Approvata norma temporanea su qualificazione agli appalti pubblici

Lo scorso 18 dicembre  l’Assemblea del Senato ha approvato nell’ambito della conversione del DL 126/13 sugli Enti Locali una seconda versione dell’emendamento D’Alì relativo alla copertura del vuoto normativo che si è creato in materia di qualificazioni specialistiche con la pubblicazione del DPR del 30 Ottobre scorso di recepimento del Parere del Consiglio di Stato 03014 del 26 giugno 2013.
Il Ministero competente ha in questo senso dimostrato sensibilità istituzionale a tutela complessiva del sistema.
“Tale seconda versione tuttavia appare peggiorativa rispetto a quella originaria” – commenta Carla Tomasi, Presidente di FINCO (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni). -“La prima versione infatti conteneva una serie di elementi che, anche se non condivisibili in toto, erano da ritenersi complessivamente equilibrati rispetto alle contrapposte esigenze delle imprese specialistiche e di quelle generali”.

Nella versione attuale si osserva, da un lato:

  • un grave peggioramento nelle previsioni dell’art. 85 del Regolamento 207/10 (comma 3 bis dell’emendamento) dal momento che viene prevista la possibilità che i lavori subappaltati possano essere utilizzati dall’impresa principale, a sua discrezione, anche per la qualificazione specialistica oggetto del subappalto;
  • un sostanziale mantenimento della numerosità delle categorie a qualificazione obbligatoria con un inspiegabile inserimento della sola categoria OS 34 (fino al DPR del 30 ottobre addirittura superspecialistica) nelle categorie prive della  qualificazione obbligatoria;
  • una riduzione a soli 6 mesi del tempo utile per rivedere l’elenco delle qualificazioni; tempo che si ritiene  insufficiente vista la delicatezza e complessità della materia.

D’altro canto va anche osservato che:

  • nella revisione dell’art. 109 del Regolamento 207/10 (comma 3 quinquies) si è conservata la positiva previsione secondo la quale le lavorazioni non possono essere eseguite se si è privi della relativa qualificazione;
  • l’elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche è stato riportato, con l’unica eccezione dell’inserimento della OG 11, a quella presente nel DPR 554/99.

Alla luce di quanto illustrato FINCO proporrà  un nuovo incontro – dopo quello già promosso il 13 dicembre u.s. –  con tutto il neo-nato Tavolo di Coordinamento delle Imprese Specialistiche per aprire un dialogo onde portare proposte al Ministero entro i sei mesi  previsti dall’emendamento, provando a finalizzare delle prime riflessioni circa i criteri oggettivi utili alla futura definizione delle categorie specialistiche e a valutare concretamente il futuro assetto delle qualificazioni, il più possibile rispondenti alle complessità dello stato dell’arte.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

EDILTREND

Le ultime notizie sull’argomento