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In sede di conversione del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, il Legislatore ha recentemente apportato importanti modifiche alla disciplina del processo civile e, in particolare, del processo di esecuzione in Italia. Fra le principali novità in materia di esecuzione forzata, in particolare, la Legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 – in vigore dal 21 agosto u.s. – ha introdotto una sostanziale modifica alle modalità di determinazione del compenso dei professionisti incaricati della valutazione dell’immobile sottoposto a pignoramento. Attraverso la previsione di una lettera aggiuntiva all’art. 14, comma 1, del D.L. 83/2015, infatti, è stato inserito un ulteriore comma all’art. 161 (“Giuramento dell’esperto e dello stimatore”), delle Disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Per effetto di tale modifica, pertanto, nell’ambito dell’esecuzione forzata immobiliare, il compenso dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, c.p.c. o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita del bene, e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento dell’attività di valutazione. La circolare CNI n.619 riguarda le iniziative che la Rete delle Professioni Tecniche (RTP) ha intrapreso con il Ministero della Giustizia per modificare la norma di Lecce 132/2015 che disciplina i compensi del Consulente tecnico d’Ufficio (CTU). Secondo la riforma prevista dalla Legge 132/2015, la parcella del CTU nominato per valutare gli immobili pignorati, viene conteggiata sulla base del valore di vendita dell’immobile, e non più sul valore stimato. Inoltre il consulente non può chiedere acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima dell’immobile. La RPT ritiene che “vincolare il compenso dell’esperto valutatore al prezzo di vendita dell’immobile non potrà che condurre ad una ingiusta e rischiosa dilazione del termine di pagamento dell’esperto o dello stimatore immobiliare, che sarà costretto ad attendere il perfezionamento della vendita per ottenere la liquidazione del proprio compenso e ad una quasi certa riduzione permanente della misura del compenso spettante a tale categoria di professionisti, dovuta al frequente fenomeno delle vendite “al ribasso” rispetto al valore del bene inizialmente stimato”. Nella circolare sono illustrati i possibili correttivi proposti dalla Rete delle Professioni Tecniche le “misure minime” da inserire in un futuro provvedimento legislativo in materia di giustizia. Scarica la Circolare CNI n.619 in PDF Compensi CTU: novità per immobili sottoposti ad esecuzione forzata 2 Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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