La certificazione dei materiali già installati in attività

Il D.M. 16.02.1982, emanato ai sensi della Legge 966/65, stabilisce che le scuole con oltre 100 persone presenti, comprese le università, sono soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco.
Il rilascio del CPI è condizionato, fra gli altri requisiti, alla dimostrazione che i prodotti impiegati siano della prescritta classe di reazione al fuoco, mediante certificazione e/o omologazioni ministeriale.
In Italia le procedure di classificazione di reazione al fuoco dei materiali ai fini della prevenzione incendi sono regolate dai Decreti Ministeriali 26/06/1984 e 03/09/2001 e le prove previste da tali decreti devono essere eseguite presso un laboratorio autorizzato dal Ministero dell’Interno, ai sensi del D.M. 26/03/1985.
Cosa dice il Decreto
All’interno del Decreto 26 giugno 1984 sono riportati due articoli molto importanti, l’articolo 8 e l’articolo 10.
L’articolo 8 indica le procedure, rivolte principalmente ai produttori per ottenere l’omologazione. L’articolo 10 regola invece la certificazione dei materiali già istallati nelle varie attività. Quindi i responsabili di una di queste attività soggette a controllo e in obbligo di CPI devono qualificare e classificare i materiali che non risultavano in possesso di omologazione all’atto della posa in opera.
In caso di nuove istallazioni o sostituzioni di materiali, è importante sapere che questi, qualora ricadano sotto la Direttiva europea 89/106/CE e per i quali esiste una norma prodotto armonizzata per poter essere commercializzati devono avere il marchio CE. Infatti, per questi prodotti, l’omologazione ministeriale decade.
Le euroclassi per prodotti impiegati a parete e soffitto sono, partendo dalla migliore:
A1 (incombustibile), A2, B, C, D, E. Inoltre sono stati introdotti 2 suffissi: "s" e "d" che stanno per:
s = smoke = fumo (densità del fumo emessa dal materiale durante la prova)
d = drope = gocciolamento
Le euroclassi per prodotti impiegati a pavimento sono le medesime di quelle sopra riportate con l’aggiunta del
pedice “fl” = floor = pavimento.
In Italia, la Direttiva dei Prodotti da Costruzione è stata recepita mediante il DM 10/03/2005. Per comprendere la corrispondenza fra le classi italiane riportate nei vari Decreti di Prevenzione incendi e le nuove Euroclassi della Marcatura CE sono stati emessi il Decreto 15/03/2005 e il successivo 16/02/2009. Le tabelle riportate in questi Decreti non danno una equivalenza tecnica, ma prescrittiva.

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