ANCE, Legambiente e CNAPPC: al Governo chiediamo impegni seri in tema di politiche urbane

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“Aprire subito i cantieri della riqualificazione energetica e antisismica”. Lo gridano a gran voce i Costruttori, gli Ambientalisti e gli Architetti al Governo e al Parlamento in una lettera congiunta sulla Rigenerazione delle città ed il mercato dell’edilizia.
Prestazioni degli edifici e esclusione dal patto di stabilità.
1. Gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio pubblico, finanziati dalle Regioni e dagli Enti Locali, sono esclusi dal Patto di stabilità interno nei casi di miglioramento della prestazione energetica certificato dall’Attestato di prestazione energetica ai sensi del D.lgs 192/2005 e s.m.i. e di miglioramento antisismico ai sensi del Decreto Ministeriale Norme tecniche per le costruzioni del 14 Gennaio 2008 e s.m.i.
2. Gli interventi di cui al comma 1) per essere ammessi ai benefici di cui alla presente norma devono:
a) rispettare i requisiti di sicurezza degli interventi di miglioramento antisismico fissati dal D.M 14 gennaio 2008 e s.m.i.;
b) raggiungere almeno la Classe B di certificazione energetica o migliorare almeno del 50 % la prestazione energetica degli edifici ai sensi del D.lgs 192/2005 e s.m.i.
Gli interventi di cui alla lettera b) del presente comma possono essere realizzati attraverso Esco, anche al fine di minimizzare l’impatto sui conto pubblici.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è costituita una cabina di regia tra Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dell’ambiente e della coesione territoriale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Associazione Nazionale dei Comuni italiani che ha il compito di individuare parametri e riferimenti per la presentazione di studi di fattibilità e progetti per gli interventi di riqualificazione ai sensi del comma 1 e di definire una programmazione coordinata degli interventi in particolare nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e degli interventi di efficienza
energetica previsti dalla Direttiva 2012/27. La cabina di regia è supportata da una struttura tecnica che può svolgere anche il ruolo di supporto agli Enti Locali sui progetti di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico, avvalendosi delle competenze di altri Enti e istituzioni pubbliche e delle risorse di assistenza tecnica previsti per i fondi strutturali.

Credito alla riqualificazione del patrimonio edilizio.
1. In attuazione della Direttiva 2012/27/UE allo scopo di favorire l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, dei proprietari di abitazioni, dei condomini e locali ad uso commerciale che intendano investire nella riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio è istituito un fondo nazionale di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti allo scopo di una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito. Il fondo è finanziato con risorse messe a bilancio annualmente dallo Stato con la Legge di bilancio e da risorse provenienti dalla programmazione dei fondi europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativi ai periodi 2007-2013 e 2014-2020.

2. Possono accedere al fondo gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 della presente norma. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma è approvato di concerto tra i Ministeri competenti un regolamento per la concessione dei crediti a tasso agevolato con il coinvolgimento dell’ABI

3 – Semplificazione e incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini.
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento antisismico di cui all’articolo 1, comma 2 della presente norma, è consentita in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici la realizzazione di maggiori volumi o superfici, per una dimensione massima pari al 10% della cubatura dell’edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali finalizzate alla realizzazione di schermature solari o serre solari anche su supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze tra fabbricati. Sono esclusi i centri storici, le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
Per gli interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento antisismico di cui al precedente comma, il canone per l’occupazione di suolo pubblico è ridotto del cinquanta per cento.
Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sulle unità immobiliari e sui locali ad uso commerciale, di cui all’articolo 1, comma 2 della presente norma, le detrazioni fiscali di cui all’articolo 1, comma 139, della Legge 147/2013 sono prorogate a partire dal primo gennaio 2015 e fino al 31 Dicembre 2019 nella misura del 55%.
Gli interventi sulle parti comuni dei condomini, sulle unità immobiliari e sui locali ad uso commerciale di cui all’articolo 2, in alternativa alle detrazioni fiscali di cui al comma precedente possono beneficare dei Titoli di efficienza energetica di cui al DM 20 Luglio 2004 e s.m.i. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma l’Autorità per l’energia elettrica e gas approva una nuova scheda per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali attraverso interventi su involucri e impianti. I titoli riconosciuti attraverso la scheda saranno legati alla riduzione dei fabbisogni certificata dall’Attestato di prestazione energetica.

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