Riforma del Catasto in vigore nel 2018/19

Il valore di mercato sarà calcolato per metro quadro e non più per vani

Riforma del Catasto in vigore nel 2018/19

La Riforma del nuovo Catasto, varata nel 2014, porta con sé le aspettative di un sistema più equo per la definizione del valore delle abitazioni., nonostante nasconda parecchie insidie di nuovi aumenti della pressione fiscale.
La prima cosa che cambierà sarà la classificazione degli immobili: per 18 milioni di immobili residenziali le unità delle varie classi “A” saranno ricomprese nella nuova categoria “O/1”, la più numerosa, che contemplerà tutti gli alloggi inseriti in palazzine e condomini.
A seguire, con poco meno di 17 milioni di unità, ci saranno le abitazioni isolate e le villette a schiera (categoria O/2) e i posti auto coperti e scoperti, compresi box auto e garage (O/6), mentre altri 5 milioni di unità saranno costituite da cantine e soffitte (O/5).
Per evitare qualsiasi tipo di errore, verrà applicata la riduzione automantica del 30% della rendita catastale ottenuta applicando il nuovo sistema. Un intervento deciso per evitare che i calcoli statistici restituiscano valori al di sopra dei prezzi di mercato.
Vediamo le altre novità che verrebbero introdotte con la riforma del Catasto e alcune simulazioni sull’aumento delle rendite nelle principali città.
Un ruolo determinante per la definizione del nuovo catasto sarà svolto dalle 107 commissioni censuarie provinciali, nate nel lontano 1886, non più operative e riesumate per l’occasione. A loro spetterà il compito di rivedere valore patrimoniale e rendite degli immobili avvicinandoli ai valori di mercato.
Secondo il Dpr 138/98, per la superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria si calcolano i muri interni e perimetrali esterni per intero fino a uno spessore di 50 cm e i muri in comunione al 50% fino a uno spessore di 25 cm.
La superficie dei locali principali e degli accessori di altezza utile inferiore a 1,50 metri non entra nel computo. Scale, rampe, ascensori interni si computano in base alla loro proiezione orizzontale. Soffitte, cantine e simili si contano al 50% se comunicanti con la casa, al 25% in altro caso; balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva, sono al 30% fino a 25 metri quadrati e al 10% per la quota eccedente (se comunicanti con la casa).

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