, ovvero sussiste sia quando l’autorizzazione del Comune è assente sia quando il via libera dell’amministrazione è in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, anche in presenza di un piano di lottizzazione approvato. Ha vinto la linea dura stabilendo che “i titolari di concessione edilizia, i committenti e i costruttori hanno l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione e/o delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione”.

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