Prevenzione incendi: normativa e procedure

La nuova normativa e le procedure per la prevenzione incendi e in particolare l’arrivo della così detta Scia, segnano un vero e proprio cambio epocale per l’Italia, responsabilizzano sempre più i professionisti, ma con tempi certi, migliorano l’opera di controllo dei Comandi dei Vigili del Fuoco, il tutto per meglio venire incontro alle esigenze del mercato.Prevenzione incendi

Indice:

La nuova disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi prevede procedure semplificate in relazione alla tipologia e alla gravità del rischio delle attività. Il D.P.R. 151/2011 è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e per la prima volta in Italia, è stato adottato il principio di proporzionalità pertanto gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio.

E’ strutturato in tredici articoli, contenenti le procedure relative ai vari procedimenti di prevenzione incendi: presentazione ed esame dei progetti, visite tecniche, approvazione di deroghe a specifiche normative, e due allegati, il primo contenente le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed il secondo che equipara il previgente elenco delle attività con quello attuale, ai fini dell’applicazione delle tariffe connesse ai servizi di prevenzione incendi resi dal CNVVF, in attesa dell’emanazione di un decreto ministeriale appropriato.

Prevenzione incendi: attività soggette ai controlli

Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina il rispetto delle condizioni di sicurezza antincendio per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Fino all’adozione del decreto ministeriale, che sarà emanato dal Ministero dell’Interno per garantire l’uniformità delle procedure, saranno applicate le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, che regola le modalità di presentazione ed il contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi. Cambiano le modalità per la richiesta del parere di conformità, infatti con il nuovo regolamento, detto obbligo, permane solo per enti e privati responsabili delle attività ricomprese nell’allegato I, in categoria B o C.

I titolari di dette attività sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

I titolari di attività ricadenti in categoria A non devono più chiedere l’esame del progetto, potendo quindi avviare la costruzione dell’opera, una volta ottenute le relative autorizzazioni alla realizzazione della stessa da parte degli organi competenti senza il parere preventivo dei Vigili del Fuoco. Dopo la costruzione per concludere gli adempimenti è necessario presentare una SCIA. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, rilascia una ricevuta.

Successivamente alla presentazione della SCIA verranno avviati i controlli di prevenzione incendi che, per le attività in categoria A e B, saranno effettuati, a campione, entro 60 giorni, mentre, per le attività di categoria C il controllo, entro lo stesso tempo di 60 giorni, è previsto in maniera sistematica. Al termine del sopralluogo il Comando provinciale rilascerà, a richiesta dell’interessato, copia del verbale della visita tecnica per le attività A e B e, solamente per le attività C, in caso di esito positivo del controllo, il CPI entro quindici giorni dalla visita.

Di seguito si vuole rappresentare le principali novità e le istruzioni per l’uso della nuova procedura. Il nuovo Regolamento semplifica gli adempimenti assicurando, per tutti, tempi certi e prevedendo procedure diverse sulla base del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie: A, B e C.

Categoria “A”, attività a basso rischio

Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Categoria “B”, attività a medio rischio

Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio.

Categoria “C”, attività a elevato rischio

Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnicogestionale.

Schema delle procedure

Categoria “A”

a. L’imprenditore inizia i lavori;
b. a lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio;
c. spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio;
d. l’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.

Categoria “B”

a. Prima di iniziare i lavori, l’imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l’esame del progetto. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere; b. a lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità
dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;
c. spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio;
d. l’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli a campione da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.

Categoria “C

a. Prima di iniziare i lavori, l’imprenditore tramite SUAP fa istanza ai Vigili del Fuoco per l’esame del progetto.
b. entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa i Vigili del Fuoco rilasciano il parere;
c. a lavori ultimati raccoglie la documentazione attestante la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza
antincendio;
d. spedisce la documentazione tramite procedura online al SUAP comprensiva di SCIA relativa alla parte antincendio;
e. l’imprenditore inizia immediatamente l’attività con controlli da parte dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni.

Tabella semplificativa modifiche procedure
Tabella semplificativa modifiche procedure

Altre novità del Regolamento

Prevenzione incendi online

Il progetto consente all’utente:

  • di inviare per via telematica le istanze inerenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione tecnica;
  • di consultare online lo stato della pratica;
  • di ricevere, via posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • di accedere a una serie di servizi aggiuntivi, quali la prenotazione online di appuntamenti con i funzionari VVF, la compilazione guidata della relazione tecnica per le attività più diffuse e la pre compilazione delle sezioni dei modelli inerenti i dati anagrafici, recuperati in automatico dal registro camerale.

Abolizione della duplicazione del Registro dei controlli

È stato eliminato il Registro dei controlli, manutenzione, informazione e formazione del personale, che duplica adempimenti già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Semplificazione dei rinnovi ed eliminazione del giuramento della perizia

La richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, per la quasi totalità delle attività, ogni 5 anni.
Inoltre, la perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi è stata eliminata e sostituita con una dichiarazione del tecnico abilitato; quest’ultimo non deve più recarsi in tribunale per effettuare il giuramento.

NOF – nulla osta di fattibilità

I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVF il rilascio di un nulla osta di fattibilità.

Il nulla osta di fattibilità si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera.

Gli aspetti dell’opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all’esame del Comando provinciale VVF e sui quali, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:

  • ubicazione;
  • comunicazioni e separazioni;
  • accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso;
  • caratteristiche costruttive e layout (distanziamenti, separazioni, isolamento);
  • resistenza al fuoco;
  • reazioni al fuoco;
  • compartimentazione;
  • vie di esodo;
  • sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
  • aree e impianti a rischio specifico;
  • impianti elettrici di sicurezza;
  • illuminazione di sicurezza;
  • mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
  •  impianti di rilevazione, segnalazione e allarme.

Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte del titolare dell’attività.

Verifiche in corso d’opera

I titolari di attività soggette alla normativa e particolarmente complesse possono richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere visite tecniche, anche durante la realizzazione dell’opera, per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato; il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall’avvio.

Tabella di sintesi delle categorie
Tabella di sintesi

Le modifiche intervenute

In seguito all’entrata in vigore del DPR 151/2011 sono:

  • mutate le attività soggette
    · Abrogati D.M. 16/02/1982 (attività soggette) e D.P.R. 689/59 (tabelle A e B)
    · Nuova tabella attività Allegato I del D.P.R. 151/2011
    · Esclusione dai procedimenti del nuovo regolamento delle attività a rischio di incidente rilevante art. 8 D.Lgs. 334/99
  • mutate le procedure
    · Abrogato D.P.R. 37/98 (procedure) e D.M. 4/5/98 (contenuto delle istanze e modulistica)
    · Modificato D.Lgs. 139/2006 (testo unico VV.F.)
    · Modificato D.P.R. 380/2001 (abrogato CPI a vista)
    · Nuove procedure del D.P.R. 151/2011 e nuovi dm contenuto delle istanze/modulistica e tariffe
  • mutati i rinnovi periodici
    · Il rinnovo del CPI è stato sostituito da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, con scadenza ogni cinque anni e per dieci anni per le attività n. 6,7,8,64,71,72 e 77 elencate nell’allegato I · È stata eliminata la perizia giurata, sostituita da una dichiarazione del tecnico abilitato sostituiti registro controlli
    · È stata eliminata la duplicazione del Registro dei controlli in quanto già previsti dalla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Lettera Circolare n. 13061 del 06/10/2011

Chiarimenti applicativi – Prima dell’inizio dell’attività il titolare è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata da atti “tecnico-amministrativi”, comprensivi di:

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio;
  • asseverazione di tecnico abilitato della conformità delle opere alla regola d’artetecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
  • certificazioni e/o dichiarazioni di conformità degli elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi, impianti e componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

Qualora siano presenti contemporaneamente attività di categoria A, B e C, il progetto sottoposto a valutazione dovrà riferirsi solo alle attività B e C, mentre le attività A saranno indicate ai fini della valutazione di eventuali interferenze. Ai sensi del nuovo regolamento, il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma, al pari del verbale della visita tecnica, costituisce solo il risultato del controllo effettuato, e non ha validità temporale.

Inoltre il CPI assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti antincendio”. Il provvedimento precisa che le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI trovano ora applicazione a tutte le attività disciplinate dal nuovo regolamento in caso di mancata presentazione della SCIA.

La lettera circolare chiarisce poi alcuni aspetti inerenti i nuovi procedimenti volontari (NOF e verifiche in corso d’opera) i procedimenti nel periodo transitorio, documentazione e modulistica, sistema tariffario.

Per l’iscrizione negli elenchi ministeriali, ai professionisti sono richiesti:

  • o Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti-pianificatoripaesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati;
  • o Attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di almeno 120 ore, con esame finale con esito positivo.

Non è più riconosciuta l’anzianità quale requisito per iscrizione all’Albo professionale. Una importante novità riguarda i requisiti del professionista per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi ministeriali, infatti viene introdotto l’obbligo di effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto (27/08/2011) per i già iscritti.

D.M. 05 agosto 2011

I nuovi requisiti per i professionisti antincendio

Il Decreto Ministeriale introduce le nuove procedure ed i requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno.

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