Liberalizzazioni. Cosa cambia agli architetti italiani

Il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 incide profondamente sull’esercizio della professione.
Le novità introdotte, a far data dalla pubblicazione del Decreto, sono particolarmente significative e talvolta non chiare.
Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nell’art. 9:
– le tariffe fino ad oggi vigenti sono abrogate (nonché le disposizioni che ad esse rinviano),
– con decreto del Ministero della Giustizia saranno definiti:
– i parametri per le liquidazioni da parte degli organi giurisdizionali,

– i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi basati sulle tariffe,
– l’utilizzo di parametri (tariffari) nei contratti dà luogo a nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del compenso,
– il compenso è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale (nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti);
– il professionista (nel contratto) dovrà rendere noto al cliente:
– il grado di complessità dell’incarico;
– tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
– i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
– la misura del compenso potrà essere previamente resa nota al cliente, anche in forma scritta, se da questi richiesta, sotto forma di preventivo, e dovrà essere:
– adeguata all’importanza dell’opera;
– pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
– la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi di cui i primi sei potranno essere svolti, previa definizione di apposite convenzioni (Consigli Nazionali – Ministero dell’Istruzione), in concomitanza con il corso di studi universitario,
– altre convenzioni (Consigli Nazionali – Ministero della P.A.) potranno regolare lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni.

Poiché si prevede, al comma 3 del citato articolo, che l’inottemperanza di quanto sopra descritto costituisca illecito disciplinare del professionista, questo Consiglio Nazionale nella seduta del 25 gennaio 2012, ha in via d’urgenza adeguato le norme deontologiche interessate dal provvedimento relative a tutte le figure professionali (Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista, Conservatore dei Beni Architettonici ed Ambientali, Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior).

Il Decreto Legge pare non preveda una espressa abrogazione dell’art. 2233 del Codice Civile, mantenendo quindi sia il riferimento al decoro della professione che il ruolo delle Commissioni parcelle, che potranno essere comunque interpellate dal magistrato per verificare la congruità della prestazione, e che, pertanto, rimangono invariate nella loro finalità istituzionale.

Non essendo espressamente previsto nel testo del Decreto Legge, appare inoltre ragionevole affermare che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina.

Si informa che il Ministero della Giustizia ha chiarito che le tariffe per i consulenti del giudice rimangono vigenti.

Il provvedimento in vigore ha natura di Decreto Legge e pertanto dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni pena la sua decadenza.
In tal senso questo Consiglio, unitamente alle altre rappresentanze professionali nazionali, si è immediatamente attivato per una attenta e più approfondita valutazione del provvedimento finalizzata alla stesura di necessari e opportuni correttivi.

Il testo integrale del Decreto Legge Liberalizzazioni contenente gli articoli di interesse per la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore è visionabile sul sito normattiva.it

Fonte www.awn.it

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