Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione, cosa cambia?

Nel 2011 con CPR 305/2011/UE si è giunti all’abrogazione della Direttiva Prodotti da Costruzione, in atto da vent’anni.
Il nuovo Regolamento Europeo ha apportato alcune significative modifiche e recepisce numerose prassi applicative all’attuale corpus di regole per marcare CE i prodotti da costruzione.
Ma all’atto pratico cosa cambia nel significato di Marcatura CE?
La prima novità è che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento tale significato passa da Attestazione della Conformità (89/106/CEE) Inteso nel senso espresso dal Reg. (UE) 765/2008 Art.1 comma 2 (Salute, sicurezza e protezione per persone, animali e ambiente) a Dichiarazione di Prestazione e Costanza della Prestazione.
Chiarendo in questo modo che la marcatura CE di un prodotto da costruzione non costituisce una marcatura che assicura la sicurezza del prodotto in senso stretto,
ma ne comunica le prestazioni al fine di poterlo impiegare in sicurezza in un’opera sicura.
Il documento principale, attorno al quale ruota tutto il processo di Marcatura CE dei prodotti da costruzione in base alle disposizioni del Reg. (UE) 305/2011 è la
Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.). Questo documento che deve essere messo a disposizione del cliente nelle modalità stabilite dal Regolamento stesso e deve
contenere le seguenti informazioni:

  • Il numero identificativo della D.o.P.
  • Il codice identificativo unico del prodotto-tipo
  • L’identificazione del prodotto da costruzione effettivamente immesso sul mercato (es. numero della serie, del lotto o della commessa)
  • Il nome e Indirizzo del Fabbricante
  • Il sistema o i sistemi di valutazione della costanza della prestazione
  • La norma armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento
  • L’identificazione dell’Organismo di Certificazione (se appropriato)
  • La descrizione dell’attività svolta dall’Organismo di certificazione
  • La documentazione rilasciata dall’Organismo di certificazione
  • Il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata)
  • L’uso o gli usi previsti
  • La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto è immesso sul mercato
  • L’elenco delle caratteristiche essenziali
  • La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali.
  • Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, bisogna indicare le lettere «NPD»
  • La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.
  • L’identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione.

In questo modo dopo il 30/06/2013, al fine di vendere un prodotto da costruzione nell’Unione europea (UE), il produttore ha l’obbligo di emettere una dichiarazione di prestazione (DoP) e di apporre la marcatura CE se:
– il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata e il periodo di coesistenza è terminato;
– una valutazione tecnica europea è stata rilasciata per il prodotto.
Mentre il fabbricante può continuare a vendere il prodotto dopo l’1/07/2013 a condizione che:
– abbia elaborato una dichiarazione di prestazione (DoP) in linea con l’allegato III del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) e ne fornisca una copia al cliente; i fabbricanti possono redigere la Dichiarazione di Prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità, che è stata rilasciata prima del 01/07/2013 conformemente alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD);
− abbia apposto la marcatura CE, seguita dalle informazioni richieste di cui all’articolo 9 del CPR.

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”Il nuovo regolamento (UE) 305/2011 su Prodotti da Costruzione. (cod 6D)”
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Segreteria Formazione
Maria Piccolo – tel. 0541 322 328
[email protected]www.giordano.it

 

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