Agevolazioni del 36 e del 55%: il quadro delle semplificazioni

Riduzione al 4% della ritenuta sui bonifici, eliminazione dell’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera (sempre ai fini sia del 36% che del 55%) e di invio della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara ai fini dei 36%: queste le recenti novità sulla disciplina delle due agevolazioni, introdotte nell’ottica di semplificare l’accesso ai benefici fiscali. Il tutto in attesa di capire il futuro delle due detrazioni, che scadono il 31 dicembre 2012 (il 36%) e il 31 dicembre 2011 (il 55%) e che, in caso di proroga, potrebbero essere interessate dai tagli previsti per il ridimensionamento del deficit (meno 5% nel 2013 e meno 20% nel 2014, ex articolo 40, commi 1-ter e 1-quater del dl 98/2011, convertito in legge 111/2011).
L’ultima novità
Accogliendo le istanze delle imprese esecutrici dei lavori, che si vedevano decurtati del 10% i proventi pagati con bonifico bancario o postale, la recente manovra correttiva (articolo 23, comma 8, dl 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 111 del 15 luglio 2011) riduce, con effetto dal 6 luglio 2011, dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto che, dal 1° luglio 2010, viene operata dalle banche e da Poste italiane all’atto dell’accredito sui conti correnti delle imprese stesse.
La ritenuta del 4% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20 per cento. Operativamente, ciò comporta che dall’ammontare complessivo va sottratta la quota corrispondente all’Iva, così da operare la ritenuta sul solo importo del corrispettivo. Ad esempio, su un importo complessivo del bonifico pari a 1.200 euro, la ritenuta del 4% deve essere applicata, una volta scorporata l’Iva al 20%, sull’ammontare del corrispettivo pari a 1.000 euro (ritenuta pari a 40 euro).
Senza comunicazione
L’articolo 7, comma 2 del Dl 70/2011 (decreto sviluppo), convertito in legge 106 del 12 luglio 2011, prevede, invece, modifiche alla lettera a, comma 1, del dm 41 del 18 febbraio 1998, che individua gli adempimenti per accedere al 36%, tra cui l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, finora inviata per raccomandata (a pena di decadenza dal beneficio) prima dell’inizio degli interventi.
La comunicazione viene sostituita dall’indicazione, in dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell’immobile, degli altri dati richiesti al fine del controllo (codice fiscale del beneficiario, indicazione già presente) e, nell’ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato. Tutti gli altri documenti (che verranno individuati da un provvedimento del direttore delle Entrate) dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori.
La soppressione dell’obbligo di comunicazione preventiva vale per tutti i lavori iniziati dal 14 maggio 2011, mentre per quelli in corso di esecuzione e iniziati prima di tale data, l’omesso invio della raccomandata a Pescara dovrebbe comportare l’inapplicabilità dei benefici fiscali (qui un’apertura dell’Agenzia potrebbe consentire, almeno per gli interventi iniziati dal 1° gennaio 2011, lo stesso trattamento previsto per quelli partiti dal 14 maggio 2011, potendo indicare i dati direttamente nella dichiarazione dei redditi 2012).
Oltre che per i lavori di ristrutturazione, la comunicazione non è più richiesta per l’acquisto del box pertinenziale, mentre già la stessa non era necessaria per l’acquisto delle abitazioni ristrutturate e cedute, entro il prossimo 30 giugno 2013, dall’impresa che ha eseguito gli interventi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 (la detrazione in tal caso e` pari al 36% di un importo pari al 25% del corrispettivo contrattuale non superiore a 48mila euro).
«Forza lavoro» non indicata
Con lo stesso provvedimento, sempre a partire dal 14 maggio 2011, viene eliminato l’obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, sinora previsto a pena di decadenza.
L’adempimento e` stato introdotto, per la prima volta, dall’articolo 35 del dl 223 del 4 luglio 2006 (cosiddetto “decreto Visco-Bersanì`, convertito con modificazioni nella legge 248 del 4 agosto 2006), con efficacia dal 4 luglio 2006 e successivamente confermato dall’articolo 1 della legge 244/2007, ma era una indicazione assai difficile da verificare e complicava di molto la vita dell’impresa. L’amministrazione finanziaria, nella circolare 11/E/2007, aveva chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo. Il costo della manodopera doveva essere specificato in fattura, bastando l’indicazione complessiva qualora fossero impegnati piu` dipendenti nell’esecuzione dell’intervento. In presenza, poi, di eventuali subappaltatori, le fatture emesse nei confronti del committente dovevano contenere l’indicazione del costo della manodopera complessivo (somma del costo della manodopera dei dipendenti dell’appaltatore e dei dipendenti del subappaltatore). In tale ambito e` stato, inoltre, precisato che la mancanza dell’indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative ad acconti non era causa di decadenza dall’agevolazione, purche` l’indicazione fosse inserita in tutte le fatture emesse a saldo. In assenza di chiarimenti ministeriali, per “costo della manodoperà` doveva intendersi la retribuzione lorda (pari all’imponibile contributivo e fiscale) corrisposta ai lavoratori dipendenti impiegati dall’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Anche se il principio non viene esplicitato a livello normativo, l’eliminazione di tale adempimento opera pure per la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in virtù del fatto che, per questa agevolazione, l’indicazione in fattura del costo della manodopera e` divenuta obbligatoria per effetto del rinvio “generico” agli adempimenti imposti per la detrazione del 36%, operato dall’articolo 1, comma 348, della legge 296/2006 (istitutiva della detrazione del 55%).

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