Cordinatore per la sicurezza nei cantieri

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE in una sentenza sollecitata dal Tribunale di Bolzano, facendo riferimento alla direttiva riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili che stabilisce che, in ogni cantiere in cui sono presenti più imprese, il committente o il responsabile dei lavori designi un coordinatore per la sicurezza e la salute, il quale è incaricato dell’attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori. E prescrive che il committente o il responsabile dei lavori controlli che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In base alla legge italiana che traspone la direttiva, l’obbligo di designare il coordinatore e di redigere il piano non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire.

Il caso nasce da un fatto avvenuto nel 2008 quando gli ispettori del servizio di tutela del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano effettuarono un’ispezione presso un cantiere edile per il rifacimento della copertura del tetto di una casa di abitazione ad un’altezza di circa 6-8 metri.

Il parapetto, l’autogru e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere. Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana. Contro la proprietaria dell’immobile, committente dei lavori, fu avviato un procedimento penale per violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva. Ma il Tribunale di Bolzano, nutrrando dubbi Ii riguardo alle deroghe che il diritto italiano prevede in relazione all’obbligo di designare un coordinatore per la sicurezza, si rivolse all’UE.

Nella sentenza emessa oggi, la Corte ricorda, in primo luogo, che la direttiva stabilisce senza equivoci l’obbligo di nominare un coordinatore in materia di sicurezza e di salute per ogni cantiere in cui sono presenti più imprese.

Dunque la direttiva non ammette alcuna deroga a tale obbligo.

Pertanto, un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari.

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Commenta questa notizia



Categoria notizia

MERCATO

Le ultime notizie sull’argomento