Illegittimo affidare al Geometra la DL per progetti con c.a.

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Con l’entrata in vigore della circolare n. 526/2015, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha confermato  quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 883 del 23 febbraio 2015 sui limiti delle competenze professionali tra l’attività dei Geometri e quella degli Ingegneri. La circolare del CNI ha ribadito che  “esula dalla competenza dei Geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli Ingegneri ed agli Architetti iscritti nei relativi albi professionali”.

Nella circolare il CNI spiega che “la privativa professionale dei Geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato (solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) dell’art.16 RD n.274/1929, purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone)”.

Infine la circolare sottolinea che il Consiglio di Stato legittima gli “Ordini professionali a ricorrere in giudizio sia per reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia per perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme”.

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