Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio

Dopo un preventivo fondamentale studio delle Norme stesse condotto da apposita Commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo Ministero ha predisposto un proprio schema che si allega alla presente.
Le Norme tengono conto di esperienze sia estere che nazionali in materia nonché della pratica di servizio che il Corpo Nazionale vigili del Fuoco ha nel campo di sua specifica competenza.
Esse sono basate sul criterio fondamentale che la struttura debba resistere, senza rovinare, all'incendio delle sostanze combustibili in essa contenute.
Pertanto il grado di protezione delle strutture di acciaio varia secondo la qualità e la quantità dei materiali combustibili presenti nei singoli locali, nonché in base alla destinazione dei locali stessi, alla posizione ed al numero delle uscite, al pericolo della propagazione del fuoco ad altri fabbricati e finalmente alla rapidità ed importanza presuntiva del soccorso.
Poiché gli elementi di valutazione della natura e dell'entità del rischio, nonché della rapidità ed importanza dei mezzi di soccorso, devono essere determinati in sede di progetto, le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti la licenza di costruzione debbono avere carattere vincolante per l'uso cui l'edificio sarà destinato.
Le Norme di cui al testo allegato dovranno essere applicate per la formulazione del parere che, ,ai fini della sicurezza, i Comandi dei Vigili del Fuoco esprimeranno in sede di approvazione dei progetti degli edifici civili.
 
PREMESSE
Le presenti Norme hanno lo scopo di fornire ai progettisti ed ai costruttori di fabbricati civili con struttura di acciaio i criteri per il proporzionamento della protezione contro il fuoco da disporre a difesa delle strutture metalliche, in modo che l'incendio delle materie combustibili nel fabbricato si esaurisca prima che le strutture stesse raggiungano temperature tali da comprometterne la stabilità. Le Norme non si applicano ai fabbricati militari ed industriali.
Sono valide tutte le norme di carattere distributivo, costruttivo ed in genere di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano la distribuzione ed il funzionamento dei locali adibiti ad usi speciali.
Per durata di resistenza al fuoco in forno si intende il tempo in minuti, misurato a partire dall'accensione del fuoco, dopo il quale l'elemento costruttivo considerato, sottoposto a prova a fuoco secondo la curva unificata di temperatura e le modalità delle prove in forno,  perde la sua capacità portante.
La durata di resistenza al fuoco effettiva di un locale o di una struttura, sottoposti ad incendio reale, è in relazione diretta con la quantità di materiale combustibile presente, espressa dal carico di incendio ed è in ogni caso maggiore della durata di resistenza determinata eseguendo una prova in forno con curva unificata di temperatura e con lo stesso carico di incendio.
Il carico di incendio è espresso dalla quantità equivalente di legno per m2, che si ottiene dividendo per 4.400 (potere calorifico del legno), il numero di calorie per unità di superficie orizzontale del locale, o del piano considerato, che al massimo si possono sviluppare per effetto della combustione di tutti i materiali combustibili presenti:

  n gi . Hi
S
1=1
q =  —————
  4.400 . A

dove:

è il carico di incendio in kg legna /mq
gi  è il peso (in kg) del generico fra gli n combustibili che si prevedono presenti nel locale o nel piano nelle condizioni più gravose di carico di incendio
Hi è il potere calorifico del generico fra gli n combustibili di peso gi
è la superficie orizzontale (in m2) del locale o del piano del fabbricato considerato
4.400  è il potere calorifico del legno (in Cal/kg)

Le condizioni più gravose del carico di incendio di un certo locale o piano sono quelle per le quali la sommatoria gi Hi è massima e vanno determinate esaminando le previste utilizzazioni dei locali e dei piani come dichiarato dal progettista e dal proprietario del fabbricato stesso.
Poiché la durata di resistenza al fuoco viene determinata in base ai risultati della prova di incendio unificata eseguita in forno le presenti Norme forniscono gli elementi necessari per stabilire la relazione che esiste fra l'incendio reale e l'incendio di prova in forno.
Il procedimento di determinazione di questi elementi si basa sulla valutazione statistica dei vari fattori che influiscono sulla durata di resistenza al fuoco effettiva in casi normali di incendio.
 
NORME
Art. 1. – Casi di obbligatorietà delle protezioni.
La protezione delle strutture in acciaio di un fabbricato civile è obbligatoria nella misura indicata dalle presenti Norme nei casi in cui l'incendio può essere causa di danno all'incolumità dei cittadini, ferme restando le disposizioni già in vigore nei Regolamenti locali in tema di prevenzione degli incendi, sempreché non in contrasto con le presenti Norme.
Art. 2. – Carico di incendio.
Il valore del carico di incendio per il locale o per il piano considerato si ottiene calcolando per tutto il materiale combustibile presente l'equivalente in legno sulla base di un potere calorifico del legno pari a 4.400 Cal/kg.
Art. 3. – Classi di edifici.
Per i fabbricati civili con struttura di acciaio vengono distinte le seguenti classi:

Classe  15
Classe  30
Classe  45
Classe  60
Classe  90
Classe  120
Classe  180

Il numero indicativo di ogni classe esprime il carico di incendio virtuale in kg/m2 di legna standard. Detto numero indicativo esprime anche in minuti primi la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento costruttivo in esame.
Art. 4. – Determinazione delle classi.
La classe del piano o del locale considerato si determina pertanto in base alla formula:
  C=k.q
in cui:
C è il numero indicativo della classe
q è il carico di incendio dichiarato (in kg legna/m2)
k è un coefficiente di riduzione che tiene conto delle condizioni reali di incendio del locale o del piano nel complesso dell'edificio.
Art. 5. – Calcolo del coefficiente di riduzione del carico di incendio.
Il valore del coefficiente k, compreso tra 0,2 e 1,0, viene determinato secondo le modalità che seguono, in base alle caratteristiche dell'edificio, alla natura del materiale combustibile presente, alla destinazione, alla distanza da altri edifici ed alle esistenti misure di segnalazione e prevenzione degli incendi.
Per il calcolo del coefficiente di riduzione, i singoli fattori di influenza vengono valutati mediante indici numerici che possono essere negativi o positivi, in quanto si intendono riferiti alle condizioni di un caso reale medio di incendio.
Qualora il numero indicativo della classe risultante dal carico fosse diverso dal numero distintivo delle classi previste dalle presenti Norme, si assegnerà l'edificio o la parte di esso considerata alla classe immediatamente superiore.
Nel caso in cui i numeri indicativi di classe risultassero dal calcolo superiori alla classe 180, l'edificio o la parte di esso considerata saranno assegnati alla classe 180.
 
TABELLA 1 – INDICI DI VALUTAZIONE

Fattori Indici di valutazione
1. Altezza dell'edificio e dei piani   
1.1. – Altezza totale dell'edificio 
  – altezza di gronda fino a 7 m- altezza di gronda oltre 7 fino a 14 m- altezza di gronda oltre 14 fino a 24  m- altezza di gronda oltre 24 fino a 30  m- altezza di gronda oltre 30 fino a 45 m- altezza di gronda oltre 45 m 0+ 2+ 4+ 6+ 10 + 20
1.2. – Altezza dei piani in un edificio multipiano
  – fino a 4  m.- oltre 4 fino a 8 m + 2+ 1
2. Superficie interna, delimitata da muri tagliafuoco, pareti esterne o pareti antincendio suppletive (schermi, ripari d'acqua, ecc.)
  – fino a 200 mq- oltre 200 fino a 500 mq- oltre 500 fino a 1000 mq- oltre 1000 fino a 2000 mq- oltre 2000 mq 0 + 2 + 4 + 6 + 10
3. Utilizzazione dell'edificio e dei locali
3.1.  – Materiali infiammabili, come idrogeno, benzina, petrolio, celluloide e simili + (5¸10)
– Materiali facilmente combustibili, come paglia, mobili di legno e simili 0
– Materiali poco o difficilmente combustibili, come carta ammassata, oli pesanti da caldaia, carboni minerali e simili – (5¸15)
3.2.- Destinazione dei locali
  – sale di riunione, locali soggetti ad affollamento, ambulatori e simili- ospedali, cliniche, scuole e simili- abitazioni ed uffici + 10 + 50
3.3. – Uscite di soccorso a distanza superiore ai 20 m (Vanno considerate come uscite dl soccorso anche le uscite normali nel caso ve ne siano più d'una per piano) + (2¸4)
4. Pericolo di propagazione
  – distanza dagli edifici circostanti fino a 10  m- distanza dagli edifici circostanti da 10 a 25  m- distanza dagli edifici circostanti oltre 25  m + 3+ 10
5. Segnalazione, accessibilità e impianti di protezione antincendio
5.1. – Squadra interna di soccorso
  – con impianto interno di idranti- con impianto di estintori -25 -15
5.2. – Impianto Sprinkler, secondo la portata e la pressione (indici da ridurre ai valori – (3  5) in caso di coesistenza con la voce 5.1.) – – (15¸25)
5.3. – Avvisatore automatico in diretto collegamento con la caserma VV.F. (indice da ridurre al valore – 2 in caso di coesistenza con la voce 5.1. oppure 5.2.) -10 
5.4. – Guardiania permanente con telefono
  – con avvisatore automatico interno ed impianto interno di idranti- con avvisatore automatico interno- con impianto interno di idranti- con estintori oppure con impianto esterno di idranti- senza altro corredo(Indici da non considerare in caso di coesistenza con la voce 5.1. e da ridurre al valore costante – 3 in caso di coesistenza con la voce 5.2.) -12  -10 – 9- 8- 7  
5.5. – Impianto interno di idranti senza guardiania (indice da ridurre al valore – 2 in caso di coesistenza con le voci 5.1. e 5.2.) – 4
5.6. – Impianto esterno di idranti in prossimità dell'edificio (indice da ridurre al valore – 1 in caso di coesistenza con le voci 5.1. e 5.2.) – 3
5.7. – Estintori senza guardiania (indice da ridurre al valore – 1 in caso di coesistenza con le voci 5.1. e 5.2.) – 2
5.8. – Tempo richiesto per l'arrivo dei VV.F.
  – fino a 10 minuti- oltre 10 e fino a 15 minuti- oltre 15 e fino a 20 minuti- oltre 20 minuti – 5 – 2 0 + 5
5.9. – Difficoltà di accesso interno non avente rapporto con l'altezza dell'edificio + (0¸3)

Art. 6. – Sommabilità dei carichi di incendio.
Ai fini della protezione delle varie parti strutturali di un edificio, si considera il carico di incendio dei singoli piani o locali interessanti le parti stesse, purché la struttura orizzontale ed in particolare i solai abbiano una resistenza alla propagazione verticale degli incendi per lo meno corrispondente a quella della classe della parte di edificio considerata, e in ogni caso non inferiore alla classe 30. La struttura del solaio ,deve essere comunque costituita da materiali incombustibili.
Nel caso in cui questa condizione non sia soddisfatta, come pure nel caso dell'esistenza di solai aventi una resistenza inferiore a quella della classe 30, il carico di incendio della parte dell'edificio comprendente tali solai sarà calcolato considerando come un unico ambiente l'insieme dei locali divisi da solai di tale tipo e sommando i carichi di incendio dei locali stessi.

Art. 7. – Prescrizioni speciali per edifici di altezza superiore a 30 m.
Per tener conto delle difficoltà d'accesso agli edifici alti, e della perdita di tempo necessaria perché l'opera di estinzione abbia inizio, si stabilisce quanto segue:
a) per edifici alti più di 30 m la protezione delle strutture dovrà essere in ogni caso non inferiore a quella richiesta per la classe 30;
b) per edifici alti 45 m e oltre, la protezione delle strutture dovrà essere in ogni caso non inferiore a quella richiesta per la classe 45.
Si dovrà inoltre assicurare lo stesso grado di protezione nei riguardi della propagazione verticale dell'incendio, anche nei confronti del collegamento stagno fra i solai e le eventuali pareti a cortina.

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