Quanto si detrae per l’acquisto della casa comprata dal costruttore?

Quanto si detrae per l’acquisto della casa comprata dal costruttore?

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate le detrazione IRPEF ammontano al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dell’abitazione dall’impresa.

Detrazioni Irpef al 50%
Detrazioni Irpef al 50%

Ma l’Iva è detraibile anche se è stata pagata in acconto nel 2015, nonostante la vendita sia avvenuta nel 2016?
Può essere detratta l’Iva pagata in acconto nel 2016 se la vendita sarà stipulata nel 2017 ?
E per l’acquisto di abitazioni costruite da più di 5 anni ?

Ebbene, l’art. 1, comma 56 della legge di Stabilità 2016 prevede che “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione risulta essere del 50% sull’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto e sarà ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

La detrazione IRPEF, in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari al “50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto” di unità immobiliari effettuato o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016”.
Di conseguenza ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016.

L’IVA in acconto versata nell’anno 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016”, e la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può essere assoggettata all’IVA anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione.

In questo caso, la detrazione IRPEF, introdotta dalla norma agevolativa, può essere riconosciuta indipendentemente dalla data di fine lavori, posto che, al riguardo, il comma 56 in commento non indica alcun termine finale.

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