Porte esterne lungo le vie di fuga: Marcatura in SAC 1

Ma porte e finestre sono tutte uguali? Chiaramente NO: è il caso delle porte lungo le vie di fuga, per le quali le attenzioni e la criticità sono sicuramente maggiori e di conseguenza il SAC (Sistema di attestazione della conformità) diventa molto più basso passando da 3 ad 1.
I prodotti più critici hanno SAC basso, il prodotto meno critico ricade invece in SAC 4. Questo implica che per un prodotto in SAC 1 i paletti saranno più stretti e maggiori i controlli e gli oneri a carico del produttore.
Una porta esterna pedonale diventa porta lungo le vie di fuga quando viene identificata come tale in un piano di evacuazione: quando l’attività è soggetta al controllo dei vigili del fuoco per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi è chiaro che il requisito di marcatura CE in SAC 1 diventa fondamentale, ma lo stesso
requisito può essere semplicemente richiesto dal committente come requisito contrattuale, anche in attività non
soggette al controllo dei vigili del fuoco ma dotate di un proprio piano di evacuazione ai sensi della sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/08).
In conclusione, ancora una volta la marcatura CE non aggiunge contenuti o metodiche particolari al prodotto, ma, richiedendo semplicemente certificazioni, porta alla luce alcuni aspetti critici e dunque ci mette di fronte ad un aspetto fondamentale: la maggior parte delle porte montate in edifici oggi non sono “a norma”. Per questo è importante verificare al momento della fornitura che i prodotti acquistati possiedano le caratteristiche richieste per legge.
 
Accessori per serramenti: obbligatoria la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE
Il DM 3 novembre 2004 (disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio) prevede un periodo transitorio di 6 anni per la sostituzione dei maniglioni antipanico con quelli marcati CE.
Tale periodo è scaduto il 16 febbraio 2011.
Il DM 3 novembre 2004, Art.5 indica che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività citate all'art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio), sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato secondo quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.
Salvatore Caronia
email: [email protected]
 

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