Focus su bonus 36%, spese sanitarie e carichi di famiglia

Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo – Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal “decreto sviluppo” (Dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011.
Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore – Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
In caso di vendita, il nuovo proprietario “acquista” anche le detrazioni residue – La circolare chiarisce che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile).

Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica.
Spese sanitarie, disco verde a più vie – Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001) senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione.

La circolare chiarisce che – in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali – l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue.
Carichi di famiglia, a domanda risposta – La circolare si sofferma anche sulle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento ad alcuni casi particolari – come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro – sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale.
In chiusura, il documento di prassi chiarisce le regole da seguire ai fini della verifica della soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’Irpef, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca.
Il testo della circolare è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it

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